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sabato 28/09/2024 • 06:00

Fisco IMPORTAZIONE

CBAM: dichiarazione trimestrale entro il 31 ottobre

Si avvicina la scadenza della dichiarazione trimestrale del 31 ottobre 2024, una data di particolare rilevanza per gli importatori soggetti al CBAM. Nella quarta relazione, infatti, non sarà più possibile indicare dei valori forfettari relativi alle emissioni di gas a effetto ma dovranno essere riportati i valori reali.

di Stefano Comisi - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

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Il CBAM nel rapporto sulla competitività

Durante la presentazione del rapporto sulla competitività dell'Unione europea del 9 settembre 2022, l'ex premier ed ex presidente della BCE, Mario Draghi ha evidenziato una serie di rischi connessi all'attuazione del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere che l'Unione europea ha introdotto per monitorare e, in futuro, tassare le emissioni di gas a effetto serra rilasciate nell'atmosfera terrestre durante la produzione in stabilimenti extra -UE di alcune categorie di prodotti frequentemente importati (cemento, acciaio, ferro, alluminio, energia elettrica, fertilizzanti e  idrogeno). Pur riconoscendone il carattere innovativo e ambizioso, Draghi ha messo in luce alcune criticità del CBAM che potrebbero comprometterne l'efficacia, qualora non adeguatamente affrontate.

Uno dei principali rischi riguarda la possibile difformità nell'applicazione del meccanismo nei vari Stati membri UE che potrebbe portare a una disparità di trattamento per gli importatori europei, con il conseguente rischio di danneggiare la concorrenza all'interno del mercato unico, compromettendo i principi fondamentali di uniformità e parità di condizioni che sono alla base del mercato stesso.

L'ex Premier italiano ha, altresì, sottolineato il rischio (già in parte realizzatosi) che le imprese possano adottare condotte elusive nei confronti del CBAM, ricorrendo all'importazione di beni non sottoposti al meccanismo, ossia semilavorati e prodotti finiti, al fine di sottrarsi agli oneri derivanti dall'importazione della materia prima e dei materiali grezzi. Tale fenomeno rischierebbe di vanificare l'obiettivo primario del CBAM che consiste nell'evitare la mera delocalizzazione delle emissioni anziché la loro effettiva riduzione. In questa prospettiva, la Commissione UE potrebbe decidere di promuovere un ampiamento delle categorie merceologiche assoggettate al CBAM, eventualità che, a ben vedere è già prevista nei considerando del reg. UE 2023/956, la norma unionale che ha introdotto il meccanismo. La Commissione, infatti, ha previsto di redigere due relazioni prima della fine della fase transitoria (dicembre 2025) contenenti le valutazioni sulla possibilità di estendere il campo di applicazione del CBAM ad altre categorie merceologiche. Già dal 2026, dunque, quando inizierà la fase definitiva del meccanismo, l'elenco dei beni per i quali occorrerà redigere una dichiarazione (non più trimestrale ma annuale) sarà più ampio.

La scadenza per il 31 ottobre 2024: un test per gli importatori

A seguito delle prime tre dichiarazioni trimestrali è possibile ipotizzare un iniziale bilancio: il numero di dichiarazioni presentate dalle imprese europee è un fattore che preoccupa. Secondo i dati comunicati dalle dogane francesi, infatti, solo 14.000 aziende hanno adempiuto all'onere dichiarativo trimestrale, dato significativamente inferiore rispetto alle previsioni della Commissione. Si consideri che, in Italia, solo 2.000 aziende (in Francia 800) hanno presentato le dichiarazioni trimestrali CBAM. Tale carenza evidenzia una diffusa impreparazione o una scarsa consapevolezza da parte degli importatori circa gli obblighi di rendicontazione delle emissioni legate ai prodotti soggetti al nuovo meccanismo.

La modesta partecipazione solleva perplessità circa l'effettiva capacità delle imprese di conformarsi pienamente alla normativa, specie in prospettiva dell'entrata in vigore della fase definitiva del CBAM, prevista per il 2026, quando sarà introdotto anche l'obbligo di acquisto dei certificati per compensare le emissioni dichiarate. In questa fase transitoria, pur non essendo ancora richiesto il pagamento, l'obbligo di dichiarazione trimestrale rappresenta un passaggio cruciale per testare l'efficienza del sistema e la capacità delle imprese di adempiere ai propri doveri in materia ambientale.

Il mancato adempimento delle relazioni trimestrali potrebbe esporre gli importatori a sanzioni per omessa dichiarazione.

La FAQ 74

Un presupposto imprescindibile, per il corretto funzionamento del CBAM risiede nella disponibilità di dati precisi e affidabili circa le emissioni di carbonio legate ai beni importati.

Come anticipato, a partire dal 31 ottobre 2024, gli operatori saranno obbligati a presentare dichiarazioni basate su dati reali relativi alle emissioni, e, teoricamente, non potranno più utilizzare valori predefiniti, se non nel limite del 20% (art. 5, reg. 2023/1773) e solo per merci complesse (ossia merci realizzate in un processo di produzione che non richiede esclusivamente materiali in entrata e combustibili a zero emissioni). L'obbligo di monitoraggio e rendicontazione trimestrale subisce, pertanto, un inasprimento in termini di requisiti di conformità. Gli importatori devono dimostrare di aver acquisito dati reali sulle emissioni incorporate dai propri fornitori, rinunciando a stime o modelli standardizzati, salvo dimostrare di aver compiuto tutti gli sforzi necessari per ottenere i dati effettivi.

La Commissione UE, nell'ottica, da una parte, di rimarcare tale impegno dichiarativo gravante sull'importatore e, dall'altra, di venire incontro alle tante perplessità manifestate da parte di operatori, consulenti e associazioni di categoria, ha pubblicato sul proprio sito la FAQ 74, con la quale ha chiarito che, in assenza di dati reali relativi alle emissioni, l'importatore mantiene quantomeno l'onere di dimostrare di aver compiuto “tutti gli sforzi ragionevoli” per ottenerli;  soltanto se tali dati non possano essere acquisiti, è ancora consentito l'utilizzo dei valori predefiniti.

Occorre ricordare, tuttavia, che tali valori hanno natura forfettaria e sono stati parametrati sulle emissioni prodotte dagli impianti più inquinanti all'interno dell'Unione europea.

Come premesso, inoltre, dal 2026 gli importatori di merci CBAM saranno chiamati ad acquistare i certificati in base alle emissioni dichiarate. Per non incorrere in costi più elevati in futuro, chi importa ha, dunque, un evidente interesse a garantire la massima trasparenza e accuratezza nella raccolta e trasmissione dei dati relativi alle emissioni, al fine di evitare un aumento degli oneri finanziari, senza dimenticare l'eventualità di vedersi irrogare sanzioni pecuniarie. In tale contesto, il rispetto degli obblighi dichiarativi rappresenta una misura necessaria per la mitigazione dei rischi economici connessi alla disciplina del CBAM.

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