venerdì 09/08/2024 • 06:00
Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il Testo Unico di riforma della disciplina doganale. A distanza di un anno dall’approvazione della Legge delega fiscale è attesa ora la pubblicazione delle nuove disposizioni complementari nazionali in Gazzetta Ufficiale, le quali entreranno in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
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Il carattere della riforma
Dopo cinquant'anni dall'ultima riforma, il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'approvazione definitiva del testo unico per la riforma della disciplina doganale. Il testo aveva già ricevuto il parere favorevole delle Commissioni parlamentari, ed erano state apportate alcune modifiche e precisazioni rispetto allo schema di decreto legislativo approvato a marzo in via preliminare dallo stesso CdM.
Il nuovo testo unico introduce un vero e proprio Codice doganale nazionale, aggiornando e snellendo notevolmente la precedente normativa (DPR 43/1973, Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, Tuld) composta da oltre trecento articoli. La riforma, infatti, presenta un corpus di appena centoventi articoli, i quali sono connotati da quattro caratteristiche:
L'obiettivo della nuova disciplina non è tanto quello di creare norme generali, essendo già presente una normativa armonizzata a livello unionale (Reg. UE 952/2013, Codice doganale dell'Unione europea, Cdu), bensì quello di fornire norme di dettaglio, volte a completare e migliorare la disciplina sovranazionale.
Il testo unico prende il nome di “Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione europea”, definendo chiaramente, pertanto, il proprio ambito di applicazione, sussidiario e residuale.
La riforma, inoltre, intende fornire ampia rilevanza alla chiarezza normativa, riconoscendo l'importanza della comprensione delle disposizioni quale pilastro fondamentale per una corretta compliance doganale. Dal punto di vista degli operatori doganali, è indispensabile comprendere in maniera chiara le norme doganali nazionali, anche al fine di prevenire conseguenze economiche e giuridiche dannose dovute a errori interpretativi della normativa.
Resta ora soltanto da attendere l'imminente pubblicazione del nuovo testo unico doganale nella Gazzetta Ufficiale per la definitiva entrata in vigore.
Le principali novità della riforma
Una delle più rilevanti novità è rappresentata dall'alleggerimento del sistema sanzionatorio doganale, con l'introduzione di nuove norme volte a razionalizzare, semplificare e garantire maggiore proporzionalità delle sanzioni amministrative e penali, anche in ossequio ai consolidati principi dell'Unione europea.
Le sanzioni amministrative saranno ora comprese fra l'80% e il 150% dei diritti di confine (art. 96, comma 14, Nuovo testo), a fronte della precedente previsione che stabiliva sanzioni fino a dieci volte il valore dei diritti di confine contestati.
È stato confermato, inoltre, il principio espresso più volte dalla giurisprudenza e dall'Agenzia delle dogane (Cass., 12 novembre 2020, n. 25509; nello stesso senso, Circolare 29 novembre 2023, n. 25/D) secondo cui l'applicazione delle sanzioni deve avvenire complessivamente e non “singolo per singolo”, facendo riferimento, quindi, a ciascuna singola operazione (art. 96, comma 4, Nuovo testo).
Anche in materia di contrabbando il testo unico introduce delle importanti novità, alleggerendo l'impianto sanzionatorio anche in questo caso.
In particolare, la riforma snellisce le numerose fattispecie di contrabbando previste dalla precedente disciplina: il nuovo testo unico distingue ora tra contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78) e contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79).
La nuova fattispecie di contrabbando prevede una sanzione pecuniaria compresa tra il 100% e il 200% dei diritti di confine dovuti, a cui si aggiunge la confisca dei beni che ne rappresentano oggetto o del loro equivalente monetario. Oltre alle sanzioni amministrative, nelle ipotesi di maggiore gravità, è prevista l'applicazione di una sanzione penale.
Un'ulteriore importante novità riguarda il preventivo vaglio obbligatorio dell'Autorità giudiziaria in relazione alla valutazione di contestazioni doganali. Tale previsione supera la precedente impostazione, secondo cui doveva essere l'Autorità doganale a trasmettere i rilievi alla Procura della Repubblica, consentendo, pertanto, ad altri organi giudiziali, tra cui la Procura europea (EPPO), la possibilità di esprimere in via preventiva le proprie valutazioni in merito alle contestazioni doganali.
Importanti sono, inoltre, le maggiori tutele previste per gli operatori doganali. Il nuovo testo unico, infatti, recepisce e adatta alla normativa doganale le disposizioni già previste dallo Statuto del contribuente, introducendo l'obbligo di motivazione rafforzata dell'atto di accertamento in caso di presentazione, da parte dell'operatore, di proprie osservazioni difensive all'attività dell'Ufficio.
La riforma introduce, altresì, una rilevante novità in materia di Iva all'importazione, la quale ora sarà ufficialmente ricompresa tra i diritti di confine. L'art. 27 del nuovo testo, infatti, considera “diritti doganali” tutti i diritti riscossi dall'Agenzia delle dogane in forza delle normative nazionali e unionali.
Tale previsione normativa conferma quanto precedentemente stabilito dalla giurisprudenza dell'Unione europea (Corte di Giustizia dell'Unione europea, 12 maggio 2022, C-714/20), secondo la quale gli Stati membri UE possono introdurre fattispecie di responsabilità solidale per i rappresentanti doganali indiretti. La riforma, pertanto, premia e valorizza la rappresentanza doganale diretta, stabilendo espressamente un esonero della responsabilità in termini di dazi, Iva all'importazione e sanzioni, e riserva, invece, un ruolo marginale e rischioso alla figura del rappresentante indiretto.
Ulteriori novità sono l'efficientamento dei controlli doganali, che garantisce il coordinamento tra Agenzia delle dogane e Guardia di Finanza, oltre al potenziamento e miglioramento dello Sportello unico doganale (SU.DO.CO.).
Importanti novità per la rappresentanza doganale
L'entrata in vigore del nuovo testo unico doganale comporterà dei significativi mutamenti alla disciplina della rappresentanza doganale.
In particolare, la nuova disciplina ridimensiona, amplia e valorizza la figura del rappresentante diretto, il cui svolgimento della funzione sarà riservato soltanto a soggetti in possesso di specifici standard etici e professionali, in linea con quanto stabilito anche dal Codice doganale dell'Unione europea (Reg. UE 952/2013). Tali requisiti potranno ritenersi soddisfatti se l'operatore è un doganalista, un centro di assistenza doganale (Cad) o un soggetto in possesso della certificazione di Operatore economico autorizzato (Aeo).
Vi saranno mutamenti, inoltre, per il rappresentante indiretto. L'introduzione dell'Iva all'importazione tra i diritti di confine farà sorgere l'obbligo per il rappresentante di corrispondere, in solido con l'importatore, la maggiore Iva contestata dalle Autorità doganali, incrementando i rischi economici degli operatori del settore logistico.
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