giovedì 21/11/2024 • 06:00
L'INPS, con Mess. 20 novembre 2024 n. 3888, fornisce le modalità di richiesta e gestione dell'esonero contributivo per assunzioni e trasformazioni contrattuali di beneficiari di Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e Lavoro.
Il Mess. INPS 20 novembre 2024 n. 3888 offre indicazioni, che seguono la Circ. 29 dicembre 2023 n. 111, in merito alla richiesta dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.
Il DL 4 maggio 2023 n. 48 ha istituito, quali misure di contrasto alla povertà il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e l'Assegno di inclusione (ADI).
Presentazione della domanda di esonero
Il già citato DL 48/2023 ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'ADI o del SFL.
È stato infatti previsto che ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero è previsto al 50% con massimale di 4.000 euro e con durata massima di 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato.
L'esonero è riconosciuto anche per ciascun lavoratore anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti.
L'agevolazione prevista per l'assunzione di soggetti beneficiari dell'ADI è riconosciuta anche in relazione alle assunzioni di soggetti beneficiari del SFL.
La concessione avviene ai sensi e nei limiti dei Regolamenti della Commissione europea 18 dicembre 2013 n. 1407, 18 dicembre 2013 n. 1408 (settore agricolo) e 27 giugno 2014 n. 717 (settore della pesca e dell'acquacoltura), relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
L'Istituto previdenziale rinvia, per ogni altra indicazione di dettaglio, alla Circ. 29 dicembre 2023 n. 111 con la quale sono state fornite le prime indicazioni per la fruizione dell'esonero contributivo.
La novità oggetto del messaggio è invece l'annuncio che, all'interno dell'applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” è disponibile il modulo di istanza online denominato “Esonero SFL-ADI” (“Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” >)
Per essere autorizzato alla fruizione dell'agevolazione attraverso la domanda di ammissione all'esonero deve fornire le seguenti informazioni:
L'Istituto verifica l'esistenza del rapporto mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie e l'effettiva percezione della prestazione SFL o ADI alla data di assunzione. Dopo tale verifica calcola l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata e la sussistenza della copertura finanziaria e dell'eventuale necessità di rispetto del de minimis.
In caso di verifiche positive l'INPS informa che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell'esonero e individua l'importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione.
Viene sottolineato che nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto lavorativo part-time il beneficio fruibile non può superare l'importo già autorizzato. Nel caso invece di riduzione dell'orario contrattuale è onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante per fruire dell'importo ridotto.
Il godimento dell'esonero avverrà in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Contributo per attività mediazione all'agenzia/Ente
Laddove l'assunzione sia effettuata in conseguenza dell'attività d'intermediazione di un'agenzia per il lavoro di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% dell'incentivo massimo annuo.
Nei casi di assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti beneficiari del SFL o dell'ADI, effettuate in conseguenza dell'intermediazione di un'agenzia per il lavoro, quest'ultima ha diritto a un contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30%, e per un ammontare massimo di 2.400 euro (30% di 8.000 euro), mentre per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale l'ammontare massimo è di 1.200 euro (30% di 4.000 euro).
Il contributo è una tantum per ogni soggetto assunto e non può essere cumulato in caso di trasformazione.
Qualora l'assunzione sia riferita a una persona con disabilità beneficiaria del SFL o dell'ADI e sia avvenuta in conseguenza dell'attività di intermediazione svolta dagli Enti di cui all'art. 6, c. 1, lett. e), D.Lgs. 276/2003, da Enti del Terzo settore, da imprese sociali ove autorizzati all'attività di intermediazione, i predetti Enti hanno diritto a un contributo pari:
Tale agevolazione si attiva nel caso in cui nel modulo telematico di richiesta del datore di lavoro, venga dato rilievo a tale specifica modalità di attivazione del rapporto di lavoro. In questo caso le agenzie/Enti vengono informate del contributo riconosciuto mediante invio di una specifica comunicazione PEC.
L'agenzia/Ente può accedere al cruscotto appositamente predisposto e inserire l'IBAN presso il quale deve essere effettuato il pagamento del contributo spettante.
Esonero in Uniemens
Ai fini del godimento dell'esonero contributivo per l'azienda è necessario compilare:
Esposizione dei benefici specifici (<InfoAggcausaliContrib>):
Beneficiari ADI:
Beneficiari SFL:
I periodi arretrati devono essere valorizzati esclusivamente nei flussi di dicembre 2024, gennaio 2025 e febbraio 2025.
Le aziende cessate devono utilizzare la procedura di regolarizzazione (Uniemens/VIG) per fruire degli esoneri spettanti.
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Mario Cassaro
- Consulente del lavoro in LatinaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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