venerdì 06/09/2024 • 06:00
Entro il 25 settembre 2024 i datori di lavoro agricolo devono dichiarare e versare all’ENPAIA i contributi riferiti alle retribuzioni di competenza di agosto 2024. Si analizzano le caratteristiche della contribuzione e le modalità di pagamento.
Ascolta la news 5:03
In scadenza il prossimo 25 settembre gli obblighi di natura dichiarativa e contributiva nei confronti dell’ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Impiegati Agricoli).
Tale termine costituisce la naturale scadenza che con cadenza mensile interessa l’ENPAIA, che secondo regolamento deve ricevere dichiarazione (in forma telematica attraverso il proprio portale) ed annesso versamento, della contribuzione riferita alle retribuzioni aventi competenza del mese precedente.
Secondo questa logica, quindi, andranno a scadere in data 25 settembre le incombenze connesse alle retribuzioni di competenza agosto 2024.
Sul versante dei datori di lavoro, l’obbligo di iscrizione, e conseguentemente di contribuzione, all’ENPAIA, incombe su:
Dirimente è quindi, in prima battuta la tipologia e la natura (agricola) del datore di lavoro, e quindi l’instaurazione di un rapporto di matrice impiegatizia.
Le assunzioni di operai agricoli
A monte di questo adempimento, si colloca in capo alle aziende agricole che assumono operai l’incombenza di denunciare all’ENPAIA le assunzioni effettuate, entro il termine di 15 giorni dall’instaurazione del rapporto (considerando in ogni caso effettuata nei termini la comunicazione in tal senso trasmessa entro il trentesimo giorno successivo al mese nel quale i rapporti in oggetto risultano essere stati instaurati).
Il Fondo ENPAIA
Sotto il profilo del finanziamento delle prestazioni, attraverso il versamento della contribuzione (complessiva) al Fondo ENPAIA, si realizza a favore degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti del comparto agricolo, il finanziamento delle seguenti prestazioni:
Andando ad approfondire le caratteristiche delle singole prestazioni, sia in termini di obblighi di contribuzione, sia per quanto concerne le concrete erogazioni e/o diritti in capo ai lavoratori.
TFR
Per quanto concerne il Trattamento di Fine Rapporto, l’ENPAIA si occupa di effettuare la liquidazione dal termine del contratto (potendo essere ammessa anche l’erogazione di anticipazioni in costanza di rapporto al ricorrerne dei presupposti di legge), a fronte di una contribuzione pari al 6 % della retribuzione (sia per gli impiegati che per i dirigenti), totalmente a carico dei datori di lavoro; è anche previsto un meccanismo di rivalutazione su base annua (mutuato sullo schema previsto dall’art. 2120 del Codice civile) che consente la costante attualizzazione delle somme accantonate secondo alla luce dell’indice inflattivo; il concreto pagamento di quanto spettante ai lavoratori ha come momento iniziale imprescindibile la conferma della cessazione del rapporto effettuata dal datore di lavoro, mediante aggiornamento delle anagrafiche negli archivi dell’area riservata ENPAIA.
Fondo previdenza per morte
Relativamente al Fondo di previdenza eroga prestazioni in caso di morte, assegno di invalidità permanente (parziale o assoluta) e conto individuale, a fronte di un onere contributivo pari al 4 % della retribuzione (di cui il 2,5 % a carico datore di lavoro ed il restante l’1,50 % a carico dei lavoratori).
Assicurazione infortuni
Per quanto concerne infine l’assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra professionali (con graduazione della sua fisionomia anche in relazione alle conseguenze, e la previsione di trattamenti indennitari permanenti al ricorrerne delle condizioni), l’erogazione di tale prestazione avviene a fronte di un onere contributivo pari all’1 % della retribuzione, per gli impiegati, ed al 2 % per i dirigenti; in entrambi i casi si assiste ad una ripartizione equa tra datore e lavoratori (0,50 % cadauno per i rapporti di natura impiegatizia, 1 % a testa in caso di contratto di matrice dirigenziale); al ricorrere di tali ipotesi si concretizza inoltre un parallelo obbligo di natura dichiarativa rispetto agli eventi infortunistici (siano essi professionali, ovvero extra professionali) occorsi, con onere che può incombere sia sul datore di lavoro che sui lavoratori interessati, ed annesse tempistiche di trasmissione, graduate in relazione alla tipologia di sinistro.
Alle contribuzioni sopra specificate va poi ad aggiungersi un importo pari al 4 % delle retribuzioni, che può essere definiti “di funzionamento” ed è destinato esclusivamente all’ENPAIA.
Pagamento
Il pagamento può essere effettuato utilizzando il canale PagoPA, che da marzo 2022 rappresenta l’unica modalità di pagamento ammessa, andando quindi a sostituire integralmente strumenti quali il bollettino Mav ed il bonifico (che quindi debbono intendersi non più ammessi).
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Approfondisci con
Il datore di lavoro agricolo deve versare, il 25° giorno successivo rispetto al mese di riferimento, l'apposita contribuzione destinata all'ENPAIA, tenuto conto che a tal fine è necessario provvedere ad apposite registr..
Marco Tuscano
- Consulente del lavoroRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.