venerdì 11/10/2024 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 10 ottobre 2024 n. 197, ha reso un parere in ordine alla disapplicazione dell'art. 10 c. 4 DM MEF 3 agosto 2017 (Decreto ACE), il quale prevede la sterilizzazione degli incrementi di capitale provenienti da soggetti non residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. Paesi white-list).
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Il quesito
L'Istante (ALFA S.p.a.) chiedeva di confermare la rilevanza dell'incremento di capitale proprio ai fini dell'ACE derivante dai conferimenti ricevuti nel corso del 2022 da parte di Alfa I S.p.a. (la quale detiene per intero il capitale sociale di ALFA) ed effettuati, per il tramite di una serie di Società intermedie, in ultima istanza dai Fondi KAPPA e dai Fondi EPSILON.
Essendo quest'ultimi localizzati in Paesi white-list, l'Agenzia ha evidenziato come si rendesse necessario un approccio volto all'analisi di tutta la catena societaria dalla quale provengono i conferimenti in questione, in modo da verificare se, all'esito di un simile esame, emerga la presenza di un socio estero residente in un paese non white list. Tale analisi, in presenza di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stato o territorio che consenta un adeguato scambio di informazioni, come nel caso di specie, non deve essere effettuata in relazione ai sottoscrittori dello stesso: l'esimente è connessa alla natura degli organismi in questione, la quale dovrebbe di per sé garantire, per la pluralità della compagine e per la gestione effettuata da operatori professionali autonomi, l'assenza di rischi derivanti da una scelta degli investimenti influenzata da uno dei partecipanti con l'obiettivo di duplicare il beneficio ACE all'interno del gruppo.
Partendo dall'analisi dei Fondi KAPPA, dall'istanza emergeva come gli stessi si componessero di cinque limited partnership esenti costituite secondo la legge delle Isole Cayman. In proposito, l'Agenzia ha ricordato come la relazione illustrativa al Decreto ACE specifichi che, se la giurisdizione estera ha concluso gli accordi implicanti la sua inclusione in white-list in data successiva al 1° gennaio 2011, non essendo possibile ricostruire il movimento dei flussi finanziari derivanti dallo Stato estero, la stessa non può essere trattata come Paese white-list ai fini della disapplicazione della disciplina antielusiva.
Nel caso in specie, essendo stata l'Istante costituita nel 2022 ed essendo stato sottoscritto nel 2016 l'accordo implicante l'inclusione delle Isole Cayman nella white-list, non si è reso necessario ricostruire alcun movimento di flussi finanziari provenienti da tale Paese nei confronti dell'Istante. L'Agenzia è giunta ad analoghe conclusioni anche per quanto concerne i Fondi EPSILON, costituiti ai sensi della legislazione lussemburghese.
La risposta delle Entrate
In merito alla verifica dell'insussistenza di movimentazioni di flussi di denaro potenzialmente idonee alla duplicazione del beneficio ACE, l'Agenzia ha sottolineato come occorra esaminare se vi siano state operazioni di trasferimento e di successivo reingresso del denaro ricevuto. Tale esistenza di effetti duplicativi non è stata ravvisata nel caso proposto dall'Istante, sulla base di tre presupposti: la non detenzione da parte dei Fondi KAPPA e dei Fondi EPSILON (così come delle Società intermedie) di alcuna partecipazione di controllo, diretta o indiretta, in società residenti in Italia; la non effettuazione, neanche per il futuro, di operazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle esaminate; infine, la messa a disposizione dell'Istante, per l'attività corrente o per future necessità di cassa, della parte di risorse finanziarie raccolta a titolo di mezzi propri e di indebitamento.
L'Agenzia, pertanto, ha fornito parere favorevole alla disapplicazione della previsione antielusiva di cui all'art. 10, c. 4, del Decreto ACE limitatamente al periodo d'imposta cui si riferiscono i conferimenti in questione.
Con l'istanza di interpello, inoltre, ALFA S.p.a. chiedeva un parere in merito all'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto ex art. 10-bis L. 212/2000 ai fini del beneficio ACE nell'ipotesi di una particolare operazione di acquisizione. Nel caso posto all'attenzione dell'Agenzia, EPSILON INVESTMENTS, fondo di investimento registrato nelle Isole Bermuda, partecipa a diversi fondi, tra i quali i Fondi EPSILON e il Fondo L, quest'ultimo investitore in BETA Group. EPSILON INVESTMENTS aveva realizzato l'acquisizione della partecipazione totale in BETA per mezzo sia della propria partecipazione nel Fondo L (il quale possiede una quota di minoranza in OMICRON II, socia unica di BETA) sia nei Fondi EPSILON.
La questione problematica, in questo caso, riguardava il conferimento di denaro impiegato per l'acquisizione e riconducibile a EPSILON INVESTMENTS: infatti, tali flussi di capitale potrebbero essere rientrati nella sua disponibilità attraverso il Fondo L, configurandosi pertanto come un reinvestimento di capitali già esistenti.
Pur avendo l'Agenzia riscontrato la sussistenza di un vantaggio fiscale indebito, l'operazione è stata ritenuta come caratterizzata da sostanza economica al ricorrere delle seguenti condizioni: esistenza in concreto di autonomia dei fondi coinvolti rispetto ai loro partecipanti/investitori; non riferibilità a quest'ultimi delle scelte e delle politiche di investimento; autonomia e indipendenza dei gestori/amministratori dei fondi coinvolti tra di loro e in rapporto ai partecipanti; non rispondenza delle operazioni realizzate ad un pianificato reinvestimento concordato tra i fondi coinvolti, i loro gestori/amministratori/ e/o i loro partecipanti/investitori; non sussistenza di flussi finanziari tra il Fondo L e i Fondi EPSILON (e tra i soggetti dagli stessi controllati o controllanti).
Fonte: Risp. AE 10 ottobre 2024 n. 197
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Rossella Murica
- Dottore Commercialista e Revisore contabileRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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