L'imminente scadenza del prossimo 31 ottobre per l'invio delle dichiarazioni (Redditi, IRAP, 770 e CU autonomi) relative al periodo d'imposta 2023 coincide con l'adesione al concordato preventivo biennale 2024–2025 (solo 2024 per i contribuenti forfetari). I professionisti dovranno, pertanto, riorganizzare il proprio lavoro, aggiornandosi sulla materia per informare la propria clientela delle opportunità e delle criticità legate al concordato preventivo biennale. Già lo scorso 16 ottobre il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiesto al Ministero dell'Economia e Finanze di prorogare il termine di adesione al concordato. Con l'Approfondimento in esame, i Consulenti del lavoro espongono i motivi per cui la proroga pare essere necessaria e le conseguenze in caso di mancata adozione della stessa. La questione normativa Innanzitutto, va ricordato che lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) prevede che le disposizioni tributarie non possano prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. Sia la pubblicazione in G.U. n. 236 del 8 ottobre 2024 della L. 143/2024 di conversione del DL 113/2024 (“c.d. Omnibus”), che ha introdotto gli art. 3-ter e 3-quater sul ravvedimento speciale, sia il DL 155/2024, pubblicato in G.U. n. 246 del 19 ottobre 2024, che ha apportato modifiche allo stesso DL 113/2024 e al D.Lgs. 13/2024, non rispettano i termini previsti dallo Statuto del Contribuente. Il nuovo aggravio per gli studi professionali I Consulenti del Lavoro dovranno offrire una consulenza ai propri clienti e gestire dal punto di vista operativo gli adempimenti conseguenti. Di seguito le attività su cui sono chiamati a intervenire: convocare i propri clienti; predisporre un mandato professionale specifico per l'adesione al CPB e al ravvedimento speciale; raccogliere la manifestazione di interesse e l'eventuale esplicita adesione o rifiuto dal CPB; verificare i requisiti di accesso e/o le cause di esclusione; verificare i dati della pre-compilata presente nei cassetti fiscali dei stessi contribuenti dal 14 ottobre 2024 ai fini del calcolo delle imposte per l'adesione al ravvedimento speciale; effettuare il conteggio distinto per annualità e tipologia tributo dell'imposta sostitutiva dovuta tenendo conto degli importi minimi; verificare che nel frattempo non siano stati notificati PVC, schemi d'atto o atti di recupero crediti entro il 9 ottobre 2024 per l'anno 2018 o entro il 31 marzo 2025 per gli anni 2019-2022; predisporre e inviare un apposito modello di adesione al ravvedimento speciale (secondo le indicazioni che saranno contenute in un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, di prossima emanazione). Le utility del cassetto fiscale: alcune problematiche Per facilitare l'utilizzo del nuovo istituto, dallo scorso 14 ottobre, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nel cassetto fiscale del contribuente ISA, è online lo Strumento di ausilio personalizzato. Lo strumento, tuttavia, presenta alcune anomalie: sono, infatti, stati segnalati errori sugli importi, difformità di dati per annualità interessate da dichiarazioni integrative o tardive oppure da accertamento (con conseguente esclusione di tali periodi d'imposta), oltre che errori sul calcolo dell'imposta sostitutiva e sulla esclusione di alcune annualità per cause di non applicabilità degli ISA. Le FAQ delle Entrate: serve maggiore chiarezza L'Agenzia delle Entrate, dopo aver emanato la Circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, ha pubblicato in data 8 ottobre 2024 le FAQ sul Concordato, che ha poi aggiornato successivamente il 15 e 17 ottobre. Alcune, infatti, richiamano quelle già pubblicate con integrazioni e/o rettifiche, a dimostrazione della complessità dell'istituto. Fonte: Approfondimento Fondazione studi consulenti del lavoro 21 ottobre 2024
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