giovedì 19/09/2024 • 17:30
L’INPS, con Mess. 19 settembre 2024 n. 3078, indica come ricostituire le prestazioni di esodo in presenza di contribuzione accreditata dopo una domanda successiva all’accesso in esodo e non valutata ai fini della verifica e della quantificazione dell’importo della prestazione.
redazione Memento
L’INPS indica come ricostituire le prestazioni di esodo in presenza di contribuzione accreditata dopo una domanda successiva all’accesso in esodo e non valutata ai fini della verifica e della quantificazione dell’importo della prestazione (Mess. INPS 19 settembre 2024 n. 3078).
La domanda di prestazione di accompagnamento a pensione è trasmessa telematicamente dal datore di lavoro tramite il “Portale prestazioni esodo”.
Nella domanda sono riportati:
La ricostituzione
Poiché le prestazioni di esodo sono erogate su richiesta del datore di lavoro che ha l’onere del pagamento delle prestazioni stesse, non è possibile procedere alla loro ricostituzione né d’ufficio né su istanza del lavoratore.
La domanda di ricostituzione deve, pertanto, essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore.
È consentita la ricostituzione delle prestazioni di esodo nel caso in cui:
Se, a seguito dell’accredito di tale contribuzione, viene anticipata la scadenza dell’assegno di esodo, la Struttura dell’INPS territorialmente competente provvede ad avvisare il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l’anticipo della scadenza della prestazione e il relativo versamento della contribuzione correlata. Nel caso di ricostituzione, il modello “TE08” recherà la nuova scadenza della prestazione di accompagnamento a pensione per consentire al lavoratore di presentare in tempo utile la domanda di pensione.
Procedura di ricostituzione
La domanda di ricostituzione deve essere caricata nella procedura “WEBDOM” in modalità manuale solo a seguito di apposita richiesta presentata dal datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Struttura dell’INPS territorialmente competente che gestisce l’assegno di esodo, allegando una dichiarazione, opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale lo stesso si fa carico dell’eventuale maggiore onere derivante dalla ricostituzione della prestazione.
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Francesca Bicicchi
- Consulente del Lavoro in Roma e BolognaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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