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venerdì 11/10/2024 • 11:05

Lavoro Dall'INAIL

Sanzioni per omissioni ed evasioni contributive: nuovo regime dal 1° settembre

L’INAIL, con Circ. 10 ottobre 2024 n. 31, riepiloga il nuovo regime sanzionatorio previsto in caso di sanzioni e omissioni contributive (introdotto dal Decreto PNRR: DL 19/2024 conv. in L. 56/2024) e in vigore dal 1° settembre 2024.

a cura di

redazione Memento

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Con Circ. 10 ottobre 2024, l'INAIL riepiloga il nuovo regime sanzionatorio previsto in caso di sanzioni ed omissioni contributive (introdotto dal Decreto PNRR: DL 19/2024 conv. in L. 56/2024) e in vigore dal 1° settembre 2024.

Premessa

L'art. 30, commi da 1 a 4, DL 19/2024 conv. in L. 56/2024 ha modificato il regime delle sanzioni civili stabilito dall'art. 116, commi 8 (omissioni ed evasioni contributive), 10 (oggettive incertezze) e 15 (riduzione delle sanzioni civili), L. 388/2000.

Le modifiche, in sintesi, prevedono:

  • per le omissioni contributive (mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie), l'applicazione di una sanzione civile calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni dal termine scaduto, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richiesta da parte degli enti impositori;
  • per le spontanee regolarizzazioni di evasioni contributive (denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi), l'applicazione di una sanzione civile calcolata con la maggiorazione di 7,5 punti se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. Questo regime si aggiunge a quello già previsto per i versamenti effettuati entro trenta giorni dalla denuncia, ai quali si applica la sanzione civile calcolata con la maggiorazione di 5,5 punti. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale l'applicazione della sanzione civile nella misura più favorevole è subordinata al versamento della prima rata;
  • per le situazioni debitorie rilevate d'ufficio dagli enti impositori o a seguito di verifiche ispettive, a seconda che l'ammontare del mancato o ritardato pagamento di contributi o premi sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie oppure sia connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, si applica rispettivamente la sanzione civile per omissione o quella per evasione, ridotte del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione;
  • nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti soltanto gli interessi legali se il versamento dei contributi o premi è effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;
  • per la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, è stata aggiornata la disposizione che consente ai Consigli di amministrazione degli enti impositori di fissare i relativi criteri e modalità nelle ipotesi previste dalla norma, sempre sulla base di apposite direttive dei Ministeri vigilanti.

Sanzioni civili per omissioni contributive

L'omissione contributiva, prevista dall'art. 116, comma 8, lettera a), L. 388/2000 è l'inadempienza consistente nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.

Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto PNRR in esame, per le omissioni contributive dal 1° settembre 2024 si applica il seguente regime:

1) se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento;

2) negli altri casi, continua a essere dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Sanzioni civili per evasioni contributive

Il regime sanzionatorio per l'evasione contributiva, anche a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, continua a comportare l'applicazione di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, con il tetto del 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

La riforma, inoltre, conferma il regime più favorevole in caso di spontanea regolarizzazione prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento di contributi o premi purché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia spontanea.

In questa fattispecie continua ad applicarsi, in luogo della sanzione per evasione, la sanzione civile prevista per le omissioni contributive, pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

In questo caso si applica, in luogo della sanzione per evasione, una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.

In entrambe le ipotesi di pagamento, entro trenta o novanta giorni, la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza.

Sanzioni civili per situazioni debitorie rilevate d'ufficio dagli enti impositori o a seguito di verifiche ispettive

Se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione, si applica a seconda dei casi la sanzione civile per:

  • l'omissione (sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti con applicazione del tetto del 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge)
  • o per l'evasione contributiva (sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, con applicazione del tetto del 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge) nella misura del 50 per cento.

Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze

La nuova disposizione prevede che a decorrere dal 1° settembre 2024, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti gli interessi legali (art. 1284 c.c.), in luogo della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti con applicazione del tetto del 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Tabella riepilogativa

Condotta

Data pagamento

Misura sanzione

Condizioni

Omissione

Entro 120 giorni dalla scadenza in unica soluzione

Sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (ORP), con tetto del 40 per cento

-

Oltre 120 giorni dalla scadenza

Sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (ORP) maggiorato di 5,5 punti con tetto del 40 per cento

-

Spontanea regolarizzazione entro 12 mesi

Entro il termine fissato dall'Istituto, in unica soluzione o con pagamento rateale

Sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento (ORP) maggiorato di 5,5 punti con tetto del 40 per cento

Subordinata al versamento della prima rata

Entro 60 giorni dal termine fissato dall'Istituto, in unica soluzione o con pagamento rateale

Sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento (ORP) maggiorato di 7,5 punti con tetto del 40 per cento

Subordinata al versamento della prima rata

Evasione

-

Sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, con tetto del 60 per centro

-

Situazione debitoria rilevata d'ufficio o a seguito di verifiche ispettive

Entro il termine fissato dall'Istituto, in unica soluzione o con pagamento rateale

In caso di omissione, sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (ORP) con tetto del 40 per cento ridotta al 50 per cento

Subordinata al versamento prima rata

Entro il termine fissato dall'Istituto, in unica soluzione o con pagamento rateale

In caso di evasione, sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, con tetto del 60 per cento ridotta al 50 per cento

Subordinata al versamento prima rata

Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze

Entro il termine fissato dall'Istituto

Interessi legali

-

Fonte: Circ. INAIL 10 ottobre 2024 n. 31

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