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Un’ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro è rappresentata dalla malattia, meglio definita come ogni alterazione dello stato di salute fisica e psichica del lavoratore che comporta la sua incapacità totale e parziale di svolgere proficuamente l’attività lavorativa. Il trattamento economico, che spetta al lavoratore in tale ipotesi, trova il suo fondamento giuridico direttamente nell’articolo 38 della Costituzione che evidenzia il diritto al sostentamento ed all’assistenza privata. La retribuzione da corrispondere ai dipendenti ammalati varia a seconda della qualifica degli stessi: in caso di impiegati o quadri, ad eccezione di quelli operanti nel settore del commercio, il trattamento economico è interamente a carico dell’azienda; in caso di operai l’indennità di malattia è a carico dell’Inps con integrazioni aziendali che variano a seconda della contrattazione collettiva applicata. Il periodo di sospensione del rapporto di lavoro e quello di conservazione del posto di lavoro vengono stabiliti dalla contrattazione nazionale in base all’anzianità di servizio. La conservazione del posto, meglio definita come comporto, può essere secca (comporto secco) o frazionato nel senso di più periodi di malattia in un arco temporale definito. Obblighi lavorato...

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a cura di

redazione Memento

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