lunedì 09/09/2024 • 06:00
Approvato dal Governo lo schema di D.Lgs. di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2018/72 sui controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dal territorio UE. Molte novità introdotte: dall’obbligo di mettere a disposizione della Dogana il denaro contante, all’introduzione di controlli più mirati e all’inasprimento dell’impianto sanzionatorio.
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Lo schema di decreto legislativo sul denaro contante
Lo schema di decreto legislativo approvato in esame preliminare lo scorso 4 settembre dal Consiglio dei Ministri, allinea la disciplina nazionale alla normativa europea contenuta nel Reg. UE 2018/1672, in materia di controlli sui flussi di contante in entrata e in uscita dal territorio UE.
Il decreto aggiorna la legge 7/2000, relativa al mercato dell'oro, precisandone gli obblighi dichiarativi e modificandone l'impianto sanzionatorio. Di grande rilievo le modifiche apportate al d.lgs. 195/2008, in relazione alle dichiarazioni valutarie per il denaro contante in entrata e in uscita dal territorio UE. Come precisato dal legislatore delegato, tale disciplina si applica alla “valuta”, ossia alle banconote e monete in circolazione, e agli “strumenti negoziabili al portatore”, come assegni turistici, assegni, vaglia cambiari, ordini di pagamento al portatore. Rientrano nella definizione di “denaro contante” anche i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore, come monete in oro e lingotti, e le carte prepagate.
Obbligo di esibizione
Tra le novità principali figura l'introduzione dell'obbligo di esibizione del denaro in Dogana.
Il decreto stabilisce che il denaro contante presentato in Dogana non solo deve essere oggetto di dichiarazione, ma deve anche essere messo a disposizione dell'Agenzia delle dogane, in qualità di autorità competente (art. 2, comma 1, lett. d, numero 1, schema di decreto legislativo). Si tratta di un adempimento di grande rilevanza, considerato che la mancata esibizione viene equiparata a una violazione dell'obbligo di dichiarazione.
I trasferimenti di denaro contante non accompagnato
Un'ulteriore novità è rappresentata dall'introduzione di una disciplina ad hoc per il contante non accompagnato. È, infatti, previsto che per il trasferimento di denaro, da e verso l'estero, effettuato con qualsiasi tipologia di spedizione o mediante plico postale, ricada sul mittente o sul destinatario o sul rispettivo rappresentante l'obbligo di presentare una dichiarazione informativa all'Agenzia delle dogane, nel caso in cui l'importo sia pari o superiore a 10.000 euro.
Il denaro non accompagnato può essere trattenuto dalla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle dogane fino alla presentazione della dichiarazione informativa (art. 2, co. 1, lett. d, numero 3, schema di decreto legislativo).
L'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante
Tra gli obiettivi perseguiti dal decreto legislativo vi è anche quello di introdurre un nuovo strumento di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di flussi di denaro contante.
A tal fine, è inserito all'interno del d. lgs. n. 195/2008, il nuovo articolo 3-bis che disciplina il “trattenimento temporaneo del denaro contante”. In particolare, viene attribuito all'Agenzia delle dogane e alla Guardia di Finanza il potere di trattenere il denaro contante qualora gli obblighi di dichiarazione di denaro contante accompagnato o di dichiarazione informativa di denaro contante non accompagnato non siano assolti in tutto o in parte o nel caso in cui emergano indizi che il denaro contante accompagnato o non accompagnato, a prescindere dall'importo, possa essere correlato ad attività criminose (art. 2, comma 1, lett. e, schema di decreto legislativo). Il trattenimento temporaneo deve essere disposto con provvedimento amministrativo motivato e deve essere comunicato ai destinatari, anche nel caso in cui si tratti di denaro contante di importo inferiore a 10.000 euro.
Il trattenimento temporaneo può essere disposto soltanto per il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, non oltre il termine massimo di 30 giorni, prorogabili, in casi particolari, fino a un massimo di 90 giorni, previa accurata valutazione della necessità e proporzionalità.
Utilizzo di procedimenti informatici e scambio di informazioni
Il decreto delinea un nuovo sistema di controlli, prevedendo, accanto alle verifiche c.d. casuali, anche controlli mirati, sulla base di un sistema di analisi dei rischi.
Grazie all'intelligenza artificiale, tale sistema consente di individuare e valutare i rischi legati a ogni dichiarazione e di identificare le contromisure necessarie (art. 2, comma 1, lett. g, schema decreto legislativo).
Da segnalare che i dati raccolti potranno essere utilizzati anche ai fini fiscali: le informazioni acquisite dalle dichiarazioni valutarie saranno trasmesse, infatti, all'Agenzia delle entrate, che potrà avviare controlli e accertamenti di natura fiscale.
Nel caso in cui emergano possibili pregiudizi agli interessi finanziari dell'Unione europea, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza dovranno informare anche la Commissione europea, la Procura europea Eppo ed Europol, che potranno avviare le proprie attività di indagine.
Molto importante anche lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati UE e dei Paesi terzi. In particolare, è previsto che l'Agenzia delle dogane e la Guardia di Finanza, ciascuna per le proprie competenze, possa scambiare, attraverso il sistema di informazioni doganali (SID), alcune informazioni con le omologhe autorità competenti degli altri Stati.
È previsto anche un obbligo di registrazione dei dati e di informazione all'UIF (Unità di informazione finanziaria). Nel perseguire l'obiettivo di contrasto al riciclaggio, qualora nel corso degli accertamenti emergano indizi che denotano che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro, potrebbe essere correlato ad attività criminose, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di Finanza registrano la relativa informazione e la trasmettono all'UIF.
Sanzioni più elevate
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie più ingenti. Il decreto modifica anche la disciplina del sequestro, prevedendo soglie di prelievo più elevate.
Il decreto ha previsto un aumento delle soglie percentuali da applicare per il pagamento in misura ridotta qualora il soggetto, a cui è stata contestata la violazione, chieda l'estinzione mediante oblazione e, per ragioni di proporzionalità, è previsto un trattamento differenziato in caso di omessa o incompleta dichiarazione.
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