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venerdì 06/09/2024 • 06:00

Fisco Previdenza e IVA

IVA sui corrispettivi di gestione dei fondi pensione: così la CGUE

La possibilità di esentare da IVA i compensi spettanti alla società di gestione di un fondo pensione è condizionata all’assimilazione ad un fondo di investimento mobiliare. Lo chiarisce la Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 5 settembre 2024 sulle cause riunite da C-639/22 a 644/22.

di Raffaele Rizzardi - Dottore commercialista, Rappresentante ANTI alla CFE

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  • Tempo di lettura 8 min.
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Prima di analizzare la recente sentenza del 5 settembre 2024, nelle cause riunite da C-639/22 a 644/22, dobbiamo rammentare la struttura previdenziale ormai diffusa non solo in Italia.

Il sistema italiano

Si parla comunemente di:

  • primo pilastro obbligatorio, di regola gestito da enti pubblici. Da noi è affidato prevalentemente all'INPS, ma esistono fondi separati per il settore pubblico e singole categorie, con la chiusura sulla cd. “gestione separata”. Questa dispersione crea problemi spesso insolubili per l'onere della ricongiunzione quando la stessa persona attraversa diversi sistemi nel corso della sua carriera lavorativa. Da questo punto di vista il sistema migliore è quello svizzero, dove si contribuisce all'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) qualunque sia la fonte di reddito;
  • secondo pilastro, il mondo organizzato dei fondi pensione;
  • terzo pilastro, con cui si acquistano attività finanziarie e/o immobiliari, finalizzate ad avere una rendita per il presente e il futuro, e/o per decidere liberamente il disinvestimento finalizzato anche a modificare il tipo di investimento, come da titoli a immobili o viceversa.

Tra il primo ed il secondo pilastro c'è una convergenza solo apparente tra il sistema contributivo e i conti individuali dei fondi pensione. In entrambi i casi si riceve un estratto conto, da cui risultano i versamenti e i rendimenti: solo che nel primo pilastro, il cui aggiornamento avviene nello stesso modo per tutti gli iscritti, al saldo del rendiconto non corrisponde nessun importo accantonato, mentre il fondo pensione, soggetto a revisione e vigilanza, deve dimostrare la coincidenza tra la somma dei saldi dei conti individuali con il valore del patrimonio esistente e verificato dalla banca depositaria.

Questa premessa ci porta a valutare la portata dell'esenzione da IVA concessa dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera g) della direttiva, a favore dei corrispettivi di gestione di fondi comuni d'investimento quali sono definiti dagli Stati membri.

La direttiva per l'imposta sul valore aggiunto è la 2006/112/CE, ma solo dopo verrà la vigente direttiva sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), cioè sui fondi di investimento: 2009/65/CE, che sostituisce la 85/611/CEE emanata in un contesto finanziario superato.

La prima osservazione riguarda il richiamo alla legislazione nazionale, che, ovviamente, deve essere compliant con le regole europee.

Ma questo rinvio viene accettato dalla Corte, ed è, a nostro avviso, il caso della nostra norma (art. 10, comma 1, numero 1, D.P.R. 633/72), che espressamente assimila a fondi di investimento, a questi effetti, i fondi pensione disciplinati dal D.Lgs. 124/93.

Nell'analisi fatta dall'avvocato generale della Corte il 14 marzo 2024 e nelle motivazioni della sentenza del 5 settembre 2024 l'elemento rilevante per l'assimilazione ad un fondo di investimento riguarda l'accollo all'iscritto del rischio di conseguire una prestazione più o meno elevata in funzione del rendimento finanziario ottenuto dal fondo pensione, o da una delle sue articolazioni cui abbia aderito.

Di regola, infatti, i fondi pensione mettono a disposizione tre o quattro linee di investimento, esattamente come un fondo comune, per andare incontro alla propensione del rischio di ciascun iscritto.

Al punto 58 della motivazione, la Corte non dimentica che le esenzioni dall'IVA devono essere interpretate in modo rigoroso e non estensivo, ma il principio di neutralità fiscale (stesso regime per stesse attività) e l'obiettivo di facilitare gli investitori in titoli per il tramite di organismi di investimento esigono di trattarli in modo uniforme.

Prestazione riferita ai redditi di lavoro

Il primo dispositivo della sentenza risponde alla situazione degli iscritti al fondo pensione che ricevono una prestazione anche se riferita ai redditi lavorativi o all'anzianità di servizio, ma che può variare principalmente in base al rischio dell'investimento.

Non è determinante il fatto che il rischio sia sopportato individualmente o collettivamente, specie in caso di fallimento (situazione accaduta in Italia per un fondo pensione bancario che aveva investito prevalentemente in immobili, locati ad affitti mai rivalutati) o che il datore di lavoro abbia garantito per un certo periodo l'attualizzazione dei diritti di pensione, pur essendo elementi da prendere in considerazione.

Comparazione con altri fondi

Nel secondo dispositivo si ribadisce che non è solo necessario eseguire un confronto con un fondo di investimento, ma occorre valutare se, tenendo conto della situazione giuridica e finanziaria dell'iscritto, il fondo pensione è comparabile ad altri fondi che, senza costituire un OICVM, sono considerati dallo Stato come un fondo comune di investimento.

Come avviene di regola nelle sentenze di rinvio pregiudiziale ex articolo 267 del TFUE, il giudice europeo rimanda a quello remittente l'applicazione di questi principi ai singoli casi, che richiedono un'analisi (locale) degli elementi propri.

Tornando alla situazione italiana, dove l'esenzione per i fondi pensioni ex decreto legislativo 124/93 è indicata nel D.P.R. 633/72, non si vedono ostacoli al mantenimento di questa disposizione, in quanto negli ormai ventisette anni di esistenza della norma, la moral suasion della COVIP, la specifica autorità di vigilanza, ha portato i nostri fondi pensione a rispettare il sistema di calcolo delle prestazioni incentrato prevalentemente sulla ripartizione dei frutti degli investimenti. Concludendo con le prescrizioni europee ricordiamo la direttiva UE 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Fonte: CGUE 5 agosto 2024 cause riunite da C-639/22 a 644/22

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