X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • ARGOMENTI
  • Impatriati
Altro

sabato 02/11/2024 • 06:00

Fisco DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Impatriati: no al regime se all’atto del trasferimento non si è lavoratori

Non ha diritto al regime fiscale agevolato riservato agli impatriati il contribuente che, al momento del trasferimento, non era un lavoratore, ma solo impegnato a frequentare un master post-universitario. Così si è pronunciata la CGT II grado della Lombardia, con sentenza 28 ottobre 2024 n. 2807.

di Massimo Romeo - Esperto fiscale e pubblicista

+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 2 min.
  • Ascolta la news 5:03
  • caricamento..

Il caso

Un contribuente, per l'anno d'imposta 2020, impugnava il diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate al rimborso dell'imposta versata in eccedenza rispetto a quanto dovuto tenendo conto del regime fiscale “impatriati” previsto dall'art. 16 D.Lgs. 147/2015. Egli riteneva di possedere tutti i requisiti previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis secondo la quale i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stat concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare qualora:

  • i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
  • l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

I giudici di primo grado riconoscevano il diritto al rimborso stante il possesso dei già menzionati requisiti da parte del ricorrente. L'Ufficio proponeva appello mettendo in evidenza la circostanza che il contribuente, traferitosi in Italia nel 2019, aveva trovato impiego quale lavoratore dipendente solo a partire da novembre 2020 ovvero successivamente al completamento di un master presso l'università italiana di Milano, in tal modo non soddisfacendo le condizioni richieste dalla norma agevolativa.

Di indirizzo la stessa relazione illustrativa

I giudici d'appello, nel riformare la sentenza, hanno richiamato la stessa relazione illustrativa alla disciplina agevolativa, resa in sede parlamentare,  secondo la quale “l'articolo 16 introduce una disposizione fiscale di favore, a carattere temporaneo, per i lavoratori che rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione o che rivestano ruoli direttivi e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e si impegnano a rimanervi. Per tali soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare”.

Nel caso di specie, il contribuente si era trasferito in Italia proprio per acquisire la qualifica che avrebbe già dovuto “rivestire” al momento del trasferimento e l'agevolazione non poteva, pertanto, essergli riconosciuta. Tantomeno, ha concluso la Corte, poteva darsi luogo a tale riconoscimento sulla base del successivo comma 2 – secondo cui il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream – dal momento che il contribuente risultava aver conseguito il proprio titolo di studio in India nel 2008 e non aveva provato di avere svolto un'attività di studio o di lavoro nei ventiquattro mesi precedenti al trasferimento.

Fonte: CGT II Lombardia 28 ottobre 2024 n. 2807

Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Approfondisci con


Lavoratori impatriati: nuovo regime agevolativo

Le persone fisiche che trasferiscono sia la residenza anagrafica che quella fiscale in Italia a partire dal 1° gennaio 2024, e che sono in possesso di una serie di requisiti analizzati nella presente scheda, possono usu..

di

Valentino Tamburro

- Of Counsel Tax – BDO Italia – Dottore Commercialista e Revisore Legale

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”