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sabato 14/09/2024 • 06:00

Lavoro Dalla CGUE

Parità di trattamento nel lavoro a termine: compatibilità con le norme UE

La questione sottoposta alla CGUE riguarda la compatibilità della normativa italiana sui requisiti per la conferma a termine dei magistrati onorari in servizio. Tuttavia, la CGUE, con la causa n. C-548/22 ha ritenuto che gli elementi forniti dal Giudice nazionale non fossero sufficienti per l’accertamento della violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.

di Marcello Buzzini - Avvocato in Milano - Studio Legale Failla & Partners

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Alla CGUE è stato richiesto da un giudice italiano di valutare la compatibilità di una normativa nazionale con le direttive europee, in particolare la direttiva 1999/70/CE, che tutela i diritti dei lavoratori a tempo determinato, e la direttiva 2003/88/CE, che garantisce diritti in materia di ferie annuali retribuite. Nello specifico, il decreto legislativo n. 116 del 2017 prevede all'art. 29 una procedura valutativa per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro dei magistrati onorari, ma impone, in caso di partecipazione a tale procedura la rinuncia del magistrato ad ogni ulteriore pretesa, di qualunque natura, derivante dal rapporto onorario pregresso.

Il giudice del rinvio ha evidenziato che quest'ultima disposizione, imponendo la rinuncia a diritti acquisiti, costituirebbe una violazione del diritto dell'Unione Europea, in quanto non garantisce un trattamento paritario tra i magistrati onorari e quelli ordinari. La normativa italiana, infatti, imporrebbe una indebita scelta, da parte del giudice onorario, tra la stabilizzazione e la rinuncia ai suddetti diritti acquisiti di derivazione comunitaria.

La Corte è stata quindi chiamata a stabilire se il sopra citato art. 29 del D.lgs. n. 116 sia in contrasto con le direttive europee in materia di non discriminazione, tutela dei diritti dei lavoratori a tempo determinato e protezione delle condizioni di lavoro, e se la normativa italiana imponga un trattamento meno favorevole ai magistrati onorari rispetto ai magistrati ordinari, violando così i principi fondamentali del diritto dell'Unione.

Le conclusioni della CGUE

Come ribadito in via preliminare dalla CGUE nella sentenza in esame, secondo costante giurisprudenza il procedimento pregiudiziale istituito dall'art. 267 TFUE (Testo Fondamentale dell'Unione Europea) costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e i giudici nazionali. Attraverso questo meccanismo, la CGUE fornisce ai giudici nazionali gli elementi interpretativi necessari per risolvere le controversie che sono chiamati a dirimere. Al giudice nazionale è peraltro richiesto di presentare una domanda di rinvio che esponga con chiarezza il contesto di fatto e di diritto della controversia, indicando puntualmente le disposizioni del diritto dell'Unione di cui chiede l'interpretazione e spiegando il collegamento con la normativa nazionale applicabile alla controversia.

La CGUE ha altresì confermato che le informazioni contenute nella decisione di rinvio devono non solo consentire alla CGUE medesima di fornire una risposta utile, ma anche permettere ai governi degli Stati membri e agli altri soggetti interessati di presentare osservazioni in base all'art. 23 dello Statuto della Corte.

Tali requisiti relativi alla chiarezza e alla completezza delle decisioni di rinvio sono esplicitamente indicati all'art. 94 del regolamento di procedura della CGUE e devono essere rispettati scrupolosamente dai giudici nazionali.

Nel caso in esame, il giudice del rinvio ha chiesto se l'art. 288 TFUE, insieme ad altre disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e delle direttive europee, debba essere interpretato nel senso che esse ostano a una normativa nazionale la quale impone ai magistrati onorari, quale condizione per la loro partecipazione a una procedura valutativa diretta ad ottenere la conversione del loro contratto a tempo indeterminato, la rinuncia a qualsiasi pretesa legata al rapporto di lavoro precedente.

La qualifica di lavoratore del magistrato

La Corte, nel rispondere alla questione, ha posto una serie di considerazioni preliminari, tra cui la necessità di verificare se un magistrato onorario possa essere qualificato come "lavoratore" a tempo determinato ai sensi della clausola 2 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 1997. Ha anche esaminato se la differenza di trattamento riguardante la retribuzione e altre condizioni di impiego sia giustificata da ragioni oggettive, come previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro.

Tuttavia, la Corte ha osservato che non disponeva di elementi sufficienti per valutare se le differenze retributive e di trattamento tra i magistrati onorari e quelli ordinari potessero essere giustificate.

La mancanza di informazioni precise riguardanti il tipo e il valore del contenzioso trattato dai magistrati onorari, nonché le modalità di assunzione, ha impedito alla Corte di determinare la legittimità della differenza di trattamento.

Di conseguenza, la domanda di rinvio pregiudiziale è stata dichiarata irricevibile, in quanto non soddisfa i requisiti di cui all'art. 94 del regolamento di procedura, con la possibilità comunque per il giudice nazionale di ripresentare una nuova domanda, fornendo questa volta tutti gli elementi necessari per una valutazione adeguata da parte della CGUE.

Fonte:  CGUE 12 settembre 2024 n. C 548/22  

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