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sabato 16/11/2024 • 06:00

Fisco DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Patrimonio edilizio: il convivente non proprietario può detrarre le spese

In tema di recupero del patrimonio edilizio anche il convivente non proprietario può detrarre le spese. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 24 ottobre 2024 n. 2772.

di Massimo Romeo - Esperto fiscale e pubblicista

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  • Tempo di lettura 6 min.
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In punto di detraibilità delle spese per risparmio energetico e per recupero del patrimonio edilizio, il diritto alla detrazione può essere trasferito al familiare convivente a condizione che sia quest'ultimo, non proprietario dell'immobile, ad aver sostenuto le spese necessarie per mettere a punto gli interventi. Così si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 2772 del 24 ottobre 2024.

Il caso

Un contribuente impugnava una comunicazione d'irregolarità, ex art. 36-ter DPR 600/73, con la quale l'Agenzia delle Entrate non gli aveva riconosciuto sia la detrazione per gli interessi del mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale - non essendo egli il proprietario dell'immobile – che le detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e finalizzati al risparmio energetico, poiché le spese in questione erano state sostenute dal coniuge. Con il ricorso, il contribuente invocava il diritto alla detrazione per la riferibilità delle spese sostenute sul conto cointestato dei coniugi anche al coniuge non intestatario dell'immobile nel quale, peraltro, risiedeva.

La tesi del Fisco

Secondo la tesi sostenuta dalla parte pubblica, la detrazione non spetterebbe al contribuente che non è proprietario dell'immobile (i bonifici parlanti si riferivano esclusivamente al coniuge, proprietario del bene).

L'accogliento del ricorso

I giudici tributari, nel concludere per l'annullamento della ripresa fiscale, hanno osservato che in punto di detraibilità delle spese per risparmio energetico e per recupero del patrimonio edilizio è la stessa prassi ministeriale a riconoscere che il diritto alla detrazione può essere trasferito al familiare convivente dell'incapiente a condizione che sia il familiare stesso, non proprietario, dell'immobile ad aver sostenuto le spese necessarie per mettere a punto gli interventi. Il familiare che porta in detrazione le spese, ha precisato il Collegio, può essere un figlio, un genitore o il coniuge; ciò che è determinante è che sia convivente con il proprietario.

L'indirizzo di legittimità

L'approdo ermeneutico prescelto dai giudici territoriali trova conforto anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (inter-alias, Ordinanza n. 5584 del 21 febbraio 2022) che ha riconosciuto il diritto alla detrazione delle spese in questione anche al familiare convivente del proprietario dell'immobile che le ha sostenute. Tale indirizzo interpretativo ha, quindi, chiarito che, se il proprietario dell'immobile e il proprio familiare - che abbia sostenuto le spese di ristrutturazione - sono conviventi quest'ultimo ben può usufruire della detrazione per le spese sostenute, al verificarsi di tutte le altre condizioni previste dalla legge. Nel caso di specie, hanno concluso gli interpreti, non potevano esserci dubbi sulla circostanza che le spese fossero state sostenute attingendo dal conto cointestato tra i due coniugi e, di conseguenza, la detrazione poteva essere fruita dal contribuente-ricorrente.

Fonte: CGT II Lombardia 24 ottobre 2024 n. 2772

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