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giovedì 14/11/2024 • 14:45

Lavoro Dall'INAIL

Modello OT23: nuovi aggiornamenti per la presentazione nel 2025

L'INAIL, con Istruzione operativa 12 novembre 2024 n. 11050, ha pubblicato il nuovo Modello OT23 per il 2025 contenente alcune novità ad aggiornamenti rispetto a quello precedentemente diffuso.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 6 min.
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A seguito di segnalazioni e ulteriori approfondimenti, l'INAIL rilascia alcune modifiche al modello OT23 2025, allegato alla nota INAIL 18 aprile 2024, prot. 4182.

Il nuovo modello è consultabile in allegato alla presente news.

Modello OT23: di cosa si tratta?

Il Modello OT23 è il modulo per la presentazione del tasso medio per prevenzione da usare per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. 

L'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali opera in favore dei lavoratori garantendo una serie di prestazioni economiche e sanitarie, nei casi di inabilità temporanea assoluta, inabilità permanente e morte. A prescindere dal verificarsi degli eventi di infortunio o malattia, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio assicurativo all'INAIL, calcolandolo con la procedura dell'autoliquidazione, secondo un sistema di acconto e saldo. 

Le novità del Modello 2025

La nuova versione del modello OT23 anno 2025 (all.1) comprende gli aggiornamenti relativi ai seguenti interventi:

  • 1. Intervento A-1.3. Nella documentazione ritenuta probante è stato eliminato il punto d. “la descrizione dei dispositivi/robot acquistati”.
  • 2. Intervento A-4.1. Nella declaratoria è stata inserita la frase “nel corso dell'anno 2024”; nella documentazione ritenuta probante, al punto 2, è stato corretto il refuso “2023” con “2024”.
  • 3. Intervento A-5.1. Nelle note è stato inserito il seguente testo: “L'individuazione dei soggetti allergici o a rischio da parte del medico competente mediante specifica scheda anamnestica, se già effettuata negli anni precedenti, deve essere ripetuta nei confronti dei nuovi assunti e di coloro che nel corso del 2024 sono stati oggetto di punture o morsi da parte di insetti. La formazione dei lavoratori sui comportamenti da adottare per prevenire il rischio da punture di imenotteri, svolta nell'anno 2024, deve essere effettuata nei confronti di tutti i lavoratori; nella documentazione probante, al punto 3 inserita la frase o fatture emesse negli anni precedenti relative a farmaci con data scadenza successiva al 31.12.2025”.
  • 4. Intervento B-4. Nella declaratoria è stato inserito “nel 2024”.
  • 5. Intervento C-4.3. E' stata modificata come segue la descrizione dell'intervento: “L'azienda che svolge attività sanitarie e assistenziali ha acquistato e installato ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ad esclusione delle carrozzine o altre attrezzature”; nelle note sono state inserite le seguenti precisazioni: “Con il termine ausili elettromeccanici si fa riferimento a quelle specifiche attrezzature utilizzate per tutte le fasi di movimentazione di un paziente non completamente autosufficiente. Processo: aziende Macroattività: gestione tariffa premi Attività: modalità applicazione tariffa Tipologia: istruzioni Fascicolo: modalità di applicazione tariffa 2025 Sottofascicolo: riduzione per prevenzione Internet: sì Altri uffici: sì Autori: g.m; v.f. 2 I letti di degenza dotati di dispositivi di sollevamento elettromeccanico non rientrano tra gli ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ritenuti idonei alla realizzazione dell'intervento".
  • 6. Intervento C-4.7. Nella documentazione ritenuta probante è stato sostituito “mano-braccio” con “corpo-braccio”.
  • 7. Intervento D-3. Sono stati modificati come segue i testi delle note e della documentazione probante: “Note: Per micro-formazione (o microlearning) si intende l'erogazione nell'anno 2024 di contenuti formativi strutturati in micro-lezioni della durata di pochi minuti (fino ad un massimo di quindici minuti), somministrate più volte durante l'anno con un intervallo minimo di 15 giorni le une dalle altre, attraverso video resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori. Ai fini dell'attuazione dell'intervento, la microformazione deve essere finalizzata a richiamare e rinforzare contenuti di corsi frequentati dai lavoratori nel medesimo anno o nell'anno precedente. Documentazione ritenuta probante:
    • 1. Descrizione sintetica Relazione descrittiva della micro-formazione attuata nell'anno precedente quello di presentazione della domanda con indicazione della periodicità di erogazione dei contenuti
    • 2. Programmi dei corsi di formazione frequentati dai lavoratori nel 2024 o nell'anno precedente ai quali si riferisce la micro-formazione
    • 3. Dichiarazione dell'RLS che attesti lo svolgimento della micro-formazione o altra documentazione (ad esempio contratto con ditta di formazione che ha predisposto i contenuti delle micro-lezioni).”
  • 8. Intervento D-6. Nelle note è stata eliminata la frase “L'intervento può essere selezionato dalle aziende che hanno una posizione assicurativa relativa al Grande Gruppo 9”.
  • 9. Intervento E-10. Nelle note è stato inserito il punto c) per il calcolo del numero minimo di mancati infortuni per aziende con oltre 1000 lavoratori
  • 10. Intervento F-8. Nella documentazione ritenuta probante è stato sostituito “telecamere” con “barre antistatiche o ionizzanti”.

Fonte: Istruzione operativa INAIL 12 novembre 2024 n. 11050;

All. 1 Modello OT23 2025

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