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giovedì 19/09/2024 • 06:00

Fisco PRESENTAZIONE ENTRO IL 31 OTTOBRE

Superbonus: approvata l’istanza per il riconoscimento del contributo 2024

L'Agenzia delle Entrate, con Provv. 18 settembre 2024 n. 360503, ha definito il contenuto informativo e le modalità di trasmissione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto con termine ultimo di presentazione entro il 31 ottobre 2024.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Premessa

Con Provv. direttoriale 18 settembre 2024, n. 360503 dell'Agenzia delle Entrate è stata approvata l'“istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2024 detraibili al 70%” di cui all'art. 1, c. 2, DL 212/2023, che contiene le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale della persona fisica che richiede il contributo;
  • il codice fiscale del de cuius, nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede del soggetto che ha sostenuto la spesa agevolabile e conservi la detenzione materiale e diretta dell'immobile per il quale richiede il contributo;
  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
  • la dichiarazione che il richiedente è titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull'unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e la specifica che tale unità immobiliare è adibita o non è adibita ad abitazione principale ovvero, in alternativa, la dichiarazione che il richiedente non è titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull'unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e che beneficia di detrazione in qualità di detentore; in tal caso deve essere indicato il codice fiscale di un soggetto titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull'unità immobiliare per la quale si richiede il contributo;
  • l'IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo;
  • il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell'istanza;
  • la data di sottoscrizione e la firma dell'istanza.

Dichiarazione del possesso dei requisiti

Il richiedente deve dichiarare nell'istanza il possesso dei requisiti per l'ottenimento del contributo a fondo perduto:

  • avere un reddito di riferimento per l'anno di imposta 2023 non superiore a 15.000 €, determinato secondo quanto disposto dall'art. 119, c. 8-bis.1, DL 19 maggio 2020, 34 (il reddito di riferimento è calcolato dividendo il reddito complessivo familiare per un coefficiente denominato “numero di parti”);
  • aver sostenuto, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, spese detraibili con percentuale del 70% a fronte degli interventi edilizi effettuati sull'unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e/o sulle parti comuni condominiali gravanti sulla medesima unità immobiliare. I citati interventi devono aver raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento asseverato dei lavori non inferiore al 60% e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito;

In caso di sostenimento delle spese da parte del de cuius, l'istanza contiene la dichiarazione che:

  • il de cuius, alla data del sostenimento della spesa agevolabile, era in possesso dei requisiti sopra riportati;
  • l'erede richiedente conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto dell'intervento.

Quadri dell'istanza

L'istanza contiene i seguenti quadri:

  • Quadro A per l'indicazione dei dati catastali identificativi dell'unità immobiliare per la quale si richiede il contributo;
  • Quadro B, composto da 2 sezioni:
  1. la Sezione I per l'indicazione dei codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del richiedente e/o del de cuius nell'anno 2023 e dei rispettivi redditi complessivi conseguiti nell'anno di imposta 2023;
  2. la Sezione II per l'indicazione delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024, dal richiedente e/o dal de cuius e dagli eventuali ulteriori soggetti aventi diritto al contributo per l'unità immobiliare indicata nel Quadro A e relative agli interventi edilizi per i quali spetta la detrazione con percentuale del 70%, al lordo dell'eventuale sconto in fattura applicato dal prestatore a fronte della cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione. Per queste spese deve essere indicata la data del primo bonifico effettuato dal richiedente e/o dal de cuius nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024;
  • Quadro C che riepiloga i dati indicati dal richiedente, necessari alla determinazione del contributo.

Trasmissione dell'istanza

L'istanza è predisposta in modalità elettronica e trasmessa esclusivamente mediante procedura web resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate: la trasmissione può avvenire direttamente dal richiedente o tramite un intermediario in possesso di delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente.

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate verrà pubblicata la data a partire dalla quale sarà possibile effettuare la trasmissione delle istanze mentre il termine ultimo sarà il 31 ottobre 2024.

È prevista la possibilità di correggere errori presentando una nuova istanza che sostituisce integralmente l'istanza precedentemente trasmessa: è possibile rinunciare all'istanza precedentemente trasmessa che equivale alla rinuncia totale al contributo. Per la presentazione dell'istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Determinazione del contributo

Il contributo è determinato in relazione alle spese sostenute dal richiedente e/o dal de cuius entro il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 € da ripartire in presenza di più soggetti aventi diritto secondo il rapporto tra l'importo della spesa agevolabile sostenuta dal richiedente e/o dal de cuius e l'importo complessivo della spesa agevolabile sostenuta da tutti i soggetti aventi diritto.

Il contributo richiesto è pari al minore tra l'importo della spesa agevolabile rimasta a carico del richiedente e/o del de cuius in quanto non oggetto di detrazione e il 30% del limite massimo di spesa agevolabile di cui sopra.

Erogazione del contributo

Successivamente al 31 ottobre 2024 l'Agenzia delle Entrate procede a ripartire le risorse finanziarie, nei limiti dell'importo pari a 16.441.000 €, prioritariamente a favore dei richiedenti che adibiscono ad abitazione principale l'unità immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, l'unità immobiliare facente parte del condominio e sono titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulla medesima unità immobiliare.

Se il rapporto percentuale tra le predette risorse finanziarie e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti dai soggetti è superiore al 100%, sarà erogato l'intero importo del contributo richiesto nell'istanza; se il predetto rapporto percentuale è compreso tra il 3 e il 100%, il contributo da erogare sarà determinato applicando all'importo richiesto la percentuale risultante; se, infine, il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 3%, il contributo sarà determinato applicando all'importo richiesto la percentuale del 3%. In tale ultimo caso il contributo sarà erogato, fino a esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell'ordine cronologico delle date, indicate nelle istanze, nelle quali è stato effettuato il primo bonifico per il pagamento delle spese oggetto del contributo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024. In presenza di istanze contenenti la medesima data di effettuazione del primo bonifico e di insufficienza delle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione di tutti i contributi richiesti con le stesse, si procederà al pagamento sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle suddette istanze, fino a esaurimento delle risorse finanziarie. Il mancato pagamento delle istanze per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili comporterà lo scarto delle stesse.

Le percentuali saranno comunicate con successivo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 30 novembre 2024.

L'erogazione del contributo avverrà mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'istanza, intestato al soggetto richiedente, identificato dal relativo codice fiscale e l'Agenzia delle Entrate comunica al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario delegato, nell'area riservata del sito internet, l'importo erogato e l'avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo scarto dell'istanza e i motivi che lo hanno determinato.

Successivamente alla comunicazione dell'avvenuto mandato di pagamento o dello scarto dell'istanza, viene messa a disposizione anche una seconda ricevuta, contenente l'esito della richiesta, al soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione della propria area riservata.

Attività di controllo e restituzione del contributo non spettante

Successivamente all'erogazione dei contributi, l'Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli artt. 31 e seguenti del DPR 600/73 e qualora i contributi siano in tutto o in parte non spettanti, l'Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero e le somme da restituire sono versate con F24 (utilizzando i codici tributo che verranno istituiti con apposita risoluzione dell'Agenzia delle Entrate) ed è esclusa la compensazione orizzontale.

Fonte: Provv. AE 18 settembre 2024 n. 360503

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