mercoledì 24/07/2024 • 14:29
L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 24 luglio 2024 n. 160, ha chiarito l'assenza di abusi nel caso in cui, nell'ambito di una riorganizzazione societaria, i conferimenti avvengano l'uno dopo l'altro, a distanza di qualche tempo.
redazione Memento
Con la risposta n. 160 del 24 luglio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell'ambito di una riorganizzazione societaria, se i conferimenti avvengono l'uno dopo l'altro, a distanza di qualche tempo, non si verifica nessun abuso, purché la finalità di riorganizzazione degli assetti partecipativi sia coerente con la ratio dei regimi applicati (nel caso di specie, del regime di realizzo controllato).
Si ricorda che affinché un'operazione possa essere considerata abusiva, l'Amministrazione finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi (art. 10 bis c. 1 L. 212/2000):
a) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario;
b) l'assenza di sostanza economica dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
c) l'essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.
L'assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso determina un giudizio di assenza di abusività.
Non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche in ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale).
Nel caso di specie, gli istanti intendono riorganizzare attraverso conferimenti in regime di controllo realizzato l'assetto di controllo di Alfa S.r.l. per adeguarlo allo sviluppo dell'operatività e del gruppo, tutelare asset futuri, stabilizzare l'assetto proprietario, agevolare l'ingresso di nuovi partner e consentire lo sviluppo di iniziative imprenditoriali individuali.
La riorganizzazione prevede due operazioni: un primo conferimento, già realizzato, ha visto il trasferimento delle quote di Alfa S.r.l. in una nuova società Beta holding, mentre il secondo conferimento, non ancora realizzato, prevederebbe il trasferimento delle quote in Beta holding a quattro nuove holding unipersonali, una per ciascun istante. Nell'ottica riorganizzativa prospettata, il secondo conferimento appare un ulteriore step finalizzato a consentire agli originari soci diretti di Alfa (gli istanti) di perseguire progetti imprenditoriali autonomi e gestire la programmazione di futuri passaggi generazionali, contando sui flussi provenienti dagli utili di Alfa, per il tramite di Beta holding. Come chiarito dall'AE, posto che le successive operazioni attraverso le quali si realizzerà il secondo conferimento appaiono tese alla strutturazione di un gruppo composto da vari livelli di controllo (con le persone fisiche ai vertici) finalizzato a una migliore gestione del business condotto dalla società operativa Alfa, e all'ottimizzazione delle risorse da essa rinvenienti anche a beneficio degli obiettivi personali degli Istanti, la riorganizzazione appare in linea con la ratio della disciplina del realizzo controllato (art. 177 c. 2 e 2bis DPR 917/86) che è tesa a favorire la riorganizzazione di partecipazioni societarie detenute da persone fisiche. Per tali ragioni, la riorganizzazione non genera il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito e, quindi, non configura una fattispecie di abuso del diritto.
Il giudizio sopra espresso in termini di assenza di un vantaggio fiscale indebito potrebbe mutare laddove le descritte operazioni fossero sostanzialmente preordinate a scambiare, ai fini di una successiva operazione realizzativa, una partecipazione gravata da un maggior termine (60 mesi) per beneficiare del regime pex con una che matura i requisiti pex nel termine ordinario di 12 mesi.
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Il conferimento è l'operazione mediante la quale un soggetto, detto conferente, trasferisce un asset a una società, detta conferitaria, ricevendo come corrispettivo di tale apporto delle azioni o quote della conferitari..
Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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