Per attuare la delega fiscale, viene introdotto, nel TUIR, il nuovo art. 16-ter, rubricato “Riordino delle detrazioni” (attualmente previsto dall'art. 2 c. 9 DDL Bilancio 2025), laddove si stabilisce che, fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base di seguito evidenziato, in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente, per il coefficiente indicato nel c. 3, tenendo conto del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 12 c. 2 TUIR.
Quest'ultimo articolo dispone che, le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che, le persone alle quali si riferiscono, possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.
L'importo base e il coefficiente
L' importo base è pari a:
Il citato c. 3 del nuovo articolo, prevede che il coefficiente da utilizzare dai soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, per usufruire della detrazione dall'imposta lorda per oneri e spese, è così determinato:
Ne consegue che, come chiarito nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro, il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:
Per i soggetti percipienti un reddito complessivo superiore 100.000 euro, il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:
Esclusioni
Sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, quelle sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15 c. 1 lett. c) TUIR.
Si ricorda che sono detraibili, le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Sono inoltre detraibili le spese per l'acquisizione di strumenti necessari a favorire la mobilità delle persone con disabilità.
Nel nuovo articolo in esame, al c. 5, viene disposto che, ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, per le spese detraibili ai sensi degli articoli:
ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
Sono comunque esclusi dal predetto computo, gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024:
Sono inoltre escluse, ai fini del computo, le rate delle spese detraibili ai sensi degli artt. 15 c. 1 lett. c) decimo periodo, e 16-bis TUIR, ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Giova segnalare, infine, che, il reddito complessivo, è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10 c. 3-bis TUIR.
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