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giovedì 21/11/2024 • 06:00

Fisco IMPOSTA SOSTITUTIVA AL 16%

Partecipazioni e terreni: rideterminazione del valore entro il 2 dicembre

Il 2 dicembre 2024 scade il termine per versare l'imposta sostitutiva e presentare la perizia giurata per rivalutare quote e terreni posseduti al 1° gennaio 2024. La misura consente di rideterminare il valore di acquisto, con potenziali benefici fiscali in caso di cessione futura.

di Andrea Di Dio - DLA Piper Studio Legale Tributario Associato

di Arianna Palmieri - DLA Piper Studio Legale Tributario Associato

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  • Tempo di lettura 3 min.
  • Ascolta la news 5:03
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Si avvicina il termine del 2 dicembre (considerato che il 30 novembre cade di sabato) per il versamento dell'imposta sostitutiva del 16% per optare per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Con il Decreto Omnibus (DL 113/2024 conv. in L. 143/2024) è stato infatti prorogato l'originario termine del 30 giugno 2024 per la rivalutazione di partecipazioni e terreni, stabilito dall'art. 1 c. 52 e 53 L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), che ha previsto l'ennesima (ri)apertura dei termini per la rivalutazione di partecipazioni e terreni di cui agli artt. 5 e 7 L. 448/2001.

I requisiti per accedere e fruire della disciplina sono quelli già noti in occasione delle precedenti rivalutazioni.

In particolare, i potenziali beneficiari della rivalutazione 2024 sono le persone fisiche, le società semplici, le associazioni professionali, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, che alla data del 1° gennaio 2024 detengono partecipazioni e terreni edificabili e/o agricoli al di fuori del regime d'impresa.

Come beneficiare della rivalutazione

Dal punto di vista procedurale, per beneficiare della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, entro il 30 novembre 2024 sarà necessario:

  • far redigere una perizia giurata di stima da parte di professionisti abilitati, per attestare il valore dei terreni o delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024 (salvo nell'ipotesi di rideterminazione del costo o valore di acquisto di partecipazioni quotate, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 26 giugno 2023 n. 16/E relativa alla riapertura dei termini della rivalutazione per effetto della Legge di Bilancio 2023);
  • versare l'imposta sostitutiva sul valore di perizia nella misura del 16%, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2024 oppure in tre rate annuali di pari importo, con la prima rata in scadenza il 30 novembre 2024 e un interesse del 3% sulle rate successive.

Con riferimento alla rideterminazione del costo o valore, per il 2024, si ritengono valide le indicazioni già fornite dall'Amministrazione finanziaria in alcuni documenti di prassi e precisamente nella circolare 22 gennaio 2021 n. 1/E per la determinazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non quotate, e nella circolare 26 giugno 2023 n. 16/E per il costo o valore di acquisto di partecipazioni quotate.

Il perfezionamento della rivalutazione, che avverrà con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata, consente - agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67 TUIR - di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore rideterminato con la perizia di stima, con evidente conseguimento di un possibile beneficio fiscale (consistente nella riduzione o addirittura azzeramento di base imponibile tassabile) in occasione di future genuine cessioni.

Rivalutazione a regime dal 2025

La rivalutazione "straordinaria" di partecipazioni e terreni nell'edizione 2024, ordinariamente riproposta dal legislatore negli anni, dovrebbe essere l'ultima in quanto, a partire dal 2025, la stessa dovrebbe divenire una misura agevolativa a regime.

In attuazione della legge delega, infatti, il DDL di bilancio 2025 presentato dal Governo ed attualmente all'esame del Parlamento, prevede all'art. 5 un intervento sugli artt. 5 e 7 L. 448/2001. In particolare, il citato art. 5, nella sua attuale formulazione, dispone l'inserimento a regime della misura agevolativa di rideterminazione del costo di acquisto dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati o non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, (i) un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima e (ii) si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva pari al 16% sul valore ("normale" per le partecipazioni) a tale data.

E' sempre prevista la possibilità di versamento rateale dell'imposta sostitutiva fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30 novembre.

Tra le novità di rilievo del DDL di bilancio 2025 si segnala, infine, con riguardo alle partecipazioni, l'inserimento all'art. 5 L. 448/2001 del nuovo comma 7-bis che, stabilendo che "le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fini della determinazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato", precluderebbe di fatto la facoltà di procedere con la rivalutazione di dette partecipazioni detenute da società o enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione e che soddisfano i presupposti per fruire del regime della “participation exemption – PEX” (art. 68 c. 2-bis TUIR).

L'auspicio è che con la stabilizzazione della misura si possa conferire maggiore certezza all'istituto, in particolare valorizzando il diritto del contribuente a scegliere liberamente - tra diverse alternative previste dall'ordinamento – anche quella più vantaggiosa dal punto di vista fiscale.

Ciò considerato che, in talune occasioni – soprattutto con riguardo alle partecipazioni – l'Agenzia delle Entrate ha contestato in una prospettiva antiabuso ai sensi dell'art. 10-bis L. 212/2000 rivalutazioni effettuate in occasione di una successiva cessione, in presenza di vantaggi fiscali considerati indebiti (in particolar modo riconfigurando le operazioni perché apparentemente prive di evidenti ragioni extrafiscali o in ipotesi di dismissione di partecipazioni poi riqualificate in recesso del socio).

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