X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • ARGOMENTI
  • prima casa
Altro

lunedì 11/11/2024 • 06:00

Caso Risolto Imposta di registro, ipotecaria e catastale

Agevolazioni prima casa: decadenza con il riacquisto del solo usufrutto

La vendita di un immobile acquistato fruendo dei benefici prima casa non determina la decadenza dall'agevolazione se la nuova unità abitativa viene acquistata entro un anno. A tal fine, è necessario che sia acquisito il diritto di piena proprietà sul nuovo immobile e non un diritto reale di godimento.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03
  • caricamento..

Il contribuente che vende prima di cinque anni un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa non decade dai benefici fiscali se, entro un anno, lo stesso acquista un altro immobile e lo adibisce a propria abitazione principale. Occorre verificare se, tale condizione, risulta comunque soddisfatta in caso d'acquisto solo di un diritto reale di godimento sul nuovo immobile.

Regime di tassazione per l'acquisto della prima casa

L'acquisto di un immobile destinato a diventare abitazione principale per il contribuente, è soggetto ad un regime di tassazione che varia in relazione alla natura giuridica del venditore, nonché alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dal legislatore per l'acquisto della prima casa.

Nel caso di acquisto dell'unità abitativa da un soggetto privato, l'acquirente dovrà versare:

  • l'imposta di registro proporzionale del 9% che comunque non può essere d'importo inferiore a 1.000 euro, salvo il caso in cui si debba scomputare l'imposta proporzionale già versata sulla caparra al momento della registrazione del contratto preliminare;
  • l'imposta catastale fissa di 50 euro;
  • l'imposta ipotecaria fissa di 50 euro.

Diversamente, se il soggetto venditore è un'impresa, oltre alle imposte sopra elencate in alcune specifiche fattispecie è dovuta l'IVA. In linea generale, infatti, la cessione di fabbricati ad uso abitativo da parte delle imprese è esente dall'IVA, tuttavia, l'imposta si applica:

  • alle cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento, oppure anche dopo i 5 anni, se il venditore sceglie di assoggettare l'operazione ad IVA;
  • alle cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre l'operazione ad IVA;

In entrambi i casi, la scelta di assoggettare l'operazione ad IVA, dev'essere espressa nell'atto di vendita o nel contratto preliminare.

Pertanto, nelle ipotesi in cui la cessione sia soggetta ad IVA, la stessa è applicata nella misura del 10% per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali di case d'abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, ovvero del 22% per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali aventi a oggetto immobili classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Oltre all'IVA, l'acquirente deve pagare l'imposta di registro, ipotecaria e catastale, ciascuna d'importo fisso di 200 euro.

Acquisto immobile senza benefici prima casa

Soggetto venditore

Imposte dovute dall'acquirente

Privato o impresa che effettua la cessione in regime d'esenzione da IVA

  • Imposta di registro proporzionale del 9% con minimo di 1.000 euro;
  • l'imposta catastale, 50 euro;
  • l'imposta ipotecaria, 50 euro.

Impresa e cessione soggetta ad IVA

  • IVA al 10%, ovvero 22% per gli immobili A/1, A/8 e A/9;
  • Imposta di registro, 200 euro;
  • l'imposta catastale, 200 euro;
  • l'imposta ipotecaria, 200 euro.

Agevolazioni fiscali

L'acquisto della prima casa, in presenza di determinati requisiti, può essere agevolato con la riduzione delle imposte dovute.

I benefici possono essere applicati se:

  • l'abitazione che si acquista appartiene alle categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11. L'agevolazione è estesa anche alle pertinenze C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una pertinenza per ciascuna categoria;
  • l'abitazione si trova nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha la propria residenza. Se residente in un altro Comune, entro 18 mesi dall'acquisto deve trasferire la residenza in quello dove è situato l'immobile e la dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza dev'essere contenuta, a pena di decadenza, nell'atto d'acquisto.

Acquisto immobile con benefici prima casa

Soggetto venditore

Imposte dovute dall'acquirente

Privato o impresa che effettua la cessione in regime d'esenzione da IVA

  • Imposta di registro proporzionale del 2% con minimo di 1.000 euro;
  • l'imposta catastale, 50 euro;
  • l'imposta ipotecaria, 50 euro.

Impresa e cessione soggetta ad IVA

  • IVA al 4%;
  • Imposta di registro, 200 euro;
  • l'imposta catastale, 200 euro;
  • l'imposta ipotecaria, 200 euro.

Possono fruire delle agevolazioni fiscali anche i contribuenti che sono proprietari di un immobile acquistato con le stesse agevolazioni, purché la casa già posseduta venga alienata entro un anno dal nuovo acquisto con atto di compravendita, di donazione o dichiarazione di successione (art. 1, Tariffa, Parte prima, c. 4, allegata al DPR 131/86).

A tal fine, nell'atto d'acquisto del nuovo immobile in regime agevolato, deve risultare l'impegno a vendere l'immobile già posseduto entro un anno. Qualora così non fosse, l'acquirente decade dai benefici e deve pagare, oltre alle maggiori imposte ed ai relativi interessi, anche una sanzione del 30%.

È opportuno precisare, inoltre, che le agevolazioni in esame non spettano in caso d'acquisto di un'abitazione ubicata nello stesso Comune in cui il contribuente è già titolare di altro immobile acquisito senza fruire dei benefici. Tale esclusione, vale anche se si assume l'impegno a vendere l'immobile già posseduto entro un anno dal nuovo acquisto.

LA SOLUZIONE

La decadenza dai benefici prima casa, nel caso di alienazione dell'immobile in precedenza agevolato (prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto), non si verifica se entro un anno viene acquistato un altro immobile da adibire ad abitazione principale.

Tale condizione, non risulta soddisfatta se viene acquistato sul nuovo immobile il solo diritto di usufrutto (o di abitazione) che costituisce un diritto reale di godimento. È necessaria, infatti, l'acquisizione della piena proprietà dell'abitazione entro l'anno.

Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”