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giovedì 05/09/2024 • 06:00

Fisco Decreto MEF

Superbonus: regole del contributo per interventi di efficienza energetica

Pubblicato il decreto MEF che definisce i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell'anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, agevolati al 70% ai fini del Superbonus.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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I soggetti che sostengono, nel periodo 1° gennaio 2024-31 ottobre 2024, le spese per gli interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del DL. n. 34/2020 possono beneficiare di un contributo ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DL n. 212/2023.

L'erogazione del contributo è limitata:

  • ai soli soggetti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro;
  • per le spese relative agli interventi che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.

Il contributo è erogato dall'Agenzia dell'entrate secondo criteri e modalità determinati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2024.

Contributo a fondo perduto

Il contributo è erogato a fondo perduto e non produce effetti fiscali per il beneficiario: detto contributo non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e come precisato nella relazione illustrativa è da ritenersi che con tale disposizione si intenda escludere, con l'erogazione del contributo, qualsiasi impatto nella determinazione dell'IRPEF dovuta dal beneficiario. Pertanto, ne consegue che il contributo percepito non ha influenza sulla determinazione della detrazione spettante ai sensi dell'art. 119 del DL n. 34/2020.

In considerazione dell'ammontare delle risorse disponibili per l'erogazione del contributo, pari a 16.441.000 euro sono stati individuati taluni criteri di priorità nella destinazione dei fondi disponibili: sono state poste limitazioni al numero delle richieste che possono essere inoltrate da parte dello stesso contribuente e sono stati definiti criteri di preferenza, nella destinazione dei fondi, in favore delle richieste inoltrate dai soggetti titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'immobile oggetto dell'intervento e che hanno adibito il medesimo ad abitazione principale.

Beneficiari del contributo e condizioni

I destinatari del contributo sono le persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono le spese per gli interventi di superbonus previsti dall'art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del DL n. 34/2020 che sono quelli effettuati su unità immobiliari inserite all'interno di un condominio e su quelle facenti parte di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Il contributo è riconosciuto a condizione che:

  1. l'intervento abbia raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori asseverato non inferiore al 60 per cento e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito;
  2. il richiedente abbia avuto nell'anno 2023 un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del DL n. 34/2020, non superiore a 15.000 euro.

Spese ammissibili

L'art. 3 del decreto individua le spese per le quali è possibile chiedere il contributo: sono ammesse al contributo a fondo perduto soltanto le spese agevolabili, per le quali compete la detrazione nella misura del 70%: il contributo è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro. Il contributo richiesto non può essere superiore al 30% delle spese ammesse e alla luce di tale limite, l'ammontare del contributo non potrà, in alcun caso, superare l'importo di 28.800 euro.

Si precisa che nel predetto limite sono computate sia le spese sostenute direttamente dal contribuente che quelle allo stesso imputate dal condominio con riferimento agli interventi condominiali.

Ai fini dell'erogazione del contributo, si considerano solo le spese per le quali il bonifico c.d. parlante sia stato effettuato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024 e qualora la spesa sia stata sostenuta da più soggetti, il limite massimo di spesa di 96.000 euro deve essere ridotto, in relazione a ciascun richiedente, sulla base del rapporto tra l'importo della spesa sostenuta dal richiedente e l'importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti aventi diritto.

Modalità di erogazione del contributo

Per l'erogazione del contributo, il contribuente deve presentare (direttamente ovvero per il tramite di un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate) entro il 31 ottobre 2024, in via telematica, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate contenente l'attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nelle precedenti lettere a) e b): ciascun contribuente può presentare soltanto una richiesta di contributo in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare.

Il richiedente deve indicare nell'istanza l'importo del contributo richiesto il quale non può essere superiore al 30% delle spese ammesse al contributo.

Criteri da seguire nell'erogazione dei contributi

Nell'utilizzo dei fondi disponibili il decreto in commento prevede una priorità per le richieste di contributo inoltrate dai contribuenti che adibiscono ad abitazione principale l'unità immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, l'unità immobiliare facente parte del condominio e che sono titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulla medesima unità immobiliare (soggetti prioritari): se tali richieste venissero integralmente soddisfatte i contributi che residuano saranno erogati agli altri soggetti richiedenti.

Qualora le risorse stanziate sono sufficienti per l'erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, l'Agenzia delle entrate determina l'ammontare del contributo in misura pari al 100 per cento dell'importo richiesto mentre nel caso in cui le risorse stanziate non sono sufficienti ad assicurare l'erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, le medesime sono destinate prioritariamente all'erogazione di contributi a favore dei soggetti richiedenti “prioritari” basati sul rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti.

Se tale rapporto percentuale è superiore al 100%, il contributo sarà pari all'intero importo richiesto; se il rapporto percentuale è compreso tra il 3 e il 100%, il contributo sarà determinato applicando all'importo richiesto la suddetta percentuale; infine, se il rapporto percentuale è inferiore al 3%, il contributo si determina applicando all'importo richiesto la percentuale del 3%secondo l'ordine cronologico delle date del primo bonifico effettuato nel periodo temporale compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024.

Modalità di erogazione

In merito alla modalità di erogazione del contributo viene stabilito che il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza e intestato o cointestato al richiedente: l'Agenzia delle entrate recupera l'importo del contributo erogato qualora dal controllo esercitato emerga che detto contributo non spettava, in tutto o in parte, al contribuente che lo ha richiesto. In tal caso, l'Agenzia delle entrate, esercitando tutti gli adempimenti connessi alle procedure di controllo, recupera l'importo del contributo non spettante e irroga le sanzioni maggiorate degli interessi dovuti.

Fonte: Decreto MEF 6 agosto 2024

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