La circolare dell'Agenzia delle Dogane 28 ottobre 2024, n. 22/D fornisce alcuni importanti chiarimenti in materia di sanzioni doganali, rispondendo ai primi dubbi applicativi emersi a seguito dell'introduzione della riforma doganale.
Dal 4 ottobre scorso, infatti, è in vigore il d.lgs. 141/2024, che riscrive completamente le sanzioni doganali, sia penali che amministrative.
Una delle novità più rilevanti è rappresentata dall'introduzione di un vaglio preventivo obbligatorio da parte dell'autorità giudiziaria. Le Dogane dovranno trasmettere la notizia di reato all'autorità giudiziaria in tutti i casi in cui l'ammontare dei diritti di confine accertati, distintamente considerati, superi i 10 mila euro o in presenza di una delle circostanze aggravanti del contrabbando. Soltanto se, a seguito del vaglio preliminare, l'Autorità giudiziaria non ritiene sussistenti gli elementi del dolo, ritrasmetterà gli atti alla Dogana, per l'irrogazione di una sanzione amministrativa, ora compresa tra l'80 e il 150% dei diritti di confine (art. 96, comma 14). Tale sanzione, inoltre, può essere ulteriormente ridotta in presenza di alcune attenuanti.
La circolare n. 22/D fornisce alcuni attesi chiarimenti sull'applicazione del nuovo quadro sanzionatorio.
Estinzione del reato in caso di pagamento dei diritti contestati
Se, da un lato, la riforma sembra aumentare i potenziali illeciti di rilevanza penale, dall'altro, come ricorda la circolare, le nuove disposizioni complementari consentono di estinguere il reato attraverso il pagamento dei diritti contestati. Una delle principali novità introdotte dalla riforma, infatti, è la possibilità di estinguere i reati di contrabbando punibili con la sola pena della multa, attraverso il pagamento dei diritti contestati (art. 112 Disposizioni Complementari). Tale ipotesi di estinzione opera soltanto per i reati di contrabbando per i quali nessuno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, superi i 50 mila euro e purché non ricorrano altre circostanze aggravanti.
Per ottenere l'estinzione del reato è necessario versare i maggiori diritti pretesi dall'Agenzia delle dogane. La circolare chiarisce che tale pagamento può avvenire anche in misura ridotta, utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso (art. 13, d.lgs. 472/1997). L'estinzione non preclude, inoltre, la possibilità di presentare un'istanza di revisione della dichiarazione ai fini del rimborso.
Se l'operatore versa i maggiori diritti pretesi, dando applicazione a quanto previsto dall'art. 112, l'Agenzia delle dogane non inoltrerà la notizia di reato all'Autorità giudiziaria (art. 107, 108 e 109 Disposizioni Complementari).
La circolare precisa, infine, che l'art. 112 non prevede un termine di decadenza ed è attivabile, quindi, anche in pendenza di un procedimento penale.
Calcolo delle sanzioni amministrative
Altro importante chiarimento fornito dalla circolare n. 22/D riguarda le modalità di calcolo delle sanzioni amministrative. L'Agenzia delle dogane chiarisce che l'irrogazione delle sanzioni dovrà avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità sancito dall'art. 42 Cdu, tenendo conto dei criteri applicativi individuati dalla Corte di Cassazione con la sentenza 12 novembre 2020, n. 25509. Con tale importante precedente, recepito anche dalla circolare dell'Agenzia n. 25/2023, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini dell'irrogazione della sanzione, è necessario operare una valutazione “complessiva” della violazione, non potendosi applicare una sanzione “singolo per singolo”, in relazione a ogni partita di merce oggetto della dichiarazione. La circolare chiarisce che gli Uffici delle dogane dovranno verificare se il valore complessivo dei diritti di confine dovuti a seguito dell'accertamento superi o meno il valore complessivo dei diritti dichiarati e liquidati dalla parte, considerando tutti gli articoli che hanno subito una variazione. Se i diritti complessivamente dovuti sono pari o inferiori a quelli dichiarati, si applicherà la sanzione prevista dall'art. 96, comma 4. In caso contrario, la sanzione dovrà comunque essere proporzionata all'importo complessivamente contestato, tenuto conto di tutti gli articoli dichiarati.
La circolare chiarisce, inoltre, che in caso di dichiarazione costituita da più singoli, deve applicarsi il cumulo giuridico di cui all'art. 12, d.lgs. 472/1997 o, se più favorevole, il cumulo materiale.
Contrabbando per infedele dichiarazione e diritti di confine dovuti
Altra novità della riforma è l'introduzione di due macro-categorie di contrabbando, per omessa dichiarazione e la dichiarazione infedele. Con la circolare in commento, l'Agenzia delle dogane precisa che si ha infedele dichiarazione non soltanto in presenza di un'indicazione errata degli elementi tradizionali dell'accertamento, ma anche in caso di errata liquidazione dei diritti.
La circolare chiarisce, infine, che per “diritti di confine dovuti” si intendono i maggiori diritti accertati dall'Agenzia delle dogane, che la parte è tenuta a corrispondere in più rispetto a quanto dichiarato. La soglia rilevante non include, quindi, anche i diritti già versati.
Fonte: Circ. Agenzia delle Dogane 28 ottobre 2024 n. 22/D