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  • Tempo di lettura 2 min.

La questione di fatto Nella risposta in commento si riferisce che l'istante, detentore negli anni 2020, 2021 e 2022 di partecipazioni al capitale sociale di alcune società controllate, in qualità di capogruppo aveva stipulato un “accordo di consolidamento” con una di queste, mediante il quale avevano concordato di esercitare l'opzione congiunta per aderire al consolidato per il triennio 2020/2022. Per effetto dell'art. 117, c. 3, del DPR 917/1986 (TUIR), permanendo il requisito del controllo (v. gli artt. 2359, c. 1, n. 1), c.c. e 120 del TUIR), l'opzione ha durata per tre esercizi sociali, è irrevocabile, e si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio al termine del triennio l'opzione, a meno che non sia revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. A sostegno della propria istanza la controllante riferiva che, “nonostante fosse sua intenzione”, d'intesa con la controllata, revocare alla scadenza del triennio l'opzione per il consolidato, questo era stato “erroneamente confermato mediante indicazione nel quadro OP del modello Redditi 2023” (Conferma della tassazione di gruppo). Di qui l'istanza al fine di verificare se vi fosse la possibilità di sanare l'errore mediante l'istituto della c.d. “remissione in bonis”, previsto dall'art. 2, c. 1, del DL 16/2012, effet...

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a cura di

redazione Memento

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