Somme corrisposte a titolo risarcitorio: IVA e registro Con la risposta n. 223 del 18 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che alla corresponsione di una somma dovute a titolo risarcitorio, nel caso di specie nell'ambito di un appalto, non si applica l'IVA, in quanto essa non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, ma assolve una funzione esclusivamente risarcitoria. Per quanto riguarda l'imposta di registro, nel caso di specie dall'accordo tra le parti deriva un obbligo di pagamento a carico dell'istante e tale atto è soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell'imposta proporzionale del 3%, prevista per gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Mancanza del presupposto oggettivo Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte (art. 3 c. 1 DPR 633/72). La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti (art. 13 DPR 633/72). Non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente (art. 15 c. 1 n. 1 DPR 633/72). Le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall'ambito di applicazione IVA per mancanza del presupposto oggettivo (Ris. AE 23 aprile 2004 n. 64/E). Fonte: Risp. AE 18 novembre 2024 n. 223
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