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venerdì 18/10/2024 • 06:00

Fisco ENTRO IL 31 OTTOBRE 2024

IVA trimestrale: come richiedere il rimborso del credito

Entro il 31 ottobre occorre presentare il Modello IVA TR per richiedere il rimborso del credito IVA maturato nel trimestre luglio-agosto-settembre, purché di valore superiore a  2.582,28 euro. Se il Fisco dovesse erogare tardivamente la somma, il contribuente avrà diritto a ricevere gli interessi moratori.

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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Rimborso credito IVA trimestrale

La richiesta di rimborso del credito IVA può essere effettuata con la dichiarazione annuale IVA oppure presentando la domanda trimestrale tramite il modello IVA TR.

Per chiedere un rimborso IVA è necessario avere un credito non inferiore a € 2.582,28; il rimborso richiesto deve essere superiore a € 10,33.

In caso di soggetti non residenti, che abbiano nominato un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17 c. 3 DPR 633/72, tale rappresentante è legittimato a chiedere il rimborso dell'Iva e potrà anche essere il destinatario di tale erogazione.

La domanda dovrà essere proposta inserendo nell'apposito quadro della dichiarazione IVA o del modello trimestrale (TR) le informazioni relative, per esempio, all'importo del credito, al presupposto di richiesta del rimborso, al diritto all'esonero dalla presentazione della garanzia.

Termine per la presentazione

Qualora si voglia ottenere il rimborso annuale dell'IVA la richiesta andrà effettuata all'interno della dichiarazione IVA annuale, che dovrà essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ciascun anno.

Invece, se si voglia optare per il rimborso IVA trimestrale, le domande andranno presentante entro i seguenti termini:

  • dal 1° aprile al 30 aprile per il 1° trimestre (periodo gennaio/marzo);
  • dal 1° luglio al 31 luglio per il 2° trimestre (periodo aprile/giugno);
  • dal 1° ottobre al 31 ottobre per il 3° trimestre (periodo luglio/settembre).

Normalmente il rimborso viene erogato entro 3 mesi dalla richiesta. Oltre questo termine, al richiedente vengono riconosciuti interessi pari al 2% annuo. In un anno è possibile presentare tre domande per il credito trimestrale e una domanda per il credito annuale.

Anche recentemente la Corte di Giustizia UE è intervenuta (ZSE Elektrárne, C-151/23, ordinanza del 5 ottobre 2023), sottolineando che se il fisco non rimborsa al contribuente un'eccedenza IVA entro un termine ragionevole, sarà tenuto a versare anche gli interessi moratori su tale somma (Cfr. technoRent International e a., C-844/19 e Agrobet CZ, C‑446/18).

Va altresì precisato che può essere disposta una proroga dei termini di rimborso dell'eccedenza IVA qualora si debba consentire al fisco di poter effettuare una verifica fiscale, a condizione che:

  • il tempo di proroga non sia considerato irragionevole;
  • la proroga non vada al di là di quanto sia necessario ai fini della proficua conclusione del procedimento di verifica (Sosnowska, C-25/07, Kovozber, C-120/15).

Tuttavia, il soggetto passivo, considerato che non può disporre temporaneamente dei fondi corrispondenti all'eccedenza dell'IVA, sopporta economicamente uno svantaggio che può essere compensato con la corresponsione di interessi, garantendo in tal modo il rispetto del principio di neutralità fiscale. Ecco che in base al principio di neutralità del sistema fiscale dell'IVA, le perdite finanziarie generate da un rimborso dell'IVA effettuato oltre un termine ragionevole dovranno essere compensate dal pagamento di interessi di mora (Nidera, C‑387/16).

Chi può chiedere il rimborso?

Secondo l'art. 38-bis c. 2 DPR 633/72, il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso dai contribuenti che:

  • esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
  • effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 DPR 633/72) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili.

Oppure dai soggetti:

  • non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter DPR 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
  • che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'art. 19 c. 3 lett. a-bis DPR 633/72.

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l'utilizzo in compensazione del credito IVA, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza.

E' importante sottolineare che il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno, comporta l'obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito. Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, ossia Fisconline o Entratel.

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