Il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore è ormai da diversi anni un elemento cardine in materia di appalti pubblici.
L'attuale versione dell'art. 11, D.Lgs. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici”) stabilisce che:
- “al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente” (comma 1);
- “gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente” (comma 3);
- “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto” (comma 5).
Come è stato chiarito dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, gli operatori economici sono dunque tenuti ad applicare ...
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