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mercoledì 20/11/2024 • 10:33

Lavoro Fondo trasporto aereo

Percettori NASPI: solo online la comunicazione di inizio lavoro

L’INPS, con Mess. 19 novembre 2024 n. 3868, comunica che dal 1° gennaio 2025 anche i dipendenti del settore trasporto aereo percettori di NASPI, in caso di inizio di attività lavorativa, devono effettuare la relativa comunicazione esclusivamente online tramite la piattaforma Comunicazione di rioccupazione “Omnia IS – COM”.

a cura di

redazione Memento

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Con la circolare n. 94 dell'8 luglio 2011, l'INPS ha già comunicato l'obbligo, per il lavoratore che svolga un'attività lavorativa remunerata in costanza di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria o dell'indennità NASPI e delle correlate prestazioni integrative, di darne preventiva comunicazione all'INPS, tramite il modello “SR83” (messaggio n. 1615 del 19 aprile 2019).

Con il successivo messaggio n. 4672 del 27 dicembre 2023 è stato comunicato il rilascio del servizio di Comunicazione di rioccupazione “Omnia IS – COM”, che consente ai lavoratori che durante il periodo di integrazione salariale intraprendano un'attività da lavoro subordinato o autonomo/parasubordinato di assolvere all'obbligo della comunicazione preventiva all'INPS dello svolgimento di tale attività.

Nuova modalità di comunicazione anche per il settore del trasporto aereo

A decorrere dal 1° gennaio 2025, i lavoratori del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale non potranno più avvalersi, ai fini della comunicazione, del modello “SR83” da inviare tramite il servizio web “Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo”, ma esclusivamente del servizio di Comunicazione di rioccupazione “Omnia IS – COM” disponibile on line sul portale dell'INPS previa autenticazione tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE o CNS).

Analogamente, dal 1° gennaio 2025 i lavoratori del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, che svolgano attività lavorativa remunerata durante la fruizione dell'indennità NASPI, devono assolvere al relativo obbligo di comunicazione avvalendosi esclusivamente del servizio telematico denominato “NASpI-Com: invio comunicazione", accessibile dal sito istituzionale dell'INPS, già previsto per le comunicazioni di rioccupazione durante la fruizione dell'indennità NASPI. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, anche tali lavoratori non potranno più avvalersi del modello “SR83” da inviare tramite il servizio web “Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo”.

Applicazione di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2024

In attesa dell'entrata a regime del nuovo sistema di invio delle comunicazioni, fino al 31 dicembre 2024 le citate comunicazioni potranno essere inviate attraverso entrambi i servizi, a seconda delle seguenti tipologie di prestazione:

- comunicazioni preventive di attività lavorativa durante il periodo di integrazione salariale: servizio “Omnia IS – COM”o servizio “Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo”;

- comunicazioni di attività lavorativa in costanza di fruizione dell'indennità NASPI: servizio “NASpI-Com” o servizio“Fondo Trasporto Aereo: Dichiarazioni obbligatorie beneficiari Fondo di Solidarietà Trasporto Aereo”.

Fonte: Mess. INPS 19 novembre 2024 n. 3868

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