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giovedì 10/10/2024 • 14:32

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Investimenti peer to peer lending: regime fiscale dei redditi derivanti

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 10 ottobre 2024 n. 196, ha chiarito il trattamento fiscale dei redditi derivanti da investimenti peer to peer lending.

a cura di

redazione Memento

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La società istante è un istituto di pagamento conforme al D.Lgs. 385/93. Si occupa di servizi di pagamento innovativi, inclusi "peer to peer lending" e "crowdfunding". Ha un contratto con "Alfa" per gestire una piattaforma di prestiti tra pari e coinvolge un istituto di moneta elettronica per gestire i pagamenti.

L'Istante gestisce l'aspetto fiscale per i finanziatori non professionali. Si chiede se qualificarlo come cogestore consente esenzioni fiscali. L'Istante vuole che i proventi siano soggetti a ritenuta d'imposta, mentre i finanziatori non professionali siano esentati da obblighi dichiarativi.

Il parere dell'istanza

L'Istante ritiene che i proventi dei finanziamenti tra soggetti finanziati e finanziatori sulla Piattaforma debbano essere assoggettati a ritenuta d'acconto secondo il D.Lgs. 32/2023. La Piattaforma funge da collegamento tra finanziatori e richiedenti, compatibile con la definizione di "piattaforma" data dal provvedimento. L'Istante qualifica come gestore della piattaforma, soddisfacendo i requisiti soggettivi (finanziatori non professionali) e qualitativi (gestore di piattaforma iscritto all'albo degli istituti di pagamento). Di conseguenza, l'Istante ritiene obbligatorio effettuare la ritenuta fiscale poiché sussiste un rapporto di cogestione esplicitamente indicato nei contratti e svolge attività di gestione della piattaforma e delle ritenute finanziarie, versando l'erario tramite un conto IMEL SEE.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

Nel presupposto che, come dichiarato dall'Istante, i finanziatori siano persone fisiche al di fuori dell'esercizio di una attività d'impresa, occorre valutare se il gestore della Piattaforma sia l'istituto di pagamento istante iscritto all'albo previsto dal TUB, come richiesto dall'articolo 44, comma 1, lettera dbis), del Tuir.

Dall'analisi del Contratto, si rileva che Alfa si qualifica come il gestore della Piattaforma che si avvarrà della collaborazione di IMEL SEE, per la fornitura dei servizi di pagamento strumentali all'operatività della Piattaforma, e dell'Istante, per la fornitura del servizio di pagamento della ritenuta a titolo d'imposta. A quest'ultimo fine, Alfa dovrà farsi appositamente autorizzare dagli utenti della Piattaforma per richiedere l'ulteriore servizio di pagamento di versamento della ritenuta e per eseguire tutti i relativi adempimenti per consentire il versamento da parte dell'Istante.

Il trasferimento delle somme dovute per il versamento della ritenuta verrebbe eseguito dai conti dei soggetti finanziati a quello dell'Istante, detenuti presso IMEL SEE, sulla base delle istruzioni comunicate ad entrambi gli istituti di pagamento, e per effetto di tutte le informazioni relative ai pagamenti (conteggi e informazioni sui soggetti coinvolti) predisposte da Alfa.

In tal senso, la prestazione del servizio dell'Istante nell'ambito della complessa attività di gestione è eventuale e facoltativa, dipendendo dalla volontà degli utenti della Piattaforma.

Sulla base di quanto illustrato, nel caso di specie l'Istante non soddisfa il requisito di gestore della Piattaforma, così come richiesto dall'articolo 44, comma 1, lettera d bis), del Tuir. Pertanto, l'Istante non potrà applicare la ritenuta a titolo d'imposta sui proventi derivanti dagli investimenti operati sulla Piattaforma.

Fonte: Risp. AE 10 ottobre 2024 n. 196

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