sabato 26/10/2024 • 06:00
Non è un soggetto passivo IVA chi stipula un mutuo per acquistare un unico bene immobile residenziale al fine di concederlo in locazione dietro corrispettivo a condizione che agisca per fini che non rientrino nell'ambito della sua attività professionale. Lo stabilisce la CGUE con la sentenza 24 ottobre 2024 n. C-347/23.
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Per i giudici UE il semplice fatto che una persona fisica intenda ricavare redditi dalla gestione di un immobile, acquistato tramite un contratto di mutuo, non potrà condurre ad escludere la persona dalla nozione di “consumatore”, per qualificarlo quale soggetto passivo IVA.
Soggettività passiva IVA: i punti focali
In via preliminare va ricordato che, ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della sesta direttiva, sono soggette all'IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
Al contempo, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva, si considera «soggetto passivo» chiunque esercita in modo indipendente un'attività economica di cui al paragrafo 2 di detto articolo, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.
Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte si evince che una prestazione di servizi è imponibile soltanto qualora esista tra il prestatore e il destinatario un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio reso al destinatari (Morgan Stanley & Co International, C‑165/17).
Per accertare se un tale rapporto giuridico esista, si deve esaminare se il prestatore svolga un'attività economica indipendente, segnatamente nel senso che sopporta il rischio economico inerente alla sua attività (Skandia America (USA), filial Sverige, C‑7/13).
Ma attenzione: chi è un soggetto passivo IVA?
La definizione chiara e puntuale è data dall'art. 9, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE secondo cui «Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività».
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, i termini utilizzati all'articolo 9 della direttiva IVA, in particolare il termine «chiunque», danno una definizione ampia del concetto di «soggetto passivo» basata sull'indipendenza nell'esercizio di un'attività economica, nel senso che tutte le persone fisiche o giuridiche, sia pubbliche che private, nonché gli enti privi di personalità giuridica, che soddisfano oggettivamente i criteri stabiliti da tale disposizione, devono essere considerati soggetti passivi dell'IVA (Valstybinė mokesčių inspekcija (Contratto di attività congiunta), C‑312/19). Per determinare chi debba essere considerato «soggetto passivo» ai fini dell'IVA, occorre accertare chi abbia esercitato in modo indipendente l'attività economica. Infatti, il criterio dell'indipendenza riguarda la questione del collegamento dell'operazione ad una determinata persona o entità, al contempo garantendo, inoltre, che l'acquirente possa esercitare il suo eventuale diritto a detrazione in modo giuridicamente sicuro. A tal fine, occorre accertare se l'interessato svolge un'attività economica in nome proprio, per conto proprio e sotto la propria responsabilità, e se si assume il rischio economico connesso all'esercizio di tali attività.
L'inscindibile legame con l'attività economica
Al contempo, la nozione di soggettività passiva va ancorata a quella di attività economica. Infatti «Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità». Dall'analisi del tenore letterale dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, nell'evidenziare la portata dell'ambito di applicazione della nozione di «attività economica», va posta l'attenzione anche sul carattere oggettivo di quest'ultima, nel senso che l'attività viene considerata di per sé stessa, indipendentemente dai suoi scopi o dai suoi risultati (Gmina Wrocław, C‑604/19; Gmina O., C-612/21; Gmina L., C-616/21)
Un'attività, in via generale, viene quindi qualificata come «economica» quando presenta un carattere stabile ed è svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall'autore dell'operazione (Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA, C‑846/19ì.
La Corte UE, tenuto conto della difficoltà di elaborare una definizione precisa dell'attività economica, ha posto l'attenzione sull'esaminare l'insieme delle condizioni in cui essa è stata realizzata (Gemeente Borsele, C‑520/14), effettuando una valutazione caso per caso, facendo riferimento a quale sarebbe il comportamento tipo di un imprenditore attivo nel settore di cui trattasi.
Un'attività, in via generale, viene quindi qualificata come economica quando presenta un carattere permanente ed è svolta a fronte di un corrispettivo percepito dall'autore dell'operazione (Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA, C‑846/19). Al fine di stabilire se un'operazione determinata rientri nell'ambito di un'attività economica, occorre esaminare l'insieme delle condizioni in cui essa è realizzata (Fluvius Antwerpen, C-677/21).
Una persona fisica che stipula un mutuo: soggetto passivo o consumatore?
Vista la definizione di soggettività passiva, ancorata a quella di attività economica, occorre dall'altro lato inquadrare quella del consumatore, ossia qualsiasi persona fisica che, nei contratti stipulati con un professionista ai sensi della Direttiva 93/13, agisce per fini che non rientrano nell'ambito della sua attività professionale. Inoltre, conformemente all'articolo 2, lettera c), Dir. 93/13, un «professionista» è qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della medesima direttiva, agisce nell'ambito della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata. Di conseguenza, la qualità di «consumatore» della persona interessata deve essere determinata alla luce di un criterio funzionale, consistente nel valutare se il rapporto contrattuale di cui trattasi rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione.
Ecco che, come ricordato dalla CGUE nella decisione C-347/23, una persona fisica che stipula un contratto di mutuo ipotecario al fine di finanziare l'acquisto di un unico bene immobile residenziale per concederlo in locazione, dietro corrispettivo, rientra nella nozione di «consumatore», qualora tale persona fisica agisca per fini che non rientrano nell'ambito della sua attività professionale. Il solo fatto che detta persona fisica intenda ricavare redditi dalla gestione di tale immobile non può, di per sé, condurre ad escludere la suddetta persona dalla nozione di «consumatore». Al contempo, se risulta che la conclusione del contratto di mutuo ipotecario non persegua una finalità professionale, ma miri a consolidare il patrimonio privato del soggetto, in quanto l'acquisto dell'immobile residenziale finanziato da tale mutuo costituisca una forma di investimento, ciò consolida ancor di più la questione che non ci si trovi di fronte ad un soggetto passivo IVA bensì ad un semplice consumatore.
Fonte: Corte di Giustizia Ue 24 ottobre 2024 n. C-347/23
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