La sentenza della Corte del 29 luglio 2024 riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla Cour constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio) sulla validità dell'articolo 8 bis ter della direttiva 2011/16/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/822, in materia di scambio automatico e obbligatorio di informazioni relative a meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. La domanda è stata sollevata in relazione a varie controversie tra associazioni di professionisti belgi e il governo belga sulla legge del 20 dicembre 2019 che traspone la direttiva (UE) 2018/822. Il caso La Corte esamina la validità dell'articolo 8 bis ter alla luce dei diritti fondamentali, in particolare degli articoli 7, 20, 21 e dell'articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e del principio generale di certezza del diritto. La sentenza si concentra su cinque questioni: se la direttiva (UE) 2018/822 violi i principi di parità di trattamento e non discriminazione, poiché l'obbligo di notifica si applica a tutte le imposte e non solo all'imposta sulle società; se la direttiva violi il principio di legalità in materia penale e il diritto al rispetto della vita privata, poiché le nozioni di "meccanismo", "intermediario", "partecipante", "impresa associata" e altri termini non sarebbero sufficientemente chiari e precisi; se la direttiva violi il principio di legalità in materia penale e il diritto al rispetto della vita privata, poiché il dies a quo del termine di 30 giorni per l'adempimento dell'obbligo di notifica non sarebbe fissato con sufficiente chiarezza e precisione; se l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/822 violi il diritto al rispetto della vita privata, poiché prevede che gli intermediari che si avvalgono del segreto professionale debbano informare altri intermediari o il contribuente pertinente dei rispettivi obblighi di comunicazione; se l'obbligo di notifica dei meccanismi transfrontalieri violi il diritto al rispetto della vita privata, poiché potrebbe non essere ragionevolmente giustificato e proporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti e non rilevante per garantire il corretto funzionamento del mercato interno. L'esame delle questioni non ha evidenziato, secondo la CGUE, elementi che inficiano la validità della direttiva 2011/16 modificata alla luce dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, del principio di legalità in materia penale, del diritto al rispetto della vita privata e del principio di certezza del diritto. Osservazioni La Corte sottolinea che il legislatore dell'Unione dispone di un ampio potere discrezionale nell'ambito della lotta contro la pianificazione fiscale aggressiva e che le nozioni utilizzate nella direttiva, sebbene ampie, possono essere progressivamente chiarite attraverso interpretazioni giurisprudenziali e sono sufficientemente chiare nella maggior parte dei casi. La sentenza ribadisce che il grado di prevedibilità richiesto dipende dal contenuto del testo, dal settore interessato e dal numero e qualità dei destinatari, e che i professionisti sono tenuti a valutare con cura i rischi del loro lavoro. Fonte: CGUE 29 luglio 2024 (C-623/22)
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