venerdì 14/06/2024 • 06:00
La Cassazione, con sentenza 5 giugno 2024 n. 15695, ribadisce la necessità, nell’ambito di una crisi aziendale, di verificare che il contratto di mutuo di scopo contenga sia l’obbligo espresso del mutuatario di rispettare le modalità di utilizzo della somma erogata, sia l’indicazione dell'interesse del mutuante a tale vincolo di destinazione.
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La sentenza della Cassazione del 5 giugno 2024 n. 15695 ha ora forse meglio precisato questo principio, enfatizzando il concetto di interesse del soggetto mutuante rispetto allo scopo dedotto nel contratto con la clausola di destinazione. Si legge infatti che “il mutuo può essere qualificato di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l'interesse diretto o indiretto dell'istituto finanziatore, mentre l'indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione”. La vicenda oggetto della decisione della Cassazione. Un istituto di credito proponeva ricorso in opposizione ex art. 98 l. fall. avverso la decisione del Giudice delegato di un fallimento che non aveva ammesso il credito ipotecario relativo ad un mutuo, qualificato come “mutuo di scopo”, ritenendolo nullo per distrazione delle somme erogate dall'impiego concordato. Il Tribunale confermava la decisione del Giudice delegato ammettendo al passivo il residuo capitale non restituito, maggiorato dei soli interessi legali dalla domanda al saldo, in via chirografaria (e non con il...
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