giovedì 01/08/2024 • 06:00
Termine di rettifica della detrazione per fabbricati e responsabilità IVA per l'amministratore di una società, sono alcune delle domande pregiudiziali sollevate avanti la Corte di Giustizia UE.
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È legittimo stabilire che il termine di rettifica della detrazione, per lavori eseguiti su un fabbricato, sia prorogato a 15 anni (al posto degli ordinari 5 anni) solo nel caso in cui tali lavori abbiano determinato la «costruzione di un fabbricato» e non nel caso miglioramento di un fabbricato esistente?
L'amministratore di una società può essere considerato responsabile per i debiti dell'ente, tra cui l'IVA, solo perché non ha soddisfatto il suo obbligo di notifica di una situazione di insolvenza all'Ufficio delle imposte?
Sono alcune delle domande pregiudiziali sollevate nel 2023 avanti la Corte di Giustizia UE.
Termine di rettifica della detrazione per fabbricati
Una Corte tributaria belga ha chiesto alla Corte di Giustizia se è possibile che una normativa nazionale preveda un termine prorogato di rettifica (di 15 anni) in caso di trasformazione di un fabbricato esistente soltanto se, dopo l'esecuzione dei lavori, sulla base dei criteri di diritto interno si configura un «fabbricato nuovo».
È stato inoltre chiesto se un soggetto passivo, il quale ha eseguito lavori a un fabbricato, senza che detti lavori determinino, ai sensi dei criteri di diritto interno, che il fabbricato trasformato sia considerato un «fabbricato nuovo», ma per cui detti lavori hanno un periodo di vita economica identica al periodo di vita economica di tali fabbricati nuovi per i quali vale invece un termine di rettifica di 15 anni, possa invocare l'applicazione del termine di rettifica di 15 anni.
Il caso oggetto della domanda pregiudiziale riguarda dei lavori eseguiti su un immobile di un avvocato. Secondo le autorità tributarie non si poteva applicare il termine di rettifica di 15 anni perché i lavori immobiliari non avrebbero determinato la «costruzione di un fabbricato», ma soltanto il miglioramento e il rinnovo di un fabbricato esistente. Secondo il contribuente, invece, la normativa belga non è compatibile con la direttiva IVA e con il presupposto che la rettifica dell'IVA può essere assoggettata a un termine più lungo in caso di immobili che di regola vengono utilizzati e ammortizzati per un periodo più lungo e che hanno un (notevolmente) più lungo periodo di vita economica.
La questione può interessare anche l'Italia, ove in base al comma 8, dell'art. 19-bis2 DPR 633/72 i fabbricati e le loro porzioni sono considerati in ogni caso beni ammortizzabili e il periodo di “tutela fiscale” è elevato a dieci anni e decorre dall'anno di acquisto o da quello della loro ultimazione in caso di acquisizione mediante contratto di appalto.
Proprio con riferimento a dei lavori eseguiti sui fabbricati, la Risposta ad interpello n. 131 del 29 aprile 2019 ha chiarito che le spese per migliorie, aventi carattere di “manutenzione straordinaria”, devono considerarsi spese relative a beni ammortizzabili ai fini della rettifica della detrazione IVA e, come tali, soggette alla medesima disciplina applicabile ai beni ammortizzabili di cui incrementano il valore, a norma dell'art. 19-bis2 commi 2 e 8, secondo periodo. È corretto, inoltre, considerare quale “dies a quo” del periodo decennale di osservazione fiscale quello dell'ultimazione della manutenzione straordinaria del bene immobile.
La causa è stata rubricata con il numero C-243/23 e interessa l'art. 19-bis2 DPR 633/72.
La conclusione dell'Avvocato è stata depositata il 6 giugno 2024.
Responsabilità IVA amministratore società
Una Corte tributaria dei Paesi Bassi ha chiesto alla Corte di Giustizia se il principio di proporzionalità osta ad una normativa che rende, in pratica, estremamente difficile per l'amministratore di un ente che non abbia soddisfatto, o non lo abbia fatto correttamente, il suo obbligo di notifica di una situazione di insolvenza all'Ufficio delle imposte, sottrarsi alla responsabilità per i debiti d'imposta dell'ente, tra i quali l'imposta sul valore aggiunto dovuta.
Se ai fini della risposta alla prima questione sia rilevante accertare se l'amministratore abbia agito in buona fede avendo utilizzato tutta la diligenza di un operatore avveduto, avendo adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere, ed essendo esclusa la sua partecipazione a un abuso o a un'evasione.
In base alla normativa dei Paesi Bassi, infatti, la persona giuridica è tenuta a notificare l'insolvenza entro due settimane dopo il termine ultimo per il pagamento dell'imposta. Se la notifica è avvenuta correttamente, l'amministratore è responsabile soltanto se si dimostra che il mancato pagamento dell'imposta è l'effetto di un'evidente cattiva amministrazione, imputabile a tale amministratore per i tre anni precedenti la data della notifica.
In merito alla responsabilità dell'amministratore, anche se nello specifico caso di un subentro di ruolo, si è espressa la Cassazione, nelle sentenze n. 15660 del 8 aprile 2014 e n. 39437 del 29 maggio 2014, chiarendo che colui che subentra nella carica di amministratore di una società si espone a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. È poi del tutto irrilevante il fatto che la società non disponesse, alla data prevista per il versamento dell'IVA, della liquidità sufficiente per fare fronte all'adempimento di tale obbligo perché lo stato di insolvenza, peraltro non ritenuto provato dai giudici di merito, non si può configurare come scriminante in materia di omesso versamento dei tributi erariali.
La causa è stata rubricata con il numero C-613/23 e interessa l'art. 60 DPR 633/72.
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Renato Portale
- Dottore commercialista in LeccoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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