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martedì 26/11/2024 • 06:00

Fisco CREDITI D'IMPOSTA

Bonus formazione 4.0: avviate le attività ispettive e di controllo

L'Amministrazione Finanziaria ha avviato varie attività ispettive sui soggetti che hanno beneficiato del credito di imposta formazione 4.0, finalizzate a verificare l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, tra cui criteri soggettivi, spese ammissibili e costi sostenuti.

di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

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  • Tempo di lettura 9 min.
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Numerose sono le attività ispettive e di controllo avviate dall'Amministrazione Finanziaria relativamente alla effettiva fruizione del credito d'imposta per le spese di formazione 4.0, volto a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale ed applicabile alle spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Tipicamente, in sede di verifica, viene considerata non agevolata la formazione impartita a profili lavorativi che, in considerazione della mansione svolta, non saranno coinvolti in processi di trasformazione tecnologica. In realtà questo tipo di contestazione non è coerente con lo spirito della norma.

Sul punto, infatti, le istruzioni ministeriali alla corretta fruizione dell'incentivo hanno ribadito in diverse occasioni che, non essendo necessario investire contemporaneamente in beni funzionali alla trasformazione tecnologica dell'impresa, il personale formato non deve poi essere necessariamente impiegato in funzioni che prevedono l'utilizzo di tecnologie digitali.

Ad ulteriore conferma, il DM MISE 4 maggio 2018 ha considerato agevolabili sia le attività formative finalizzate alla "acquisizione" di competenze e conoscenze in queste tecnologie, sia quelle finalizzate al loro "consolidamento". Pertanto, le attività di formazione assumono rilevanza ai fini del beneficio sia nel caso in cui siano rivolte al personale dipendente che non è in possesso delle conoscenze e competenze nelle materie in questione sia se rivolte al personale dipendente che è già in possesso a vario titolo e livello di queste conoscenze e competenze.

La circolare direttoriale 3 dicembre 2018 n. 412088 ha inoltre chiarito che l'agevolazione ha come obiettivo specifico ed essenziale quello di accrescere le c.d. competenze 4.0 delle persone partecipanti al processo aziendale di creazione del valore, "in tutte le sue fasi e in tutti i settori produttivi". Alla luce di quanto sopra, l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria non appare dunque corretto quando pretende di disconoscere l'agevolazione per la formazione erogata operando un discrimine sul personale formato in ragione della sola mansione svolta al momento dello svolgimento della formazione.

La misura del bonus

Il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

  • 70% per le micro e piccole imprese;
  • 50% per le medie imprese.

La misura è applicabile alle spese sostenute in relazione ai progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022. Laddove i progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022 non dovessero soddisfare le condizioni richieste, la misura del credito d'imposta è diminuita rispettivamente al 40% e al 35%.

Nella seguente tabella si riepiloga la misura del credito d'imposta formazione 4.0.

Tipologia di impresa

Spese agevolabili

Limite

Piccola impresa

70% delle spese ammissibili, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

300.000 €

40% delle spese ammissibili, per i progetti formativi avviati successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL 50/2022) che non soddisfino le suddette condizioni.

Media impresa

50% delle spese ammissibili, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.

250.000 €

35% delle spese ammissibili, per i progetti formativi avviati successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL 50/2022) che non soddisfino le suddette condizioni.

Grande impresa

30%

250.000 €

Fermo restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d'imposta è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal DM Ministro del lavoro 17 ottobre 2017.

L'individuazione delle dimensioni per qualificazione della categoria d'impresa è quella prevista dal DM Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 e sintetizzata nella seguente tabella.

Categoria di impresa

N° occupati

Fatturato

Totale bilancio

Piccola impresa

Da 10 a 49

10 milioni

10 milioni

Media impresa

Da 50 a 249

50 milioni

43 milioni

Grande impresa

250 e oltre

Oltre 50 milioni

Oltre 43 milioni

Si ricorda che, ai fini della collocazione in una delle categorie indicate, è necessario soddisfare il requisito del numero di occupati e una delle due soglie relative al limite di fatturato ed al totale di bilancio.

Presupposto soggettivo

Possono accedere al credito di imposta formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Viceversa, non sono ammesse al credito d'imposta:

  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (ex art. 9 c. 2 D.Lgs. 231/2001).

La fruizione del beneficio spettante è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Le spese agevolabili

Sono agevolabili le seguenti tipologie di spese:

  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Le attività formative riguardano le seguenti attività: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione; big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.

Viceversa, dall'agevolazione sono escluse le spese di formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Utilizzo del bonus

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi in cui sono state sostenute le spese di formazione. Oltre a quanto sopra si consideri che:

  • l'utilizzo del credito in compensazione nel modello F24 (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97) è possibile dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili e subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione;
  • il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 c. 5 TUIR.

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