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lunedì 18/11/2024 • 14:25

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Imposte indirette: tassazione applicabile alle somme a titolo risarcitorio

Le somme corrisposte a titolo risarcitorio sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risp. 18 novembre 2024 n. 223, che ha poi specificato anche il trattamento ai fini dell'imposta di registro.

a cura di

redazione Memento

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Somme corrisposte a titolo risarcitorio: IVA e registro

Con la risposta n. 223 del 18 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che alla corresponsione di una somma dovute a titolo risarcitorio, nel caso di specie nell'ambito di un appalto, non si applica l'IVA, in quanto essa non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, ma assolve una funzione esclusivamente risarcitoria.

Per quanto riguarda l'imposta di registro, nel caso di specie dall'accordo tra le parti deriva un obbligo di pagamento a carico dell'istante e tale atto è soggetto a registrazione in termine fisso con applicazione dell'imposta proporzionale del 3%, prevista per gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Mancanza del presupposto oggettivo

Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte (art. 3 c. 1 DPR 633/72).

La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti (art. 13 DPR 633/72).

Non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente (art. 15 c. 1 n. 1 DPR 633/72).

Le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall'ambito di applicazione IVA per mancanza del presupposto oggettivo (Ris. AE 23 aprile 2004 n. 64/E).

Fonte: Risp. AE 18 novembre 2024 n. 223

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