sabato 10/08/2024 • 06:00
Nell’ambito della Riforma fiscale sono state introdotte rilevanti novità in materia di sanzioni tributarie, alcune delle quali, però, potranno essere applicate esclusivamente alle violazioni commesse dal prossimo 1° settembre 2024.
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Con il D.Lgs. 87/2024 sono state apportate importanti modifiche alla disciplina delle sanzioni tributarie amministrative e penali con l'intento, ben delineato nella legge delega, di rendere l'intero sistema sanzionatorio più equo ed ispirato al principio di proporzionalità. È importante però sapere che le disposizioni transitorie presenti nel Decreto Sanzioni hanno introdotto un'esplicita – e, quanto meno, anomala – deroga al principio del favor rei prevedendo che le sanzioni amministrative tributarie, sebbene più favorevoli, saranno applicate solo per le violazioni commesse dall'ormai imminente 1° settembre 2024.
Forse per esigenze di cassa o forse affinché nessuno intraveda una sorta di condono delle sanzioni per violazioni già commesse, la predetta regola infrange uno dei principi fondamentali (favor rei) del nostro ordinamento in tema di pene afflittive, ponendosi tra l'altro in palese contrasto con quanto previsto (e non modificato) nello stesso D.Lgs. 472/97 (art. 3, co.3) secondo cui se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole.
Nei prossimi mesi, quindi, le vecchie e nuove regole del sistema sanzionatorio tributario – ad eccezione delle sanzioni penali per le quali, invece, si applicherà il favor rei - avranno un'applicazione concorrente e sarà necessario individuare quelle di volta in volta applicabili in base al momento di consumazione della violazione.
Le modifiche al D.Lgs. 472/97
Tra le modifiche alle disposizioni generali in materia di sanzioni (D.Lgs. 472/97) è utile menzionare:
Le modifiche al D.Lgs.471/97
In diretta applicazione del menzionato principio di proporzionalità il legislatore ha attuato anche una radicale revisione di tutte le misure edittali previste per le specifiche sanzioni ammnistrative rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA disciplinate nel D.Lgs. 471/97 – con abbandono delle misure proporzionali minime e massime (a cui ormai tutti eravamo abituati) e con una generale riduzione dell'ammontare di ogni singola specifica sanzione, avvicinandosi così ai parametri europei.
Sono state affievolite a favore del contribuente le sanzioni correlate a tutte le violazioni tributarie che saranno commesse dal 1° settembre in merito a cui, a titolo meramente esemplificativo, è utile ricordare che:
Le indebite compensazioni
Alle indebite compensazioni di crediti è stata dedicata particolare attenzione con l'introduzione delle seguenti principali novità:
Non è ben chiaro, tuttavia, se tale regola possa essere applicata in tutti i casi o solo per le violazioni commesse dal 1° settembre (si veda ancheDefinizione agevolata: accesso in caso di utilizzo di crediti inesistenti).
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Giovanni Incerto
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