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lunedì 18/11/2024 • 06:00

Caso Risolto BENI EXTRACOMUNITARI

IVA all’importazione: richiesta di cauzione pari all’IVA sospesa

Per le importazioni di beni, è possibile richiedere agli operatori a rischio la prestazione di una cauzione pari all'importo dell'imposta sul valore aggiunto sospesa se i beni di provenienza extracomunitaria sono destinati a essere trasferiti in altro Stato UE.

di Marco Peirolo - Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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Operazioni che costituiscono importazioni

Ai sensi dell'art. 67 c. 1 e 2 DPR 633/72, costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della UE e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese UE, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla UE:

  • le operazioni di immissione in libera pratica;
  • le operazioni di perfezionamento attivo;
  • le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;
  • le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie, dai Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano;
  • le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della UE e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della UE.

Condizioni della sospensione d'imposta

L'art. 143 par. 2 Direttiva n. 2006/112/CE, introdotto dalla Direttiva n. 2009/69/UE, stabilisce che l'esenzione prevista per le importazioni di beni trasportati/spediti a partire da un territorio o Paese terzo in uno Stato UE diverso da quello di arrivo del trasporto/spedizione si applica nei casi in cui le importazioni di beni siano seguite da una cessione intracomunitaria “ordinaria” o “per assimilazione”, ai sensi dell'art. 138, par. 1 e par. 2, lett. c), a condizione che, al momento dell'importazione, l'importatore abbia fornito alle Autorità competenti dello Stato UE di importazione almeno le seguenti informazioni:

  • il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato UE di importazione o il numero di identificazione IVA attribuito al suo rappresentante fiscale debitore dell'imposta nello Stato UE di importazione;
  • il numero di identificazione IVA del cessionario al quale i beni sono ceduti a norma dell'art. 138, par. 1 o il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato UE di arrivo del trasporto/spedizione quando i beni sono soggetti a un trasferimento per esigenze della propria impresa a norma dell'art. 138, par. 2, lett. c);
  • su richiesta delle Autorità competenti, la prova che i beni importati sono destinati ad essere trasportati/spediti a partire dallo Stato UE di importazione verso un altro Stato UE.

L'art. 8 c. 2 lett. i) L. 217/2011 (Legge comunitaria 2010) ha introdotto nell'art. 67 DPR 633/72 i commi 2-bis e 2-ter, al fine di disciplinare gli obblighi informativi dell'importatore per beneficiare dell'esenzione dall'IVA all'importazione per i beni destinati a proseguire a destinazione di altro Stato UE.

Il pagamento dell'imposta, per le operazioni di immissione in libera pratica, è sospeso per i beni destinati ad essere trasferiti in altro Stato UE, eventualmente dopo l'esecuzione delle “manipolazioni usuali”, che devono essere previamente autorizzate dall'Ufficio doganale al fine di escludere che l'operazione possa aumentare il rischio di frodi. Ai fini della sospensione d'imposta, l'importatore deve fornire:

  • il proprio numero di partita IVA;
  • il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in altro Stato UE;
  • a richiesta dell'Ufficio doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei beni in altro Stato UE.

Dal confronto della disciplina interna con quella comunitaria emerge che, nella prospettiva italiana, la sospensione dell'IVA all'importazione deve essere riconosciuta anche quando i beni oggetto di immissione in libera pratica siano trasportati/spediti in altro Stato UE a seguito di una cessione intracomunitaria “per assimilazione”, non imponibile IVA ai sensi dell'art. 41 c. 2 lett. c) DL 331/93. In tal caso, l'importatore deve comunicare il numero di identificazione IVA al medesimo attribuito dallo Stato UE di destinazione dei beni.

LA SOLUZIONE

L'art. 6 c. 1 lett. b) D.Lgs. 141/2024 ha introdotto nell'art. 67 DPR 633/72 il nuovo comma 2-quater con l'obiettivo di rendere maggiormente effettivi e, allo stesso tempo, dissuasivi i controlli della documentazione sull'effettiva consegna dei beni nello Stato UE di destinazione.

Tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Commissione europea nel documento COM (2014) 69 del 12 febbraio 2014, viene previsto che, nell'ambito dell'analisi dei rischi effettuata secondo i principi stabiliti dal Codice doganale dell'Unione, qualora venga richiesta la documentazione comprovante l'effettivo trasferimento dei beni in altro Stato UE, l'Autorità doganale può esigere la costituzione di una cauzione pari all'importo dell'imposta sospesa.

La cauzione è incamerata dall'Autorità doganale se, entro 45 giorni dallo svincolo dei beni, non pervenga la predetta documentazione, oppure quando la documentazione non sia ritenuta idonea a dimostrare l'effettivo trasferimento dei beni oggetto di importazione in altro Stato UE.

Fermo restando che l'obbligo di garanzia è rivolto esclusivamente agli operatori a rischio, in analogia a quanto previsto in materia di depositi IVA dall'art. 50-bis c. 4 lett. b) DL 331/93, la cauzione non è richiesta ai soggetti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 38 del Codice doganale dell'Unione (soggetti certificati AEO) e a quelli esonerati ai sensi dell'art. 51 delle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione.

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