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sabato 12/10/2024 • 06:00

Fisco III TRIMESTRE 2024

Distribuzione dividendi: versamento ritenuta entro il 16 ottobre 2024

I soggetti che hanno distribuito dividendi nel corso del III trimestre 2024, entro il 16 ottobre 2024, dovranno provvedere al versamento della ritenuta del 26%, oltre che all'ordinaria procedura di registrazione del verbale della distribuzione.

di Paola Sabatino - Dottore commercialista

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Ai sensi dell'art. 2433 c.c., la distribuzione degli utili ai soci può essere deliberata dall'assemblea che approva il bilancio di esercizio. Sul punto, preme evidenziare che, il medesimo articolo al co. 2 dispone che, la società può distribuire i dividendi solo se:

  • realmente conseguiti;
  • risultanti da un bilancio d'esercizio regolarmente approvato.

Qualora si registri una perdita del capitale sociale, non è possibile ripartire gli utili sino a quando il capitale non sarà reintegrato ovvero ridotto in misura corrispondente. L'art. 2430 c.c. prevede, inoltre, che il 5 per cento degli utili deve essere destinato a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e che, tale riserva deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione. Un altro limite legislativo relativo alla ripartizione dei dividendi è posto dall'art. 2423 comma 4 c.c., secondo cui gli utili eventualmente derivanti da una deroga dalle disposizioni di redazione del bilancio dovranno essere iscritti in una riserva che può essere distribuita solo in misura corrispondente all'importo del valore recuperato.

Delibera assembleare

In merito a quanto finora esposto si ricorda che, la delibera di distribuzione degli utili, se contestuale all'approvazione del bilancio di esercizio è soggetta al deposito entro 30 giorni a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese. Tale deposito potrà avvenire in via telematica con apposizione della firma digitale o, su supporto informatico con sottoscrizione digitale.

La stessa deliberazione assembleare contenente la distribuzione degli utili deve essere depositata presso l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 13, DPR n. 131/86, in quanto, soggetta ad imposta di registro in misura fissa di euro 200,00. Il versamento della citata imposta dovrà avvenire mediante Modello F24 e il codice tributo da utilizzare è il 1550.

Il summenzionato adempimento, richiede la presentazione del modello 69 “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi” nonché:

  • 2 copie del verbale di assemblea;
  • marche da bollo da 16,00 euro ogni 4 facciate oppure ogni 100 righe scritte (il bollo può essere assolto anche con il modello F24 con codice tributo “1552”);
  • la ricevuta del versamento di 200,00 euro dell'imposta di registro.

In caso di tardiva registrazione del verbale presso l'Agenzia delle Entrate si applica la sanzione prevista dall'art. 69, del D.P.R. n. 131/86, ossia del 120 per cento fino ad un massimo del 240 per cento dell'imposta di registro dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, viene applicata la sanzione amministrativa dal 60 per cento al 120 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200,00 euro. Si ricorda che è ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso.

Distribuzione dividendi

La legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), si rammenta ha equiparato la tassazione degli utili / dividendi (e delle plusvalenze) da partecipazioni qualificate detenute in società / enti soggetti IRES da persone fisiche "private" ossia non in regime d'impresa, a quella prevista per le partecipazioni non qualificate, con assoggettamento alla ritenuta a titolo d'imposta (imposta sostitutiva) del 26 per cento. Tale equiparazione è applicabile agli utili prodotti dal 2018 la cui distribuzione è intervenuta dal 2019. Le modifiche relative agli utili da partecipazioni qualificate riguardano anche i contratti di associazione in partecipazione qualificati in cui l'associato è una persona fisica "privata".

Pertanto, la ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento è applicabile anche ai compensi percepiti dall'associato in partecipazione (non imprenditore) con apporto (di capitale / misto) di valore superiore al 25 per cento rispetto al patrimonio dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla stipula del contratto.

Come sottolineato in precedenza, i soggetti che nel corso del III trimestre (1° luglio 2024/30 settembre 2024) hanno distribuito utili dovranno provvedere entro il 16 ottobre 2024 al versamento della ritenuta del 26 per cento. Si ricorda infatti, ai sensi dell'art. 8, del D.P.R. n. 602/73, che entro il 16 del mese successivo al trimestre solare dell'effettiva distribuzione, deve essere versata da parte della società che ha erogato il dividendo la ritenuta d'acconto a titolo d'imposta pari al 26 per cento sul 100 per cento del dividendo. Il codice tributo da utilizzare per il versamento della ritenuta è il 1035.

Sul punto, si evidenzia, inoltre, che, il 31 ottobre 2025 dovrà essere presentato il Modello 770. I quadri da compilare del Modello 770 sono il quadro SI, nel quale andranno indicati gli utili pagati nell'anno 2024. Gli utili devono essere indicati con esclusivo riferimento alla data di incasso, non rilevando la data di delibera dei dividendi. Il quadro SK non andrà compilato mentre nel quadro ST (Sez. III – ritenute su redditi di capitale) dovranno essere indicati il mese, l'anno e le ritenute operate, il codice tributo 1035 e la data di versamento.  

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