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martedì 15/10/2024 • 15:18

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Liquidazione IVA di gruppo in caso di fusione per incorporazione

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 15 ottobre 2024 n. 202, ha chiarito che è preclusa la possibilità di accedere contestualmente a distinte procedure di liquidazione IVA di gruppo, l'una in qualità di controllante e l'altra in qualità di controllata.

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta n. 202 del 15 ottobre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è preclusa la possibilità di accedere contestualmente a distinte procedure di liquidazione IVA di gruppo, l'una in qualità di controllante e l'altra in qualità di controllata.

Procedura di liquidazione IVA

Era già stato chiarito che in caso di fusione per incorporazione di una società esterna alla procedura di liquidazione IVA gruppo da parte di una società che invece vi partecipa, il credito maturato dall'incorporata nel corso dell'anno in cui è avvenuta l'incorporazione non può mai confluire nell'IVA di gruppo (cfr Ris. AE 22 settembre 2010 n. 92/E). La società incorporante può far confluire nella propria liquidazione e, quindi, trasferire al gruppo solo il debito o il credito derivante dalle operazioni compiute dall'incorporata nel mese o trimestre in corso alla data in cui ha effetto l'incorporazione, perché, non essendosi ancora conclusa la liquidazione periodica, le medesime operazioni devono essere considerate come compiute, ai fini IVA, direttamente dall'incorporante. Il debito o il credito va, quindi, indicato nel modulo dell'incorporante e trasferito all'IVA di gruppo.

I soggetti che partecipano per la prima volta alla liquidazione IVA di gruppo non possono, infatti, far confluire nei calcoli compensativi della procedura la loro eccedenza di credito derivante dal periodo d'imposta precedente. Tale eccedenza resta, quindi, definitivamente nella disponibilità del soggetto in capo al quale si è formata, che la può compensare orizzontalmente ovvero chiederne il rimborso.

Nel caso di specie, l'istante chiedeva se era possibile proseguire, senza soluzione di continuità, la procedura di liquidazione dell'IVA di Gruppo con la controllante Beta, cessando invece la procedura di liquidazione dell'IVA di Gruppo facente capo a Epsilon a decorrere dalla data di efficacia della fusione. Essendo preclusa la possibilità di accedere contestualmente a distinte procedure di liquidazione IVA di gruppo, l'una in qualità di controllante e l'altra in qualità di controllata, si ritiene che, a decorrere dalla data di efficacia della fusione, l'istante subentrando, ad ogni effetto, nella posizione dell'incorporata possa, alternativamente, proseguire con:

  • la procedura di liquidazione IVA con la controllante, nella quale far confluire la propria liquidazione;
  • la procedura di liquidazione IVA di gruppo, in qualità di controllante.

Osservazioni

Si ricorda che la procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, disciplinata dall'art. 73 DPR 633/72 e dal DM 13 dicembre 1979, consente alle società legate da rapporti di controllo e in possesso di specifici requisiti, di procedere alla liquidazione periodica dell'IVA in maniera unitaria, mediante compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo. Di conseguenza, i versamenti periodici (mensili o trimestrali), nonché il conguaglio di fine anno, vengono effettuati dalla società controllante che determina l'imposta da versare o il credito del gruppo.

Fonte: Risp. AE 15 ottobre 2024 n. 202

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