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venerdì 04/10/2024 • 14:00

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Prima casa: è ammessa l'agevolazione per il riacquisto del diritto di usufrutto?

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 4 ottobre 2024 n. 192, ha fornito chiarimenti in tema di agevolazione prima casa, relativamente al riacquisto del diritto di usufrutto.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 2 min.
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L'Istante ha inizialmente acquistato un immobile residenziale utilizzando il beneficio fiscale prima casa, ma lo ha venduto prima della scadenza del periodo di detenzione di cinque anni.

L'Istante chiede all'Agenzia delle Entrate di acquisire l'usufrutto di un altro immobile entro un anno, relativamente alla possibilità di richiedere nuovamente i benefici prima casa e di utilizzare eventuali crediti d'imposta residui dal precedente acquisto.

Nel dettaglio, l'Istante chiede:

  • la possibilità di beneficiare nuovamente delle agevolazioni fiscali prima casa per la nuova acquisizione;
  • se il credito d'imposta residuo potrà essere utilizzato per ridurre gli adempimenti IRPEF.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i benefici prima casa si applicano all'acquisto di immobili residenziali e che tra le condizioni per il mantenimento di tali benefici è compreso il non possedere altri immobili nello stesso comune e la dichiarazione di volontà di stabilire la residenza.

Se l'immobile acquistato con i benefici prima casa viene venduto prima dei cinque anni, il contribuente rischia di perdere tali benefici a meno che non acquisti un altro immobile da adibire a prima casa entro un anno dalla vendita. Tuttavia, questa nuova acquisizione deve essere un acquisto di proprietà completa, non solo di usufrutto o di diritto di abitazione. La giurisprudenza ha costantemente stabilito che l'acquisizione dell'usufrutto non soddisfa il requisito del mantenimento dei benefici prima casa. Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'Istante può richiedere nuovamente i benefici prima casa per l'acquisizione di un nuovo immobile, a condizione che soddisfino tutte le condizioni necessarie delineate nella normativa fiscale pertinente. Tuttavia, la sola acquisizione dell’usufrutto non sarà sufficiente ad evitare la perdita dei benefici derivanti dall’acquisto precedente.

Fonte: Risp. AE 4 ottobre 2024 n. 192

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