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martedì 22/10/2024 • 06:00

Lavoro Accesso all’esonero contributivo

Parità di genere: conseguenze dell’errata indicazione dei dati retributivi

I datori di lavoro con certificazione per la parità di genere che vogliono beneficiare di un esonero contributivo devono indicare correttamente la retribuzione media mensile globale. In caso di errore e mancata rettifica, la domanda sarà accolta per il minore importo sulla base della retribuzione indicata.

di Ciro Cafiero - Avvocato - Studio Cafiero Pezzali & Associati

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Come noto, i datori di lavoro privati che ottengono la certificazione per la parità di genere beneficiano di un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dell'1%, con un limite annuale fissato a 50.000 euro.

Tale esonero è sancito dall'art. 5 Legge 162/2021 ed è stato confermato dalla legge di Bilancio del 2022. Trattasi di un importante incentivo alla promozione di politiche di inclusione e equità all'interno delle organizzazioni.

Sennonchè, a carico di non poche imprese, la richiesta dell'esonero si è conclusa con un esito sfavorevole per l'errata indicazione della retribuzione media mensile globale e dunque della base di calcolo della decontribuzione. Tale retribuzione è risultata infatti inferiore a quella effettivamente corrisposta.

Calcolo della retribuzione media mensile globale

In sostanza, la retribuzione media mensile globale, come chiarito dall'INPS con il Messaggio 13 agosto 2024 n. 2844, si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o in via di corresponsione e non già alla retribuzione media dei singoli lavoratori.

Si tratta, per meglio dire, dell'ammontare delle retribuzioni per la totalità dei lavoratori dell'azienda. Se ad esempio, un datore di lavoro ha un organico di 500 dipendenti, occorre considerare la retribuzione media mensile globale per la totalità dei 500 lavoratori e non quella media del singolo lavoratore.

Con lo stesso messaggio, l'INPS ha chiarito che i datori di lavoro privati che hanno già ricevuto un accoglimento della domanda formulata nel 2022, non devono riformularla, in quanto, l'esonero contributivo è “one shot” e si estende a tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

Ad ogni modo, se è stato indicato erroneamente il periodo di validità della certificazione, e dunque inferiore a 36 mesi, i datori di lavoro beneficiano dell'esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa grazie ad una sanatoria d'ufficio dell'INPS.

Bene.

Rettifica dato retributivo: termine scaduto

Il 15 ottobre 2024 è scaduto, per i datori di lavoro, il termine per rettificare il dato retributivo. La circolare INPS 27 dicembre 2022, n. 137 ha precisato che tale domanda deve essere formulata attraverso lo specifico modulo telematico denominato “PAR_GEN”.

In caso di mancata rettifica, come chiarito dal Ministero del Lavoro, la domanda, ricorrendo tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale erroneamente indicata. L'importo autorizzato sarà comunicato con nota in calce al modulo di istanza online presente all'interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

Gli organismi certificatori

Non solo. È utile segnalare che il riconoscimento del beneficio contributivo dipende anche da un'altra condizione: la certificazione di parità di genere deve essere stata emessa, in conformità alla Prassi UNI/PdR 125:2022, dagli organismi di certificazione ufficialmente accreditati.

Essa, infatti, deve riportare il marchio UNI e quello dell'ente di accreditamento.

L'attenzione per i datori di lavoro

Insomma, la certificazione per la parità di genere è foriera di importanti benefici economici ma è cruciale che i datori di lavoro agiscano con prontezza e con la necessaria cautela.

Ed infatti, specialmente per le imprese di più modeste dimensioni, la decontribuzione si traduce in un vero e proprio volano dei processi di inclusione in azienda che, altrimenti continueranno ad occupare le ultimi posizioni della lista delle priorità.

Ed anzi, sono maturi i tempi per riflettere sull'opportunità legislativa di incentivi più ampi proprio in favore di queste imprese, quella della filiera, anche grazie ad un ruolo proattivo dei grandi committenti. Il nostro, del resto, è un Paese costituito per il suo 95% da piccole e medie imprese.

In definitiva, quello della parità di genere non è un percorso semplice. Ma, come Galileo avrebbe esclamato: “Eppur si muove”.

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a cura di

redazione Memento

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