mercoledì 09/10/2024 • 06:00
L'art. 17 del Testo Unico sulla tutela della maternità e della paternità prevede una disciplina speciale per quanto riguarda l'astensione anticipata dal lavoro durante la gravidanza. Ferma restando la disciplina generale, nei contratti di lavoro a termine sono previste alcune particolarità legate alla natura temporanea del rapporto di lavoro.
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L'art. 17 del D.Lgs. 151/2001 prevede una disciplina speciale per quanto riguarda l'astensione anticipata dal lavoro durante la gravidanza. In particolare, regola i casi in cui è possibile estendere il congedo obbligatorio di maternità, richiedendo un'astensione anticipata dal lavoro per tutelare la salute della gestante e del nascituro. Nei contratti di lavoro a termine sono previste alcune particolarità legate alla natura temporanea del rapporto di lavoro.
Tutela della lavoratrice in gravidanza
La legge italiana tutela la lavoratrice madre nelle diverse fasi della gravidanza e nei primi anni di vita del bambino.
Contemperando i valori costituzionali della tutela delle lavoratrici madri (art. 37, comma 1, Cost.) e della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), le condizioni di lavoro devono consentire alla donna lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla stessa, e al bambino, una speciale e adeguata protezione.
Gli obblighi a carico del datore di lavoro derivanti dalle norme di tutela fisica delle lavoratrici in gravidanza conseguono alla sua conoscenza dello status della lavoratrice, quindi dopo la presentazione del certificato medico di gravidanza. Tale certificato deve essere presentato il più presto possibile; tuttavia, eventuali ritardi nella comunicazione dello stato di gravidanza al datore di...
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Mario Cassaro
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