giovedì 21/11/2024 • 06:00
La Direttiva UE 2024/2853 riscrive la responsabilità degli operatori economici per il danno causato da prodotti difettosi a persone fisiche, garantendo un elevato livello di protezione, per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026.
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Il 18 novembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento Europeo e del Consiglio (del 23 ottobre 2024) sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi che abroga la Direttiva 85/374/CEE.
L’esigenza, a livello unionale, è quella di migliorare il corretto funzionamento del mercato interno, garantendo la concorrenza e la circolazione delle merci, eliminando le disparità esistenti tra i sistemi giuridici che possano falsare appunto la concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci nel mercato interno.
Ecco che l’esigenza principale è quella di garantire una responsabilità oggettiva degli operatori economici, risultando quale unica soluzione adeguata ad affrontare il problema di una giusta ripartizione del rischio inerente alla produzione tecnologica moderna.
Da qui l’UE ha ritenuto che la Direttiva 85/374/CEE debba essere abrogata al fine di garantirne la coerenza e la compatibilità con la legislazione in materia di sicurezza dei prodotti e di vigilanza del mercato a livello UE, soprattutto alla luce degli sviluppi legati alle nuove tecnologie, compresa l’intelligenza artificiale, nonché ai nuovi modelli imprenditoriali dell’economia circolare ed alle nuove catene di approvvigionamento globali, fonte di incoerenze e di incertezza giuridica soprattutto per quanto concerne il significato del termine “prodotto”.
Infatti, in passato è stato notato che per il danneggiato risultava difficile ottenere il risarcimento del danno a causa sia delle limitazioni alla possibilità di presentare domande di risarcimento sia della difficoltà di raccogliere elementi di prova per dimostrare la responsabilità, soprattutto in rapporto alla crescente complessità tecnica e scientifica. Inoltre, vi è anche l’esigenza di tutelare e garantire nuove forme risarcitoria, ossia quelle relative ai danni cagionati dalle nuove tecnologie.
Ecco che, ai fini della protezione delle persone fisiche, è necessario che qualunque fabbricante che partecipi al processo produttivo possa essere ritenuto responsabile se un prodotto o un componente fornito da detto fabbricante è difettoso, comprendendo qualsiasi persona che si presenti come fabbricante, apponendo e autorizzando un terzo ad apporre il proprio nome, marchio o altro segno distintivo su un prodotto, in quanto, così facendo, dà l’impressione di essere coinvolta nel processo produttivo o di assumersene la responsabilità.
I rapporti extra-UE
Altro aspetto è quello inerente alla responsabilità del danneggiante extra-UE.
Per garantire che il danneggiato possa far valere il proprio diritto al risarcimento del danno subito nei casi in cui il fabbricante del prodotto è stabilito al di fuori dell’Unione, dovrebbero poter essere ritenuti responsabili l’importatore del prodotto e il rappresentante autorizzato del fabbricante, nominato in relazione a compiti specifici a norma della legislazione dell’Unione, ad esempio in virtù della normativa in materia di sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato. La vigilanza del mercato ha dimostrato che le catene di approvvigionamento coinvolgono talvolta operatori economici la cui forma è talmente nuova che non rientrano facilmente nelle catene di approvvigionamento tradizionali nell’ambito del quadro giuridico esistente.
È il caso, in particolare, dei fornitori di servizi di logistica, che svolgono molte delle stesse funzioni degli importatori, ma che potrebbero non corrispondere sempre alla tradizionale definizione di importatore nel diritto dell’Unione. I fornitori di servizi di logistica svolgono un ruolo sempre più significativo come operatori economici, consentendo e agevolando l’accesso al mercato dell’Unione per i prodotti provenienti da paesi terzi. Tale mutamento a livello di rilevanza si riflette già nel quadro per la sicurezza dei prodotti e la vigilanza del mercato, in particolare nei regolamenti (UE) 2019/1020 (12) e (UE) 2023/988 (13) del Parlamento europeo e del Consiglio. Pertanto, i fornitori di servizi di logistica dovrebbero poter essere ritenuti responsabili; tuttavia, data la natura sussidiaria del loro ruolo, dovrebbero essere responsabili solo nel caso in cui non vi sia alcun importatore o rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione. Per un’efficace canalizzazione della responsabilità nei confronti di fabbricanti, importatori, rappresentanti autorizzati e fornitori di servizi di logistica, i distributori dovrebbero poter essere ritenuti responsabili solo qualora non identifichino tempestivamente un operatore economico interessato stabilito nell’Unione.
Inoltre, è previsto che qualora le vittime non ottengano un risarcimento perché non vi sono persone ritenute responsabili a norma della presente direttiva o perchè le persone responsabili sono insolventi o hanno cessato di esistere, gli Stati membri possono ricorrere ai sistemi di indennizzo settoriali nazionali esistenti o istituirne di nuovi nell’ambito del diritto nazionale al fine di risarcire adeguatamente le persone danneggiate da prodotti difettosi. Spetta agli Stati membri decidere se tali sistemi di indennizzo siano finanziati in tutto o in parte da entrate pubbliche o private.
Aspetti peculiari della disciplina UE
La neo Direttiva (UE) 2024/2853 stabilisce quindi norme comuni in materia di responsabilità degli operatori economici per il danno causato da prodotti difettosi a persone fisiche e in materia di risarcimento per tale danno. L’obiettivo è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei consumatori e delle altre persone fisiche.
Attenzione però siccome i profili di responsabilità si applicheranno ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026, con esclusione del software libero e open source sviluppato o fornito nel corso di un’attività non commerciale.
Sono inoltre esclusi i danni causati da incidenti nucleari, nella misura in cui la responsabilità per tali danni sia già disciplinata da convenzioni internazionali ratificate dagli Stati membri.
All’art. 4 vengono poi snocciolate le varie definizioni (cui si rimanda), tra cui emerge quella di:
Quanto al diritto al risarcimento (art. 5), gli Stati membri provvedono affinché la persona fisica che ha subito un danno cagionato da un prodotto difettoso («danneggiato») abbia diritto al risarcimento. Potrà altresì avanza la richiesta risarcitoria anche:
La Direttiva interviene poi sulle tipologie di danno (art. 6), sul prodotto difettoso (art. 7), sugli operatori economici (art. 8), sull’onere probatorio (art. 10), sull’esenzione da responsabilità (art. 11), ma anche su altri aspetti inerenti alla pluralità degli operatori economici responsabili, nonché sulla limitazione e/o riduzione della responsabilità, ma anche sul diritto di rivalsa, nonché sulla prescrizione (CAPO III).
Fonte: Direttiva UE 2024/2853 (GU UE 18 novembre 2024)
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