martedì 20/02/2024 • 06:00
I datori di lavoro che hanno attuato delle misure di prevenzione o di protezione dai rischi che vanno oltre i requisiti essenziali della normativa a tutela dei lavoratori possono richiedere una riduzione del tasso medio di tariffa applicato per il calcolo del premio assicurativo contro infortuni e malattie professionali. La domanda deve essere presentata entro il 29 febbraio 2024.
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Riferimenti per l’applicazione e per la presentazione della domanda
Può essere presentato il Modello OT 23 per le attività che siano state attuate nel corso dell’anno precedente, o negli anni precedenti in determinate circostanze, per cui entro il 29 febbraio 2024 possono essere presentate le istanze per gli interventi eseguiti nel corso del 2023.
È importante, quindi, prepararsi per tempo nel caso non fossero stati attivati interventi nell’anno passato, e quindi procedere nell’anno corrente, proponendo l’istanza entro fine febbraio dell’anno prossimo, salvo modifiche che possano intervenire da parte dell’INAIL.
La riduzione del tasso medio verrà applicato non nell’anno di presentazione della domanda (ed infatti la domanda può essere presentata fino a 15 giorni successivi all’autoliquidazione corrente), bensì al momento della relativa regolazione e cioè l’anno successivo: pertanto, procedendo ad interventi nel corso del 2023, l’istanza deve essere proposta entro il febbraio 2024 ed i conteggi dello sconto applicabile saranno attuati nell’autoliquidazione 2025.
Le domande possono essere presentate esclusivamente in modalità telematica sul sito istituzionale INAIL, allegando alla richiesta la documentazione comprovante le dichiarazioni assunte. Per ogni misura adottata, il modello richiede le dettagliate evidenze che possono riguardare, ad esempio, una descrizione sintetica delle attività oppure relazioni specifiche o ancora stralci del DVR, le fatture di acquisto, programmi e registri presenze dei corsi di formazione svolti.
Le basi di calcolo della riduzione riguardano esclusivamente il premio assicurativo per i dipendenti e non quelle speciali relative ad artigiani, marittimi o altri premi.
L’azienda deve essere in regola alla data di accoglimento della richiesta con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda con l’osservanza degli obblighi inerenti alla prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro e con l’attuazione degli interventi migliorativi nei luoghi di lavoro per tutte le PAT (posizione assicurativa territoriale) della medesima azienda.
Esemplificazioni di attività rientranti nella domanda
Le misure utili per procedere alla richiesta di riduzione sono state suddivise dall’Istituto per aree e, a seconda dell’intervento, sono stati attribuiti dei punteggi differenti in base, evidentemente, alla loro rilevanza a tutela dei lavoratori.
Ecco di seguito l’elencazione sintetica delle aree interessate:
A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
A-1: ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
A-2: prevenzione del rischio di caduta dall’alto
A-3: sicurezza macchine e trattori
A-4: prevenzione del rischio elettrico
A-5: prevenzione dei rischi da punture di insetto
B: Prevenzione del rischio stradale
C: Prevenzione delle malattie professionali
C-1: prevenzione del rischio rumore
C-2: prevenzione del rischio chimico
C-3: prevenzione del rischio radon
C-4: prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici
C-5: promozione della salute
C-6: prevenzione del rischio microclimatico
D: Formazione, addestramento, informazione
E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
F: Gestione delle emergenze e dpi.
Gli interventi possono essere richiesti per singola PAT in quanto ogni azienda potrebbe averne molteplici associate alla propria azienda. È necessario, per veder convalidata la richiesta, raggiungere un punteggio di 100 per ogni PAT di cui si presenta istanza, ad eccezione degli interventi sulle misure organizzative (sezione E) ed in relazione alla gestione delle emergenze (sezione F.6), per le quali gli interventi devono essere attuati con riferimento a tutte le PAT aziendali, raggiungendo per ognuna i 100 punti.
Nel caso la singola PAT racchiudesse più voci di tariffa (cioè tipologie di lavorazioni e di rischio svolte dagli assicurati) che appartengano a settori produttivi differenti, prevale il settore a cui siano assegnati i punteggi più alti.
Alcune misure prevedono anche l’erogazione di un bonus di 10 punti, in base alla tipologia di azienda (che abbia una PAT classificata in voci di un determinato Grande Gruppo, Gruppo o sottogruppo a seconda dei casi).
È importante rilevare che alcuni interventi di estremo impegno hanno una valenza distribuita su più annualità. Si riconoscono tali misure in quanto sul modello sono contraddistinte dalla lettera “P”: l’istanza comunque deve essere presentata ogni anno, valutando il mantenimento e la continuità di attuazione delle misure adottate.
A titolo esemplificativo, rientrano tra le attività per le quali è possibile richiedere la riduzione:
Si rileva che l’adozione di sistemi di gestione, di modelli organizzativi e gestionali, di Prassi di riferimento (sezione E) sono fortemente stimolate e richieste dall’INAIL, valorizzando sempre tali interventi con 100 punti.
Rispetto all’anno precedente si rilevano le seguenti modifiche del modello:
Misura della riduzione del tasso e relativo premio
L’applicazione della riduzione si attua al momento della regolazione del premio nell’anno successivo alla presentazione ed i valori percentuali di sconto variano a seconda dell’anzianità della PAT di riferimento e, successivamente, dal numero di lavoratori-anno nel triennio (dato dal rapporto tra le retribuzioni del periodo e la retribuzione media giornaliera del corrispondente anno, riferita al “Grande gruppo di lavorazione” al quale la voce appartiene, moltiplicata per 300).
Si può sintetizzare lo sconto attraverso la seguente tabella.
Numero lavoratori-anno |
PAT entro il biennio dall’apertura |
PAT dal triennio di apertura |
---|---|---|
Fino a 10 |
8% |
28% |
Da 11 a 50 |
18% |
|
Da 51 a 200 |
10% |
|
Oltre 200 |
5% |
Nel caso venga verificato, in qualunque momento, l’assenza di alcuni requisiti essenziali per il riconoscimento della richiesta, l’Istituto procede con l’annullamento della riduzione, richiedendo all’azienda l’integrazione dei premi dovuti, incrementati delle relative sanzioni.
Esempio di riduzione:
Retribuzioni |
Tasso medio |
Tasso applicato senza riduzione |
Riduzione entro 2° anno - 8% |
Riduzione dal triennio per aziende con numero lav-anno tra 11 e 50 - 18% |
||
Tasso |
Premio |
Tasso |
Premio |
|||
€ 390.000 |
43,73 |
41,54 |
||||
Premio dovuto senza riduzione |
€ 16.200 |
|||||
Premio dovuto con riduzione |
38,04 |
€ 14.836 |
33,67 |
€ 13.130 |
||
Differenza |
€ 1.364 |
€ 3.070 |
La riduzione in % si applica sul tasso medio, per cui nel primo caso è pari a 43,73*8%= 3,50 che si detrae al tasso applicato del 41,54, trovando un nuovo tasso applicabile del 38,04. Nel secondo caso è pari a 43,73*18%= 7,87, con un nuovo tasso applicabile del 33,67.
Fonti: Modello OT 23
Guida alla compilazione Modello OT 23
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