lunedì 29/07/2024 • 06:00
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in ambito di riorganizzazione societaria, se si rispetta il fondamento del regime applicato non si verifica nessun abuso di diritto (art. 10-bis c. 1 L. 212/2000).
Quesito
I contribuenti istanti, quattro persone fisiche soci e titolari di quote paritetiche della società Alfa, richiedono una valutazione antiabuso all'Agenzia delle Entrate in merito a due consecutive operazioni di conferimento di partecipazioni.
La società Alfa è parte di un gruppo societario più ampio ed in particolare detiene partecipazioni in altre società di diritto italiano ed estere.
La richiesta posta dagli istanti pone decisa attenzione sulle motivazioni di carattere economico che hanno portato gli scriventi a rilevare la necessità di riorganizzare l'assetto societario del gruppo. Tale circostanza, come richiameremo di seguito, assume un peso specifico nella definizione dell'eventuale abuso del diritto.
Nell'ambito di una riorganizzazione societaria gli istanti hanno effettuato un primo conferimento in Beta, holding di nuova costituzione, delle proprie quote di partecipazione ad Alfa ottenendo come risultato il 25% ciascuno di quote della neocostituita.
Viene altresì prospettato dagli istanti un secondo evento di conferimento; ciascun socio vorrebbe conferire la propria quota della neocostituita holding in una holding unipersonale. Il risultato sarà dunque la costituzione di quattro holding unipersonali che controllano Beta e conseguentemente il gruppo societario.
All'atto del primo conferimento gli istanti hanno sfruttato la disciplina del c.d. realizzo controllato dei conferimenti di controllo prevista dall'art. 177 c. 2 TUIR e allo stesso modo vorrebbero applicare la citata disciplina anche al secondo atto di conferimento descritto ricorrendone i presupposti previsti dal c. 2bis.
Dunque, prima di procedere alla seconda fase di conferimento, gli istanti interpellano l'Agenzia delle Entrate al fine di escludere la configurazione di abuso di diritto, come disciplinato dall'art. 10bis dello Statuto del contribuente.
La stessa Agenzia delle Entrate ricorda che, a norma del c.1 dell'art. 10bis dello statuto del contribuente un'operazione può essere considerata abusiva solo se l'amministrazione finanziaria rileva congiuntamente la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, l'assenza di sostanza economica dell'operazione o delle operazioni e l'essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate (Risp. 24 luglio 2024 n. 160)
In prima battuta l'Agenzia delle Entrate si pone l'obiettivo di verificare se l'operazione, così come presentata dagli istanti, porti alla realizzazione di un vantaggio fiscale indebito.
Dopo aver analizzato in dettaglio entrambe le fasi di conferimento e senza aver verificato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 177 TUIR, non oggetto di richiesta degli istanti, l'Agenzia delle Entrate conclude che i due conferimenti, seppur ravvicinanti, non generano indebito vantaggio fiscale.
Avendo di fatto escluso il verificarsi del primo presupposto per la definizione di abuso non è stato necessario per l'amministrazione proseguire nella verifica dei restanti presupposti né tanto meno all'analisi della fondatezza e della non marginalità delle ragioni di natura non fiscale.
La conclusione a cui giunge l'Agenzia delle Entrate, come accennato in apertura del presente contributo, trova fondamento principalmente nella valutazione della riorganizzazione societaria, e delle motivazioni sottostanti, che appaiono in linea con la ratio della disciplina fiscale in tema di regime di realizzo controllato, tesa a favorire la riorganizzazione di partecipazioni societarie detenute da persone fisiche.
In ultima battuta l'Amministrazione finanziaria specifica anche che il giudizio di non abusività può cambiare nel caso in cui i soggetti coinvolti nella riorganizzazione societaria pongano in essere altri eventuali atti o negozi, non rappresentati nell'istanza di interpello, congiuntamente a quelli presentati al fine di evitare l'estensione dell'holding period prevista dall'ultimo periodo del c. 2bis dell'art. 177 e quindi beneficiando dell'esenzione PEX rispettando l'holding period ordinario di 12 mesi previsto dall'art. 87 TUIR.
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- Avvocato Tributario e Societario in Trento e BolognaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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