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lunedì 11/11/2024 • 06:00

Speciali Cuneo fiscale

DDL di Bilancio: come cambia la busta paga nel 2025

Il DDL di Bilancio 2025 prevede molte novità che avranno un effetto diretto sulla busta paga a partire da gennaio 2025. Innanzitutto, un taglio del cuneo fiscale, con un meccanismo basato su un’indennità e una nuova detrazione, oltre che all’esonero contributivo anche per le lavoratrici madri titolari di reddito di lavoro autonomo.

di Paolo Stern NexumStp - Consulente del lavoro

di Michele Regina - Consulente del lavoro - Nexumstp

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  • Tempo di lettura 6 min.
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Il DDL di Bilancio 2025 reca, come da consuetudine, novità anche in materia di lavoro e previdenza. Tra le novità attese vi è quella relativa al taglio del cuneo fiscale con l'assenza della proroga inerente all'esonero della contribuzione a carico del lavoratore dipendente sulla quota IVS dell'INPS e la sostituzione con un nuovo meccanismo teso a ridurre il peso fiscale e che sarà basato sul riconoscimento di: - una somma, determinata applicando una specifica percentuale al reddito di lavoro dipendente, per i lavoratori con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro; - una nuova detrazione dall'IRPEF lorda di importo variabile per i lavoratori con reddito complessivo superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro. Strutturali le aliquote IRPEF Saranno strutturali aliquote e scaglioni di reddito su tre fasce. Pertanto, dal 2025 gli scaglioni di reddito e le aliquote di imposta saranno quelle applicate nel 2024: 23% fino a 28mila euro; 35% tra 28mila e 50mila euro; 43% oltre i 50mila euro. Le indennità per i redditi fino a 20.000 euro Come detto, non si proroga il taglio dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori. Per i percipienti di un reddito complessivo fino 20.000 euro, verrà riconosciuta una somma che deriva da una percentuale applicata al reddito del lavoratore. Nello specifico: - 7,1% fino a 8.500 euro, - 5,3% tra 8.500 euro e 15mila euro, -  4,8% per i redditi compresi tra 15mila euro e 20mila euro. Tale importo che verrà riconosciuto non concorrerà a formare il reddito. Esempi: 1) Reddito pari a 9.000 euro: indennità spettante: 9.000 * 5,3% = 477,00 euro 2) Reddito pari a 19.000 euro: indennità spettante: 19.000 * 4,8% = 912,00 euro Nuova detrazione Per i percipienti con un reddito oltre i 20.000 euro ma non superiore a 32.000, sarà prevista l'applicazione con l'esordio di una nuova detrazione di imposta fissa pari a 1000 euro l'anno. Al superamento di 32.000 euro si applicherà un rapporto matematico che consentirà un décalage fino ad azzerarsi a 40.000 euro. Pertanto: Da 20.001 a 32.000 detrazione spettante = 1.000 euro Da 32.001 a 40.000 detrazione spettante = 1.000 * (40.000 – reddito complessivo) / 8.000 La riduzione del cuneo sarà riconosciuta dal datore di lavoro a partire da gennaio 2025 nelle elaborazioni mensili delle buste paga, ed in sede di conguaglio lo stesso dovrà verificare il verificarsi delle condizioni previste dalla novella legislativa e, in caso di necessità, provvedere al recupero per le situazioni di non spettanza. Nel caso in cui l'importo da recuperare sarà superiore a 60 euro, l'operazione del recupero sarà effettuata in dieci rate. La nuova indennità riconosciuta automaticamente dal datore di lavoro sarà recuperata in compensazione in F24 nel primo mese utile. L'esonero per lavoratrici madri Per le lavoratrici madri sarà previsto un esonero contributivo parziale per la propria quota a carico che avrà un effetto diretto in busta paga. Per la fruizione per gli anni 2025 e 2026, le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l'esonero spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027 le lavoratrici devono essere madri di tre o più figli e l'esonero spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Le lavoratrici dovranno percepire un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro annui. Quindi anche nel 2025 le lavoratrici, aventi diritto dell'esonero che non avrà impatti negativi sulla pensione futura, non saranno tenute a versare: a) il contributo IVS se dipendenti del settore privato, cioè l'insieme dei contributi previdenziali dovuti per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS); b) il contributo FAP se dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. Preme però sottolineare che l'esonero previsto per il prossimo anno dal DDL di Bilancio sarà destinato a una platea più ampia rispetto al 2024 perché riferito anche alle lavoratrici dipendenti a tempo determinato - con esclusione del lavoro domestico- ed alle lavoratrici titolari di reddito da lavoro autonomo, o di impresa che non abbiano optato per un regime forfettario di imposizione fiscale. Dal 2025 sarà previsto una novità ulteriore: la lavoratrice madre dovrà avere un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua. Il DDL non perimetra l'entità effettiva dell'esonero della contribuzione IVS a carico della lavoratrice, definendolo parziale, diversamente dal 2024 fissato nella misura del 100% entro il massimale annuo di 3mila euro (pari a 250 euro mensili). A tal proposito vi sarà un apposito decreto a stabilirne la misura nei limiti delle risorse stanziate. A prescindere da quanto detto sul decreto regolamentare, una volta stabilita la misura non si può che confermare che vi sarà un aumento, in verità tutto da calcolare nello specifico, in busta paga per effetto delle minori ritenute contributive da correlare con l'effettivo calcolo dell'imposta dovuta.   La proroga della riduzione dell'imposta sui premi di risultato In tema fiscale, verrà confermata per il triennio 2025-2027 la riduzione al 5% dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato di cui alla Legge n. 208/2015 e s.m.i.  sulla scorta di accordi di secondo livello, per importi non superiori a 3.000 euro per percipienti con redditi non superiori ad 80.000 euro annui, In tal caso ad obbiettivi raggiunti il “guadagno fiscale” in busta paga continua ad essere importante in quanto si dimezza l'imposta del 10%.

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