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martedì 22/10/2024 • 06:00

Lavoro Adempimento in scadenza

Lavoro autonomo: come trasmettere la CU entro il 31 ottobre 2024

Scade il 31 ottobre 2024 il termine per la trasmissione telematica della Certificazione Unica contenente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, per il periodo d'imposta 2023. Il termine coincide con il termine di presentazione del Modello 770.

di Gianluca Pillera - Consulente del lavoro - Monza

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  • Tempo di lettura 1 min.
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Il termine per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche (CU) per il periodo d'imposta 2023 scade il 31 ottobre 2024. Il termine non è casuale, coincidendo con il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/2024). Il calendario degli adempimenti tributari cambierà però a partire dalle Certificazioni Uniche 2025, relative all'anno d'imposta 2024. Dal prossimo anno, infatti, le CU attestanti redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente o “professionale” dovranno essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo. Certificazioni Uniche: calendario 2024 delle scadenze Entro il 18 marzo 2024, il sostituto d'imposta ha assolto gli adempimenti previsti per la Certificazione unica 2024 attestante redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo e redditi diversi, corrisposti nel periodo d'imposta 2023. In particolare, il sostituto d'imposta: ha consegnato la CU al percipiente, utilizzando il modello "sintetico"; ha trasmesso la CU (direttamente o tramite un intermediario abilitato), in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, con il modello "ordinario". Entro lo stesso termine (18 marzo 2024), il sostituto d'imposta ha rilasciato le CU (modello sintetico) ai percipienti di redditi di lavoro autonomo “professionale”. Maggior tempo è invece concesso, dal legislatore, al sostituto d'imposta per la trasmissione telematica (con “modello ordinario”) delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. Maggior tempo è invece concesso, dal legislatore, al sostituto d'imposta per la trasmissione telematica (con “modello ordinario”) delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. Per questi ultimi la scadenza è fissata al 31 ottobre 2024, come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024 anche per i dati delle CU di lavoro autonomo “professionale”. Resta inoltre fissato al 31 ottobre 2024 il termine di trasmissione delle CU contenenti redditi non dichiarabili né con il modello 730 né con il modello Redditi persone fisiche (ad esempio, i redditi assoggettati a tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria, come arretrati e TFR). Trasmissione CU 2024: riepilogo scadenze CU e redditi Trasmissione CU redditi di lavoro dipendente o di pensione e altri redditi dichiarabili nella dichiarazione precompilata 18 marzo CU redditi di lavoro autonomo “professionale” 31 ottobre CU redditi esenti o non dichiarabili nella dichiarazione precompilata 31 ottobre Cosa cambia dalle CU 2025 A partire dal prossimo anno, il calendario delle scadenze cambierà. L'articolo 2, comma 5, del cd. Decreto Adempimenti (decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 ), integrando le disposizioni dell'articolo 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, ha previsto che, dal 2025, le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale siano trasmesse, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Nessuna novità invece è prevista per la trasmissione delle CU contenenti redditi esenti e redditi non dichiarabili, confermata al 31 ottobre.  CU e redditi Trasmissione CU redditi di lavoro dipendente o di pensione e altri redditi dichiarabili nella dichiarazione precompilata 16 marzo CU redditi di lavoro autonomo “professionale" 31 marzo CU attestanti redditi esenti o non dichiarabili nella dichiarazione precompilata 31 ottobre Esclusione per forfettari e soggetti in regime fiscale di vantaggio Sempre dal prossimo anno (“a decorrere dall'anno d'imposta 2024”), i sostituti d'imposta che erogano compensi a soggetti forfettari (art. 1, c. da 54 a 89, legge 190/2014) e a soggetti in regime fiscale di vantaggio (art. 27, c. 1 e 2, DL 98/2011 conv. in legge 111/2011) non sono più tenuti a rilasciare e trasmettere la CU. A esonerare dagli adempimenti di cui all'art. 4, c. 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, DPR 322/98, è l'art. 3 D.Lgs. 1/2024. Modalità di trasmissione Per la trasmissione della CU attestante redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (“professionale”) valgono le regole generali. Pertanto, il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso: a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione; b) tramite un intermediario abilitato (art. 3, c. 3, DPR 322/98). La CU si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica. Come compilare la CU Nel punto 1 va indicata la causale che individua la tipologia del pagamento effettuato. Con riferimento alle tipologie reddituali che possono essere dichiarate soltanto con il modello Redditi Persone Fisiche 2024, i compensi corrisposti a soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo sono indicati con la causale A – prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale. Nel punto 4 va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell'IVA eventualmente dovuta. Va tenuto presente che il contributo integrativo (ad esempio 2 per cento o 4 per cento) destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non va indicato. ...

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