sabato 21/09/2024 • 06:00
La CGUE, con pronuncia 19 settembre 2024 n. C 439/23, si esprime sul mantenimento o meno dell’anzianità di servizio maturata dai lavoratori assunti inizialmente a tempo determinato e con rapporto di lavoro trasformato a tempo indeterminato, a fronte delle previsioni della Direttiva 1999/70/CE.
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La questione nasce nell'ambito di una controversia tra un lavoratore e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, promossa avanti il Tribunale di Padova. Il dipendente aveva stipulato diversi contratti a tempo determinato tra il 1993 e il 2001, e successivamente era stato assunto a tempo indeterminato. Il CNR aveva ritenuto di non riconoscere allo stesso l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato e tale valutazione era stata contestata dal lavoratore, che aveva dunque promosso giudizio per vedersi riconoscere per l'appunto una maggiore anzianità di servizio. Di conseguenza, è emersa la questione dell'applicazione nel tempo della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla predetta direttiva, che vieta trattamenti meno favorevoli dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, salvo giustificazioni oggettive.
Il Giudice del Lavoro di Padova ha così infine chiesto alla CGUE di chiarire se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla direttiva potesse essere applicata anche a rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati prima del recepimento della direttiva, considerando che il principio di parità di trattamento sancito dalla direttiva non può essere retroattivo ma potrebbe valere per gli effetti futuri di rapporti di lavoro preesistenti.
La decisione
Come detto, la questione centrale posta dal giudice del rinvio riguarda l'interpretazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e se questa osti a che l'anzianità di servizio maturata da un lavoratore con contratti a tempo determinato, pur eseguiti integralmente o parzialmente prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70/CE, non sia comunque considerata al momento della sua assunzione a tempo indeterminato.
La CGUE ha ricordato che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro vieta che i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato in riferimento alle condizioni di impiego, a meno che non esistano ragioni oggettive che giustifichino tale differenza.
Inoltre, la CGUE ha evidenziato che una normativa nazionale che esclude totalmente il riconoscimento dei periodi di servizio prestati da un lavoratore a tempo determinato, ai fini del calcolo dell'anzianità nel momento della sua assunzione a tempo indeterminato, è contraria alla clausola 4, sempre salvo che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive. Di conseguenza, il fatto che un lavoratore abbia prestato servizio con contratti a tempo determinato non costituisce di per sé una ragione oggettiva sufficiente per escludere tali periodi dal calcolo della sua anzianità di servizio.
Per quanto riguarda invece l'applicabilità temporale della suddetta clausola, la CGUE ha ribadito che una nuova norma giuridica si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte in vigenza della normativa precedente, nonché alle situazioni giuridiche nuove. Non si applica invece alle situazioni giuridicamente già concluse sotto la normativa precedente. Tuttavia, gli atti adottati per il recepimento di una direttiva devono applicarsi agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della normativa precedente, salvo che la direttiva non preveda specifiche deroghe.
Nel caso in questione, è stato allora affermato che, ai fini del computo dell'anzianità di servizio maturata dal lavoratore anche mediante contratti a tempo determinato, occorra considerare l'anzianità maturata nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva - 10 luglio 1999 - e il 1° ottobre 2001, data della sua assunzione a tempo indeterminato; nello specifico, il suo contratto a termine rilevante era perciò quello intercorso dal 4 settembre 2000 al 30 settembre 2001.
Infatti, anche se la corrispondente anzianità è stata acquisita prevalentemente prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva (fissato per il 10 luglio 2001, mentre in Italia l'effettivo recepimento è avvenuto il 24 ottobre 2001), le sue ripercussioni sulla retribuzione sono rilevanti per il contratto a tempo indeterminato stipulato nel prosieguo.
Coerentemente con quanto sopra, la CGUE ha ribadito che la clausola 4 dell'accordo quadro impedisce il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata da un lavoratore in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, eseguiti integralmente o parzialmente prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 1999/70/CE. Tali periodi devono essere presi in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, a meno che vi siano ragioni oggettive che giustifichino tale esclusione. La CGUE ha ribadito che il semplice fatto che i contratti fossero a tempo determinato non costituisce una ragione oggettiva sufficiente per escludere tali periodi dal calcolo dell'anzianità di servizio.
Il giudice nazionale, quindi, una volta riassunto il procedimento avanti a sé con ogni probabilità dovrebbe a questo punto accogliere le domande del lavoratore, relativamente all'anzianità di servizio derivante dal contratto a termine sopra richiamato.
Fonte:
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