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sabato 07/09/2024 • 06:00

Fisco Ai processi tributari in corso

Esclusa irretroattività della novella su estensione delle sentenze penali di assoluzione

La Cassazione con sentenza 3 settembre 2024, n. 23570 ,  affronta il tema dell'efficacia temporale dell'art. 21-bis del d.lgs. 74/2000 introdotto dal decreto delegato che ha riformato il sistema sanzionatorio tributario. La Suprema Corte afferma la piena applicabilità della novella legislativa ai processi tributari in corso nei quali fa stato la sentenza penale di assoluzione, indipendentemente dal fatto che essa sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 21-bis.

di Sebastiano Stufano - Avvocato in diritto tributario, societario e penale finanziario in Milano

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La Cassazione si pronuncia su una delle più importanti novità della riforma tributaria in tema di coordinamento tra procedimento tributario e procedimento penale.

Riforma del sistema sanzionatorio

La novità è stata introdotta dal d.lgs. 87/2024 (riguardante la riforma del sistema sanzionatorio) che ha aggiunto l'art. 21-bis al d.lgs. 74/2000, e concerne l'estensione del giudicato penale (solo in caso di assoluzione) al processo tributario.

Non si tratta di una vera pregiudiziale penale, nel senso che resta fermo il principio del cosiddetto doppio binario sancito dall'art. 20, comma 1 del d.lgs. 74/2000.

Questo principio stabilisce che il procedimento amministrativo e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione. Questo significa che i due procedimenti procedono parallelamente senza che l'una debba necessariamente attendere l'esito dell'altra.

Sistema del doppio binario

Quindi la norma introdotta dalla riforma, più che una norma di effettivo coordinamento tra i due procedimenti, è qualcosa che mira a evitare che il sistema del doppio binario, portato alle estreme conseguenze, possa generare situazioni aberranti e sostanzialmente ingiuste (non di rado verificatesi in passato) in cui un soggetto che per gli stessi fatti sia riconosciuto innocente in sede penale risulti invece soccombente nel giudizio tributario. Si tratta in pratica di un correttivo normativo a situazioni contraddittorie e ingiuste che possono crearsi in conseguenza all'applicazione rigida del meccanismo del doppio binario.

Sentenza penale di assoluzione

D'altra parte, l'art. 21-bis del d.lgs. 74/2000 enuclea quali caratteristiche debba avere la sentenza penale di assoluzione, al di là della sua irrevocabilità: deve trattarsi di una sentenza pronunciata in un giudizio ordinario, cioè in esito a un dibattimento; la formula assolutoria deve essere quella perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso; deve riguardare il medesimo soggetto e gli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario. Solo se la sentenza penale irrevocabile ha tutte queste caratteristiche può fare stato nel processo tributario.

Questo significa che le maglie dell'estensione della sentenza penale di assoluzione al processo tributario sono piuttosto strette. Anche se, quantomeno con riferimento all'identità soggettiva tra procedimento penale e procedimento tributario, il comma 3 dell'art. 21-bis chiarisce che, limitatamente alla sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, l'estensione del giudicato penale vale anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati. Questo correttivo si è reso necessario per allineare i risultati del processo penale, che evidentemente riguarda solo le persone fisiche responsabili delle violazioni penalmente rilevanti, con il processo tributario connesso sugli stessi fatti che invece riguarda i soggetti cui le violazioni tributarie (basate sugli stessi fatti penalmente rilevanti) si riferiscono.

Sotto altro profilo, il comma 2 dell'art. 21-bis chiarisce fino a quando può essere fatta valere nel giudizio tributario la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, indicando il termine ultimo di quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio del giudizio di Cassazione.

L'interpretazione della Cassazione

Un tema interpretativo che si è posto sull'operatività del comma 2 dell'art. 21-bis è quello dell'applicabilità o meno della nuova disciplina dell'estensione del giudicato penale favorevole al contribuente ai processi tributari avviati prima, ma in corso successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 89/2024 che ha introdotto l'art. 21-bis.

Ed è proprio su questo tema interpretativo che è intervenuta la Cassazione con la sentenza 23570 del 3 settembre 2024.

La posizione espressa dalla citata sentenza è chiarissima.

La novella legislativa si applica a tutti i procedimenti in corso successivamente alla data di entrata in vigore della stessa, indipendentemente dal fatto che l'irrevocabilità della sentenza penale sia intervenuta prima o dopo la medesima data di entrata in vigore della norma.

Interpretazione, quella della Cassazione, corretta oltre che chiara, in considerazione sia dell'assenza di disposizioni transitorie che limitano l'applicazione della nuova norma, sia della natura procedimentale della norma stessa, cosa che porta a escludere profili di irretroattività che possono riguardare invece solo norme di natura sostanziale. 

Fonte: Cass. 3 settembre 2024 n. 23570

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