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lunedì 04/11/2024 • 06:00

Fisco ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

770: conseguenze in caso di mancata o tardiva presentazione entro il 31 ottobre

Il 31 ottobre 2024 è scaduto il termine per la presentazione del Modello 770. Quali sono le conseguenze in caso di mancata o tardiva presentazione? Si analizzano i profili sanzionatori a seconda della commissione della violazione, alla luce delle novità previste dalla Riforma fiscale.

di Rossella Murica - Dottore Commercialista e Revisore contabile

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Il 31 ottobre 2024 è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta che deve essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente dal sostituto d'imposta o tramite un intermediario abilitato.

Attraverso tale adempimento a cadenza annuale, il sostituto comunica i dati relativi alle ritenute operate (e versate) nell'anno 2023, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria nonché i versamenti dagli stessi effettuati. Si ricorda infatti che l'adempimento dichiarativo è l'ultimo di una serie di “obblighi” documentali in capo al sostituto d'imposta tra cui:

  • operare/trattenere la ritenuta;
  • versarla all'Erario (solitamente entro il 16 del mese successivo).

Riforma delle sanzioni

La recente riforma delle sanzioni attuata attraverso il D.Lgs. 87/2024 ha profondamente modificato l'impianto sanzionatorio, impattando sul peso delle violazioni contenute nel D.Lgs. 472 e 471/97.

Occorre distinguere innanzitutto fra violazione commessa e sanzione amministrativa collegata: la violazione consiste nell'omissione dell'applicazione di un precetto normativo o di comportamento normativamente previsto da cui ne consegue l'irrogazione di una “penale” pecuniaria a scopo punitivo o deterrente.

Come specificato dal D.Lgs. 472/97, sono previste ben determinate sanzioni per ciascuna violazione riguardante le singole imposte: per quanto concerne i versamenti da 770, sono previste sanzioni non solo sul mancato adempimento dichiarativo del modello ma anche sulle violazioni prodromiche (mancata esecuzione e versamento delle ritenute di cui agli art. 13 e 14) e che danno accesso a sanzioni susseguenti a quella principale.

Il Decreto 87/2024 – sebbene entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - ha impattato nella misura in cui all'art. 6 prevede che “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.”

L'art. 2 citato contiene per l'appunto le modifiche all'art. 2 D.Lgs. 471/97 rubricato “Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta” e di conseguenza le nuove misure sanzionatorie hanno avuto risvolti anche su tale adempimento annuale.

Ma quando si intende commessa una violazione nel caso del modello 770, relativamente alla dichiarazione e ai versamenti?

Sanzione relativa ad omessa o tardiva presentazione

In merito alle violazioni dichiarative, l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta del periodo di imposta 2023 – accompagnata dall'omesso versamento -  entro il termine del 31 ottobre 2024 rientra tra le violazioni commesse a partire dal 1°settembre (e nello specifico, il 31 ottobre in quanto non si è ottemperato nei termini di legge ad uno specifico adempimento dichiarativo), pertanto si rendono applicabili i nuovi limiti previsti ovvero:

  1. Il 120% per cento dell'ammontare delle ritenute non versate (contro la misura precedente che prevedeva l'applicazione di una sanzione “variabile” dal 120% al 240%. Di fatto era frequente l'applicazione da parte degli uffici finanziaria della misura minima del 120%);
  2. Il 75% dell'importo non versato (contro la misura precedente che prevedeva l'applicazione di una sanzione “variabile” dal 60% al 120%) se la dichiarazione è comunque presentata oltre i 90 giorni (a decorrere dal 29 gennaio 2025) ma entro i termini per l'accertamento (e comunque prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo).

Sanzione relativa a omessi versamenti

Il nuovo impianto sanzionatorio ha prodotto effetti anche sull'art. 13 D.Lgs 471/97 relativo ai versamenti delle ritenute. Il nuovo art. 13 prevede infatti che chi non esegue in tutto o in parte i versamenti periodici, in acconto o a saldo risultanti dalla dichiarazione, è soggetto ad una sanzione pari al 25% di ogni importo non versato. Posto che un versamento si considera omesso a decorrere dalla sua naturale scadenza di pagamento, tale nuova norma si applicherebbe, da una prima lettura, ai mancati pagamenti decorrenti dal 1°settembre 2024.

Per gli omessi versamenti di ritenute del 2023 fino al 31 agosto 2024 resterebbe impregiudicata l'applicazione delle vecchie sanzioni pari al 30% di ciascun importo non versato.

Sanzione relativa alla presentazione entro i 90 giorni

Nel periodo compreso fra il 1° novembre e il 28 gennaio 2025 è possibile ravvedersi qualora non si sia proceduto alla presentazione della dichiarazione, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso e considerando quindi il modello 770 validamente presentato, con il versamento di una sanzione pari a 25 Euro (1/10 del minimo).

Se nel frattempo non si è proceduto congiuntamente al versamento delle ritenute dovute, entro i 90 giorni si può ricorrere al ravvedimento operoso che potrebbe essere ben correttamente conteggiato sulla sanzione minima precedente, pari al 30%, per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024.

Sanzione relativa a mancata indicazione dei percipienti

Nel caso di mancata indicazione dei percipienti, si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata: tale misura non si è modificata rispetto alla formulazione precedente.

Sanzioni in sede di accertamento

In sede di procedimento accertativo e in considerazione del fatto che i controlli degli uffici finanziari solitamente sono retrodatati ad anni precedenti, con “finestra” di controllo ancora aperta e/o in scadenza (secondo i termini previsti dall'art. 43 DPR 600/73), si può ricordare che in occasione della predisposizione di schema d'atto per le annualità precedenti a quella in corso nel 2024 e per le violazioni commesse entro il 31 agosto 2024, potrebbero essere eccepite le seguenti violazioni:

  1. Presentazione di dichiarazione infedele per indicazione di compensi, interessi e altre somme in misura inferiore a quella accertata (ai sensi dell'art. 2 c. 2 D.Lgs 471/97): la sanzione comminata consisterà nel versamento della sanzione dal 90% al 180% delle ritenute non versate (diversamente da quanto previsto dalla nuova norma ovvero il 70% delle maggiori ritenute non versate). Pertanto potrebbe essere applicata la misura in vigore in precedenza, in quanto la violazione consistente nell'omissione dichiarativa è stata commessa prima del 1° settembre 2024.
  2. Omessa indicazione dei percipienti in dichiarazione nel caso di presentazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (ai sensi dell'art. 2 c. 4 D.Lgs. 471/97): trattasi della sanzione pecuniaria di 50 Euro per ogni percipiente.
  3. Mancata esecuzione di ritenute alla fonte: tale norma non si è modificata prevedendo una sanzione pari al 20% dell'ammontare non trattenuto.

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Claudia Iozzo

- Dottore commercialista

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