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martedì 10/09/2024 • 15:42

Finanziamenti Enti del Terzo Settore

Fondo per progetti di interesse generale: pubblicate nuove FAQ del Min. Lav.

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una serie di nuove FAQ relative all’accesso al Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore.

a cura di

redazione Memento

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Il Ministero del Lavoro, in data 10 settembre 2024, ha pubblicato una serie di nuove FAQ relative all’ Avviso 2/2024 e utili per accedere al Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.

Si riportano, di seguito, le FAQ.

Domanda

Risposta

Un'associazione, non ancora iscritta al RUNTS, ma iscritta attualmente all'anagrafe delle ONLUS, può partecipare all'Avviso in oggetto?

No.

Come previsto al par. 5 dell’Avviso n. 2/2024, possono partecipare: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel RUNTS, singolarmente o in partenariato tra loro, anche attraverso le reti associative iscritte nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Possono partecipare, inoltre, le fondazioni non ancora iscritte al RUNTS ma iscritte nell’apposita anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate.

Nessun altro ente può ritenersi in possesso dei requisiti soggettivi previsti.

Qualora si costituisca un partenariato misto tra APS/ODV e Fondazioni come viene calcolato il cofinanziamento?

Il paragrafo § 4. FINANZIAMENTO DELL’INIZIATIVA O DEL PROGETTO dell’Avviso n. 2_2024 prevede che la quota di finanziamento ministeriale, a pena di inammissibilità, non potrà superare l’80 % del costo totale dell’iniziativa o del progetto approvato, qualora esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro, il 50 % del costo totale della proposta approvata, qualora essa sia presentata e realizzata da fondazioni del Terzo settore. La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 20% in caso di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e almeno al 50% in caso di fondazioni del terzo settore, sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi. In caso di partenariato misto vige il principio della prevalenza. Conseguentemente, se le fondazioni sono più numerose delle ODV e delle APS, il progetto/iniziativa dovrà essere cofinanziato almeno per il 50% del costo complessivo. In caso di partecipazione minoritaria delle fondazioni alla costituenda ATS, la misura minima del cofinanziamento sarà pari al 20%. Nel caso, infine, di partenariato equamente composto da ODV/APS e Fondazioni, la prevalenza è data dalla natura giuridica del soggetto capofila: pertanto, se, per esempio, il soggetto capofila è una fondazione, la misura minima del cofinanziamento sarà pari al 50%.

Se una RETE è iscritta al RUNTS, nella sezione E (Reti associative), ma non ha la qualifica di APS/ODV, può presentare domanda?

Si.

Il paragrafo 5 dell’Avviso n. 2_2024 stabilisce che “Le iniziative e i progetti devono essere promossi, anche attraverso le reti associative iscritte nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel RUNTS, singolarmente o in partenariato tra loro”. La rete, quindi, se non possiede il requisito soggettivo di ODV o APS, può presentare istanza per i suoi associati/affiliati, ma non potrà percepire alcun finanziamento. Lo stesso sarà ripartito tra gli enti facenti parte della rete che possiedono i requisiti soggettivi previsti dall’Avviso n. 2_2024 (ODV, APS o Fondazioni del Terzo settore), i quali devono, altresì, essere individuati al momento della presentazione dell’istanza.

Per un Ente che si trova nelle more del perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS, il requisito soggettivo deve sussistere al momento del deposito della domanda o deve sussistere già alla data di pubblicazione dell'Avviso n. 2/2024?

Il possesso del requisito soggettivo deve sussistere al momento della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento.

Un’APS che è trasmigrata al RUNTS ma non risulta avere qualifica di rete, può partecipare all’Avviso n. 2/2024 come Rete o deve costituire un’ATS con i suoi associati/aderenti?

No.

Come previsto al par. 5 dell’Avviso 2/2024 possono partecipare: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel RUNTS, singolarmente o in partenariato tra loro, anche attraverso le reti associative iscritte nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Possono partecipare, inoltre, le fondazioni non ancora iscritte al RUNTS ma iscritte nell’apposita anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate.

Conseguentemente, un ente può partecipare come Rete solo se iscritto nell’apposita sezione del RUNTS. Il requisito deve sussistere al momento della presentazione dell’istanza. Nel caso in cui non sia Rete, l’Ente che possiede i requisiti soggettivi di cui al par. 5 dell’Avviso n. 2/2024 può partecipare singolarmente oppure in partenariato mediante costituzione di apposita ATS, all’interno della quale potrà essere soggetto capofila o soggetto partner.

Un ETS iscritto al RUNTS quale associazione di secondo livello, con qualifica di “altro ETS”, non presenta il titolo di APS o ODV. Avendo tra i suoi Soci sia APS, sia ODV sia Fondazioni ed essendo iscritta al RUNTS, è nella possibilità di partecipare all'Avviso n. 2/2024?

No.

Come previsto al par. 5 dell’Avviso n. 2/2024 possono partecipare: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel RUNTS, singolarmente o in partenariato tra loro, anche attraverso le reti associative iscritte nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Possono partecipare, inoltre, le fondazioni non ancora iscritte al RUNTS ma iscritte nell’apposita anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate, esplicitati al § 5 dell’Avviso 2_2024.

Che cosa si intende per collaborazione?

Le collaborazioni ai sensi del par. 6 dell’Avviso n. 2/2024, ad opera di enti pubblici o privati, devono essere sempre a titolo gratuito, ossia gli enti che collaborano non possono in alcun modo essere destinatari di quote di finanziamento. Possono, invece, contribuire al cofinanziamento attraverso un apporto monetario, come indicato al par. 4 dell’Avviso, o possono essere coinvolti tramite l’implementazione delle attività, ferma restando la responsabilità delle stesse attività in capo al proponente, o al capofila, in caso di partenariato, specificandosi la tipologia di attività che verrà svolta in collaborazione. Per gli enti che collaborano al progetto/iniziativa non sono richiesti i requisiti soggettivi previsti al par. 5 dell’Avviso.

Una fondazione non iscritta al RUNTS, ma iscritta all’anagrafe delle ONLUS, può partecipare all’Avviso?

Sì, oltre alle fondazioni iscritte al RUNTS, possono partecipare anche le fondazioni non ancora iscritte al RUNTS ma iscritte nell’apposita anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate esplicitati al § 5 dell’Avviso 2_2024.

Se la fondazione non risulta iscritta né al RUNTS, né all’anagrafe delle Onlus, non può partecipare.

Fonte: FAQ Avviso n. 2/2024

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